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Incarto
n.
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Bellinzona |
Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Marco Ambrosini |
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sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sull'avviso di recidiva del 24 luglio 2003 presentato dal Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale contro
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__________ __________, di __________ __________ e __________ n. __________, nato alla __________ __________ -__________ il __________ __________ __________, attinente di __________ __________, domiciliato a __________, __________ __________, coniugato, __________ e __________ di __________ __________ (__________)
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letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che __________ __________ è stato condannato il __________ __________ 2000 dal Tribunal de police di __________ alla pena di 10 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 anno, per il titolo di circolazione malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre;
che l'interessato è incorso durante il periodo di prova in una nuova infrazione, sfociata nella condanna – pronunciata da questo giudice il 10 luglio 2003 per il titolo di circolazione in stato d'ebrietà – a 80 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni;
che il 24 luglio 2003 il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al condannato un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni;
che __________ __________ è rimasto silente;
e considerato in diritto:
che per l'art. 41 n. 3 cpv. 1 CP "se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della pena";
che nondimeno, "se v'è motivo di credere che il condannato terrà buona condotta, il giudice, nei casi di lieve gravità, può, in luogo dell'esecuzione della pena e secondo le circostanze, ammonire il condannato, ordinare misure suppletive a tenore del numero 2 e prolungargli di metà al massimo il periodo di prova stabilito nella sentenza" (art. 41 n. 3 cpv. 2 CP);
che in concreto, questo giudice ha avuto modo di accertare al dibattimento del 10 luglio 2003 l'adempimento dei requisiti posti dall'art. 41 n. 3 cpv. 2 CP per soprassedere all'esecuzione della pena e pronunciare un semplice ammonimento;
visti gli art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; 349 CPP;
pronuncia: 1. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di arresto decisa nei confronti di __________ __________ dal Tribunal de police di __________ il ____________________ 2000, ma l'ammonisce formalmente.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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– __________ __________, __________, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
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Il giudice: La segretaria: