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Incarto
n. DAP 2833/2002 |
Bellinzona |
Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 16 novembre 2004 da
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IS 1 rappr. da: RA 1
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mediante la quale è chiesta la revoca della pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero pronunciata con sentenza 9 maggio 2003 dal Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi, cresciuta in giudicato;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto l’istanza non è stata intimata per osservazioni;
considerato in fatto ed in diritto
che con sentenza 9 maggio 2003 il Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi, IS 1 è stata dichiarata autrice colpevole di violazione della Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri ed è stata condannata alla pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;
che il 29 giugno 2004 ella ha contratto matrimonio a __________ nella Repubblica domenicana con RA 1;
che con l’istanza che ci occupa, presentata dal marito, è chiesta la revoca dell’espulsione, per il ricongiungimento famigliare;
che la richiesta è stata presenta da persona non autorizzata, poiché in ambito penale chi non agisce personalmente deve farsi rappresentare da un avvocato;
che si dovrebbe quindi assegnare un termine per ripresentarla da parte dell'interessata o di un legale munito di regolare procura: tuttavia in concreto non è necessario procedere in tal senso, siccome la domanda deve essere respinta per altri motivi;
che dagli atti risulta solo che IS 1 si è coniugata nella Repubblica domenicana con uno spagnolo domiciliato in Svizzera, ma nulla si evince sulle circostanze e le motivazioni che hanno portato al matrimonio;
che l'unione non è ancora stata iscritta in Svizzera, dove il signor RA 1 risulta divorziato da __________ dal 27 novembre 1991;
che al momento del matrimonio quest'ultimo doveva essere perfettamente al corrente che la moglie non avrebbe potuto entrare in Svizzera sino al 10 maggio 2006;
che nulla nell'incarto permette di concludere che il matrimonio sia avvenuto con la reale volontà di costituire una famiglia nel nostro paese;
che nelle suddescritte circostanze la questione del ricongiungimento famigliare appare di secondaria importanza rispetto alla legittima tutela dell'ordine pubblico;
che l'istanza deve così essere respinta;
visti gli art. 55 CP; 347 cpv. lett. e, e cpv. 3 CPP
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’istanza è respinta.
2. Non si prelevano né tasse né spese
3. Intimazione a:
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per sé e per la moglie
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.