Incarto n.
50.2005.7/KRM

DA 2004/2003

Bellinzona

12 maggio 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 7 aprile 2005 da

 

 

IS 1

 

con la quale chiede             la revoca dell’espulsione dal territorio svizzero pronunciata con decreto di accusa n. 2004 del 14 giugno 2003;

 

preso atto                          che con osservazioni 18 aprile 2005 il CRTE 1 ha comunicato di rimettersi al giudizio di questo giudice;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato                        in fatto ed in diritto

 

                                         che con decreto di accusa del 14 giugno 2003 dell’allora CRTE 1, IS 1 è stato dichiarato autore colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri ed è stato condannato alla pena di 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;

 

                                         che il 20 maggio 2004 IS 1 ha contratto matrimonio in Kosovo con la cittadina svizzera __________, nata nel 1971 e domiciliata a __________;

 

                                         che una precedente istanza del 2 giugno 2004 è stata respinta, perché presentata dalla moglie e perché non vi erano sufficienti elementi di giudizio;

 

                                         che con l'istanza che ci occupa è chiesta nuovamente la revoca dell'espulsione per poter procedere al ricongiungimento famigliare, tenuto pure conto che la moglie sarebbe attualmente incinta;

 

                                         che la Sost. Procuratore pubblico si rimette al giudizio del sottoscritto, osservando unicamente "che non sono state prodotte […] prove attestanti l’effettiva gravidanza della signora __________ ";

 

                                         che il matrimonio è stato registrato in Svizzera il 13 settembre 2004;

 

                                         che durante questi mesi di matrimonio i coniugi hanno avuto regolari contatti all’estero, tant’è che apparentemente la moglie è incinta;

 

                                         che sono trascorsi quasi i due terzi della pena accessoria;

 

                                         che di fronte alla nuova situazione, tenuto pure conto del tipo di reato commesso dall’istante, questo giudice ritiene di poter procedere alla revoca dell’espulsione per permettere il ricongiungimento famigliare;

 

 

visti                                   gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP,

 

 

pronuncia:                1.     In accoglimento dell’istanza la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni inflitta a IS 1 con decreto di accusa 2004 del 14 giugno 2003 è revocata con effetto immediato.

 

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico dell’istante.

 

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.