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Incarto
n. DA 2237/2004 |
Bellinzona |
Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 9 gennaio 2006 presentato dal Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale nei confronti di
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IS 1
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letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
che IS 1 è stato condannato il 2 aprile 2001 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per titolo di falsità in documenti;
che il 15 aprile 2002, in occasione di una nuova condanna, lo stesso Ministero pubblico non ha revocato la sospensione condizionale di cui sopra, ma ha prolungato di un anno il periodo di prova;
che l’interessato è incorsdo durante il periodo di prova in una nuova infrazione sfociata nella condanna –pronunciata dalla Pretura penale il 10 giugno 2005 per truffa e falsità in documenti – a dieci giorni di detenzione da espiare;
che il 9 gennaio 2006 il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al condannato un termine di 20 giorni per presentare osservazioni;
che IS 1 con scritto 28 gennaio 2006, inviato al citato Servizio anziché al giudice, si è limitato ad affermare di avere già scontato la pena di 10 giorni di detenzione di cui alla sentenza 10 giugno 2005;
che per l'art. 41 n. 3 cpv. 1 CP "se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l'esecuzione della pena";
che in concreto l’interessato è recidivo specifico, avendo commesso nuovamente il reato di falsità in documenti; inoltre egli ha tradito la fiducia che gli era stata ancora concessa nel 2002 quando non è stata revocata la sospensione condizionale, ma è stato solo prolungato di un anno il periodo di prova;
che nelle suddescritte circostanze non è più possibile formulare una prognosi favorevole e non si può quindi prescindere dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione;
visti gli art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; 349 CPP;
pronuncia: 1. Il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione inflitta dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 2 aprile 2001 è revocato.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.