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Incarto
n. 10.2005.478 |
Bellinzona |
Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 22 agosto 2006 presentato dal IS 1 nei confronti di
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CRTE 1,
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letti ed esaminati gli atti
considerato in fatto ed in diritto
che CRTE 1 è stato condannato il __________ dal Presidente del circolo di Roveredo/GR alla pena di 7 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prove di 2 anni per grave infrazione alle norme della circolazione;
che la pena indicata è aggiuntiva a quella emessa il __________ dal Kreispräsident di Surses;
che l’interessato è incorso durante il periodo di prova in nuove infrazioni (furto d’uso e circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre) sfociate nella condanna –pronunciata dalla Pretura penale il __________, che ha giudicato anche su altri reati– a 60 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;
che l’_____________ il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha emanato un decreto di accusa per il reato di truffa, condannando CRTE 1, a valere come pena totalmente aggiuntiva a quella inflitta dalla Pretura penale, a 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;
che in questo decreto il Procuratore pubblico non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione di cui alla sentenza del Presidente del circolo di Roveredo del __________, ma ha ammonito formalmente il condannato;
che il __________, siccome nella sentenza del __________ non era stato giudicato sulla revoca della condizionale, IS 1 ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato all’interessato un termine di 20 giorni per presentare osservazioni;
che entro il termine indicato CRTE 1 non ha inoltrato osservazioni;
che per l’art. 41 n. 3 cpv. 1 CP “se durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l’esecuzione della pena”;
che in concreto l’interessato denota una regolare propensione a commettere infrazioni; questo continuo recidivare dimostra come egli non meriti la fiducia che più volte è stata in lui riposta e che egli ha sempre tradito;
che nelle suddescritte circostanze non è più possibile formulare una prognosi favorevole e non si può prescindere dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione;
visti gli art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; 349 CPP;
pronuncia: 1. Il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione inflitta dal Presidente del circolo di Roveredo/GR il __________ è revocato.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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e alla crescita in giudicato
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.