Incarto n.
50.2007.3

10.2006.163

Bellinzona

2 agosto 2007

Trasmissione incarto

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 5 marzo 2007 presentato dal Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale nei confronti di

 

 

IS 1

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato                        in fatto ed in diritto

 

                                         che __________ è stato condannato il __________ 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per trascuranza degli obblighi di mantenimento;

 

                                         che l’interessato è incorso durante il periodo di prova nuovamente nello stesso reato ed è stato condannato dalla Pretura penale l’8 febbraio 2007 a 122 ore di lavoro di pubblica utilità;

 

                                         che il 5 marzo 2007 il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al condannato un termine di 20 giorni per presentare osservazioni;

 

                                         che entro tale termine __________ non ha inoltrato osservazioni;

 

                                         che per l’art. 46 cpv. 1 CP “se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale”,

 

                                         che giusta il cpv. 2 del medesimo articolo “se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta”;

 

                                         che secondo l’art. 349 cpv. 1 lett. b CPP in vigore dal 1° gennaio 2007 “la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l’art. 46 CP è pronunciata:

                                         a)  dalla Corte delle assise o dal magistrato che giudica il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova;

                                         b) negli altri casi dal giudice dell’applicazione della pena”;

 

                                         che in concreto il procedimento nei confronti di __________ è concluso e la sentenza definitiva: ne segue che la competenza per giudicare sulla revoca della sospensione condizionale della precedente pena è ora del giudice dell’applicazione della pena;

 

                                         che pertanto l’incarto deve essere trasmesso a questo giudice affinché proceda nei suoi incombenti;

 

visti                                   gli art. 46 CP; 349 CPP,

 

pronuncia:                1.     L’incarto è trasmesso per competenza al giudice dell’applicazione della pena.

 

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                 3.     Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria: