Incarto n.
81.2011.11

DA 183/2011

Bellinzona

18 ottobre 2012

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

 

sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

 

 

IM 1IM 1        

(difensore: DI 1, __________)

 

visto                                  il decreto d’accusa n. 183/2011 del 24 gennaio 2011;

 

preso atto                          che il   ritiene l’imputato autore colpevole divie di fatto, ingiuria e propone la condanna a

 

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sotituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
5. Alla revoa del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 210.- (duecentodieci), corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal MP il 15.02.10, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni.
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trasorso il periodo previsto.

 

                                         che l’accusatore privato postula la conferma del decreto d’accusa;

 

rilevato                              che il difensore chiede la riduzione della pena e che si prescinda dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna;

 

richiamati                          gli art. 19 cpv. 2, 42 cpv. 1 e 4, 48, 126 cpv. 1 e 177 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

 

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

 

pronuncia                 1.     IM 1 è autore colpevole di

                                        ingiuria, 177 CP, per avere a __________, presso l’EP __________, il __________, offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo di stronzo, bastardo, coglione, figlio di puttana e finocchio, nonché per avere nelle medesime circostanze più volte sputato verso ACPR 1, colpendolo;

                                        e di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per avere nelle medesime circostanze di cui al punto 1., stretto al braccio e colpito al volto ed in altre parti del corpo, ACPR 1 con il suo zaino, provocando le lesioni certificate il 1. luglio e il __________ (cfr. certificati agli atti);

 

                                 2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

                                        2.1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento).

 

                                               2.1.1 l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                         2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento);

                                               2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 3050.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.

 

                                 3.     Il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 210.- (duecentodieci), corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 30.- (trenta) decretato nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 15 febbraio 2010 (art. 46 cpv. 1 CP), non viene revocato, ma il periodo di prova viene prolungato di 1 anno.

 

                                 4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

                                 5.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

 

IM 1  

  

ACPR 1   

 

                                        -    per raccomandata

 

  

 

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

                                             Sezione della popolazione, Bellinzona,

                                             __________

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese               a carico di IM 1

 

                                    fr.                            200.00       multa

                                    fr.                           200.00       tassa di giustizia

                                    fr.                            150.00       spese giudiziarie

                                    fr.                            550.00       totale