Incarto n.
81.2011.123

DA 1328/2011

Bellinzona

15 novembre 2012

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

 

sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

 

 

IM 1IM 1       __________

(difensore: DI 1, __________)

 

visto                                  il decreto d’accusa n. 1328/2011 del 11 aprile 2011;

 

preso atto                          che il AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole disoggiorno illegale e propone la condanna

                                        1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

 

rilevato                              che il difensore chiede in via principale il proscioglimento del suo assistito con il riconoscimento di adeguate ripetibili, non essendo dato il reato; in via subordinata chiede che il suo assistito venga mandato esente da pena in applicazione dell’art. 52 CP;

 

richiamati                          gli art. 115 cpv. 1 lett. b LStr.; 52 CPS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

 

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1. IM 1 è autore colpevole di soggiorno illegale per avere soggiornato illegalmente in Svizzera, in particolare a __________ ed a __________, nel periodo dal __________ al __________, privo del richiesto permesso di soggiorno.

 

2.IM 1 viene mandato esente da pena.

 

3.Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 840.- (ottocentoquaranta) con motivazione scritta e di fr. 440.- (quattrocentoquaranta) senza motivazione scritta sono poste a carico di IM 1.

 

                                 4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

                                 5.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

 

IM 1  

  

 

                                        -    per raccomandata

 

  

 

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

                                             Sezione della popolazione, Bellinzona.

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               La segretaria:

 

 

 

 

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

 

                                    fr.                           200.00       tassa di giustizia

                                    fr.                            240.00       spese giudiziarie

                                    fr.                            440.00       totale