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Incarto
n. DA 994/2011 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Sonia Giamboni Tommasini |
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sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
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IM 1IM 1 -
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visto il decreto d’accusa n. 994/2011 dell’11 aprile 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di entrata illegale per negligenza
e propone la condanna a
1. Alla multa di fr. 100.-
(cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie
di fr. 50.-.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che l’imputato chiede di essere prosciolto, non avendo fatto nulla di male e avendo fatto tutto quello che gli è stato detto di fare;
richiamati gli art. 115 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LStr; 52 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di entrata illegale per i fatti compiuti di cui al decreto di accusa n. 994/2011.
2. IM 1 viene mandato esente da pena.
3. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- sono poste a carico di IM 1.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
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IM 1
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della popolazione, Bellinzona.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a caricoIM 1
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 totale