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Incarto
n. DA 1390/2011 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare
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IM 1IM 1 muratore; difeso da: DI 1
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visto il decreto d’accusa n. DA 1390/2011 del 18 aprile 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole diconducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile, abuso della licenza e delle targhe
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 170.- (centosettanta) ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 3'400.- (tremilaquattrocento). L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre)
anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5
(cinque).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 96 cifra 1 cpv. 1e cifra 2 cpv. 1 LCStr., art. 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr.; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole ripetuta circolazione senza assicurazione RC e ripetuto abuso delle targhe e meglio per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1390/2011 del 18 aprile 2011.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 960.- (novecentosessanta).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. alla multa di fr. 300.-(trecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
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IM 1
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
- Sezione della circolazione, Camorino
- Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
- Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
- Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
- Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 300.- multa
fr. 650.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 1'200.- totale
fr. 800.- totale senza motivazione scritta