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Incarto
n. 81.2011.175
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Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
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e |
IM 1IM 1 - (difensore: DI 1, __________)
IM 2IM 2 - (difensore: DI 2, __________)
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visti i decreti d’accusa n. 1768/2011 e n. 1767/2011 del 9 maggio 2011, con cui
IM 1
è stata
prevenuta colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri (inganno nei confronti delle autorità)
per avere, nell’intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contratto matrimonio, nel corso del __________, a __________, con lo straniero IM 2, al solo scopo di permettergli di risiedere in Svizzera dal mese di novembre __________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 118 cpv. 2 LStr, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
IM 2
è stato
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici
per avere, a __________, presso il domicilio coniugale di Via __________, in data __________, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute della moglie IM 1, e meglio per averle sferrato pugni al volto e in altre parti del corpo, nonché pedate alle gambe, provocandole lesioni tali che hanno reso necessario il ricovero in ospedale, in particolare un trauma cranico lieve e un trauma contusivo toracico (cfr. certificato medico agli atti);
2. vie di fatto reiterate
per avere, a __________, presso il domicilio coniugale di Via __________, in data __________ e in altre occasioni dal mese di novembre __________, reiteratamente commesso vie di fatto nei confronti della moglie IM 1, e meglio per averla colpita al volto con delle sberle;
3. minaccia
per avere, a __________, presso il domicilio coniugale di Via __________, in data __________ e in altre occasioni dal mese di novembre __________, incusso spavento e timore alla moglie IM 1 minacciandola di morte;
4. infrazione alla LF sugli stranieri (inganno nei confronti delle autorità)
per avere, nell’intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contratto matrimonio, nel corso del __________, a __________, con IM 1, al solo scopo di risiedere in Svizzera, dimorandovi dal mese di novembre __________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dall'art. 123 cifra 2 cpv. 3 CP, art. 126 cpv. 2 lett. b) CP, art. 180 cpv. 2 CP, art. 118 cpv. 1 LStr, richiamati gli articoli 42 cpv. 1 e 4, 49 cpv. 1 CP;
rilevato che il difensore di IM 1 chiede il proscioglimento della propria assistita;
rilevato che il difensore di IM 2 chiede il proscioglimento del proprio assisitto dai reati di vie di fatto reiterate, minaccia ed infrazione alla LF sugli stranieri (inganno nei confronti delle autorità);
visti gli artt. 123 cifra 2 cpv. 3 CP, art. 126 cpv. 2 lett. b) CP, art. 180 cpv. 2 CP, art. 118 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
proscioglie IM 1 dal reato di inganno nell'ambito del matrimonio putativo, art. 118 cpv. 2 LStr., per i fatti indicati nel menzionato decreto d’accusa;
carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- allo Stato;
proscioglie IM 2 dai reati di:
1.1 vie di fatto reiterate
1.2 minaccia
1.3 infrazione alla LF sugli stranieri (inganno nei confronti delle autorità)
per i fatti indicati nel menzionato decreto d’accusa;
carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- allo Stato;
pronuncia 1. IM 2 è autore colpevole di lesioni semplici per avere per avere, a __________, presso il domicilio coniugale di Via __________, in data __________, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute della moglie IM 1, e meglio per averle sferrato pugni al volto e in altre parti del corpo, nonché pedate alle gambe, provocandole lesioni tali che hanno reso necessario il ricovero in ospedale, in particolare un trauma cranico lieve e un trauma contusivo toracico
2. Di conseguenza IM 2 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 1’200.- (milleduecento).
§. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);
§. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 100.- (cento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
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IM 1 IM 2
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Ufficio della migrazione, Bellinzona.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello DI 2
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale
Distinta spese a carico di IM 2,
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 totale