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Incarto
n. DA 1961/2011 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
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IM 2 (difeso da: . DI 1, )
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visto il decreto d’accusa n. 1961/2011 del 13 maggio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
1. incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali
per avere, fra il 13 marzo 2011 e il 18 aprile 2011, a __________, facilitato l’entrata e il soggiorno illegale di __________, cittadino __________, ben sapendo che quest’ultimo non era in possesso dei necessari permessi per poter risiedere ed esercitare un’attività lucrativa in Svizzera;
2. impiego di stranieri sprovvisti di permesso
per avere, fra il 13 marzo 2011 e il 18 aprile 2011, a __________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato, presso la sua azienda agricola, come aiuto contadino, __________, cittadino __________ sprovvisto dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera.
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 160.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'200.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 2'500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 25 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento dall’imputazione n. 1 e una riduzione della pena pecuniaria, senza multa;
richiamati gli art. 34, 42, 47 CP; 116 cpv. 1 lett. a; 117 cpv. 1 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 2 è autore colpevole di
1.1. incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali
per avere, fra il 13 marzo 2011 e l’11 aprile 2011, a __________, facilitato l’entrata e il soggiorno illegale di __________, cittadino __________, ben sapendo che quest’ultimo non era in possesso dei necessari permessi per poter risiedere ed esercitare un’attività lucrativa in Svizzera.
1.2. impiego di stranieri sprovvisti di permesso
per avere, fra il 13 marzo 2011 e l’11 aprile 2011, a __________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato, presso la sua azienda agricola, come aiuto contadino, __________, cittadino __________ sprovvisto dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera
2. Di conseguenza IM 2 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi), per un totale di fr. 1’800.- (milleottocento).
2.1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 2
fr. 1'800.- pena pecuniaria
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 2'100.- totale