Incarto n.
81.2011.224

DA 2400/2011

Bellinzona

12 marzo 2013

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

 

sedente con Lucile Martinez in qualità di segretaria per giudicare

 

 

 IM 1        

difeso da:   DI 1  

 

prevenuto colpevole

di                                     diffamazione

                                        per avere, a __________ il 30.09.2010, comunicando con terzi, segnatamente affiggendo delle circolari bilingue sulle porte d’entrata dei diversi stabili condominiali siti in Via __________), incolpato o reso perlomeno sospetto ACPR 1, identificabile in quanto unico residente nel condominio senza essere proprietario di un’unità abitativa, di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare rinfacciandogli di aver nuovamente commesso atti di vandalismo, come segue:

 

                                        COMUNICATO IMPORTANTE

 

                                                      Mercoledì, il 29 settembre, di mattina presto, la piazza di giro ed il posteggio esterno del signor IM 1 è stato sporcato per l’ennesima volta con dell’olio vegetale usato. Siamo dell’avviso che questa malignità non sia da attribuire ad un condomino ma piuttosto ad una persona che non ha nessun interesse di tenere il Condominio in uno stato pulito e ordinato e che non deve assumersi personalmente i costi per le riparazioni/pulizie.

                                                      Questa sporcizia – che può diventare pericolosa per tutti – sarà pulita da un’impresa a spese di tutti i condomini. Questo provvedimento vale anche per eventuali altri atti di vandalismo. Perciò preghiamo tutti i condomini di prestare la massima attenzione e di fornire al Comitato Tecnico eventuali informazioni utili a provare la colpevolezza di questa persona maleducata e maligna. Una denuncia contro ignoti è già stata inoltrata.

                                                      IL COMITATO TECNICO

                                                      WICHTIGE MITTEILUNG

 

                                                      Am Mittwoch, den 29.09.10 früh morgens, wurde der Wendeplatz und Geschäftsparkplatz IM 1 zum x-ten Male mit altem Fritteröl verschmiert. Wir gehen davon aus, dass dieser Wandalenakt nicht das Werk eines Eigentümers ist, sondern vielmehr einer hier wohnhaften Person, die keinerlei Interesse an einem ordentlichen und gepflegten Condominio hat und auch nicht persönlich für angerichtete Schäden aufzukommen hat.

                                                      Diese neuerliche Verschmutzung – die für alle gefährlich werden kann, da das schmierige Oel mit den Pneus auch auf die Zufahrt und in die Garage gelangt – wird durch ein Reinigungsinstitut gereinigt und die Kosten allen Eigentümern belaste. Dies gilt auch für allfällige weitere Wandalenakte. Deshalb bitten wir alle Eigentümer, in Zukunft Augen und Ohren offen zu halten und Hinweise, die zur Überführung dieser ungezogenen und boshaften Person führen, sofort dem Technischen Ausschuss zu melden. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde bereits eingereicht.

                                                      DER TECHNISCHE AUSSCHUSS

 

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reato previsto dall'art. 173 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 20 giugno 2011 n. 2400/2011 del   AINQ 1  che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 180.- (centoottanta) cadauna (artt. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 e segg. CPS).

                                    2.  Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                    3.  Si rinvia l’accusatore privato ACPR 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

                                    4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                    5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

 

vista                                  l’opposizione interposta tempestivamente in data 22 giugno 2011 dall’accusato;

 

sentito                               l’accusatore privato che postula la conferma del decreto d’accusa impugnato;

 

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito, non essendo adempiuti i requisiti del reato imputatogli, se avesse voluto colpire qualcuno avrebbe utilizzato il termine “Mieter” e non “wohnhaften Person”;

sentito                               da ultimo l’accusato;

 

preso atto                          che con scritto 21/22 marzo 2013 il difensore avv. DI 1 ha chiesto la motivazione della sentenza, riservandosi la possibilità di impugnare mediante appello il giudizio;

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                        in fatto e in diritto

 

                                 1.     IM 1, nato a Basilea il __________, domiciliato a __________ in Via __________, è architetto indipendente da trent’anni, percependo un reddito netto annuo di fr. 60'000, oltre a un reddito immobiliare di fr. 15'000.- all’anno. Sposato con __________, che non svolge alcuna attività lavorativa, non ha figli a carico. Egli è proprietario di un unità abitativa sita nel condominio __________, e affittuario del posteggio di proprietà di __________, che è stato ricavato in un angolo della strada di accesso allo stabile, sulla quale i condomini hanno un diritto di passo carrozzabile e pendonale.

 

                                        IM 1 è membro, unitamente a altri tre condomini, del comitato tecnico del condominio, creato a seguito degli asseriti problemi avuti in precedenza con la gestione immobiliare.

 

                                        L’accusatore privato ACPR 1 era, al momento dei fatti, locatario con la moglie e le due figlie di un appartamento nella residenza __________, nella quale viveva pure un’altra famiglia (__________) in locazione, ritenuto che tutti gli altri appartamenti erano in proprietà.

 

                                 2.     In data 30 settembre 2010 sono state affisse sulle porte d’entrata dei diversi stabili condominiali siti in Via __________ (Via __________) le seguenti circolari bilingue, munite di una fotografia del posteggio (act 1):

 

                                        “COMUNICATO IMPORTANTE

 

                                        Mercoledì, il 29 settembre, di mattina presto, la piazza di giro ed il posteggio esterno del signor IM 1 è stato sporcato per l’ennesima volta con dell’olio vegetale usato. Siamo dell’avviso che questa malignità non sia da attribuire ad un condomino ma piuttosto ad una persona che non ha nessun interesse di tenere il Condominio in uno stato pulito e ordinato e che non deve assumersi personalmente i costi per le riparazioni/pulizie.

 

                                        Questa sporcizia – che può diventare pericolosa per tutti – sarà pulita da un’impresa a spese di tutti i condomini. Questo provvedimento vale anche per eventuali altri atti di vandalismo. Perciò preghiamo tutti i condomini di prestare la massima attenzione e di fornire al Comitato Tecnico eventuali informazioni utili a provare la colpevolezza di questa persona maleducata e maligna. Una denuncia contro ignoti è già stata inoltrata.

 

                                        IL COMITATO TECNICO

 

                                        WICHTIGE MITTEILUNG

 

                                        Am Mittwoch, den 29.09.10 früh morgens, wurde der Wendeplatz und Geschäftsparkplatz IM 1 zum x-ten Male mit altem Fritteröl verschmiert. Wir gehen davon aus, dass dieser Wandalenakt nicht das Werk eines Eigentümers ist, sondern vielmehr einer hier wohnhaften Person, die keinerlei Interesse an einem ordentlichen und gepflegten Condominio hat und auch nicht persönlich für angerichtete Schäden aufzukommen hat.

 

                                        Diese neuerliche Verschmutzung – die für alle gefährlich werden kann, da das schmierige Oel mit den Pneus auch auf die Zufahrt und in die Garage gelangt – wird durch ein Reinigungsinstitut gereinigt und die Kosten allen Eigentümern belaste. Dies gilt auch für allfällige weitere Wandalenakte.

 

                                        Deshalb bitten wir alle Eigentümer, in Zukunft Augen und Ohren offen zu halten und Hinweise, die zur Überführung dieser ungezogenen und boshaften Person führen, sofort dem Technischen Ausschuss zu melden. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde bereits eingereicht.

 

                                        DER TECHNISCHE AUSSCHUSS”.

 

                                 3.     L’indomani ACPR 1 ha sporto una querela nei confronti di IM 1 e degli altri membri del comitato tecnico per il reato di diffamazione, reputando di essere “ingiustamente stato accusato per l’ennesima volta per atti di vandalismo in via __________. … Siamo stufi di queste continue accuse infondate. Vogliamo essere lasciati in pace, e che questo mobbing nei nostri confronti finisca subito. È 13 anni che le sopportiamo!” (act 1).

 

                                 4.    

 

                              4.1.     Sentito nell’ambito dell’istruttoria predibattimentale, ACPR 1 ha ricordato di avere subito intuito, non appena preso visione del comunicato, che il comitato tecnico parlava della sua persona, atteso come fosse l’unico “che paga l’affitto mensile”, ritenuto che nello scritto si parlava “esplicitamente, sulla versione in tedesco, che l’autore del danneggiamento è da ricercare in una persona abitante in loco ed in affitto “hier wohnhaften Persone non un condomino”, sentendosi “ingiustamente incolpati per qualcosa che non abbiamo commessi e di conseguenza umiliati” (act 3, verbale interrogatorio ACPR 1, pag. 2 e 3).  

                                       

                              4.2.     Da parte sua, l’accusato, dopo aver dichiarato agli agenti di essere l’autore del comunicato in questione, ha spiegato che la sua intenzione era quella di “rendere attenti tutti i condomini e residenti al fine di identificare l’autore dei danneggiamenti arrecati sul sedime stradale e meglio sul posteggio a me affittato” e di non avere menzionato, nel testo in tedesco, gli inquilini in affitto, contestandone la traduzione, precisando di avere accennato a “una persona che non ha rispetto della proprietà”, negando di avere “esplicitamente incolpato” il querelante ACPR 1, la cui famiglia, adduce, avrebbe perlaltro avuto un comportamento “non rispettoso verso le altre persone” (act 3, verbale interrogatorio IM 1, pag. 2).

 

                              4.3.     __________, che pure è membro del comitato tecnico, sentito in qualità di teste, ha confermato che con la famiglia __________ non ci sono mai stati problemi, problemi che invece sussistevano con la famiglia ACPR 1 che “non rispetta alcune regole contenute nel regolamento della casa”, aggiungendo che il comitato aveva inviato loro “una lettera alla quale non hanno mai risposto ed il loro comportamento non è mutato”, precisando di non avere personalmente “nessun problema con il signor ACPR 1, infatti non gli ho mai parlato e lo conosco solamente di vista” e soggiungendo che, invece, tra ACPR 1 e IM 1 “non corre buon sangue” (act 3, verbale interrogatorio __________, pag. 2).

 

                              4.4.     Da parte sua la teste __________, condomina della residenza Ubrio, ha illustrato come segue la sua interpretazione del comunicato: “A mio giudizio era indirizzato verso il querelante ACPR 1 anche se nel comunicato si parlava di persone inquiline. Preciso che negli stabili di Via __________ ci sono due famiglie inquiline ossia i coniugni __________ e la signora __________, persone che non sono proprietari degli appartamenti. Questa mia supposizione è dettata dal fatto che circa dopo due o tre giorni dell’esposizione della lettera, i signori __________ e meglio la moglie, aveva accusato il nostro amico, indirizzandosi verso il querelante, di aver sporcato il loro posteggio. Tengo a precisare che la famiglia __________ quale amico ha unicamente i coniugi __________ e non la signora __________” (act 3, verbale interrogatorio __________, pag. 1 e 2).

 

                                 5.     Con il decreto d’accusa impugnato, datato 20 giugno 2011, il Procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 autore colpevole di diffamazione, per avere, a __________ il 30 settembre 2010, comunicando con terzi, segnatamente affiggendo delle circolari bilingue sulle porte d’entrata dei diversi stabili condominiali siti in Via __________ (Via __________), incolpato o reso perlomeno sospetto ACPR 1, identificabile in quanto unico residente nel condominio senza essere proprietario di un’unità abitativa, di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare rinfacciandogli di aver nuovamente commesso atti di vandalismo, come segue:

 

 

                                        “COMUNICATO IMPORTANTE

 

                                        Mercoledì, il 29 settembre, di mattina presto, la piazza di giro ed il posteggio esterno del signor IM 1 è stato sporcato per l’ennesima volta con dell’olio vegetale usato. Siamo dell’avviso che questa malignità non sia da attribuire ad un condomino ma piuttosto ad una persona che non ha nessun interesse di tenere il Condominio in uno stato pulito e ordinato e che non deve assumersi personalmente i costi per le riparazioni/pulizie.

                                        Questa sporcizia – che può diventare pericolosa per tutti – sarà pulita da un’impresa a spese di tutti i condomini. Questo provvedimento vale anche per eventuali altri atti di vandalismo. Perciò preghiamo tutti i condomini di prestare la massima attenzione e di fornire al Comitato Tecnico eventuali informazioni utili a provare la colpevolezza di questa persona maleducata e maligna. Una denuncia contro ignoti è già stata inoltrata.

                                        IL COMITATO TECNICO

                                       

                                        WICHTIGE MITTEILUNG

 

                                        Am Mittwoch, den 29.09.10 früh morgens, wurde der Wendeplatz und Geschäftsparkplatz IM 1 zum x-ten Male mit altem Fritteröl verschmiert. Wir gehen davon aus, dass dieser Wandalenakt nicht das Werk eines Eigentümers ist, sondern vielmehr einer hier wohnhaften Person, die keinerlei Interesse an einem ordentlichen und gepflegten Condominio hat und auch nicht persönlich für angerichtete Schäden aufzukommen hat.

                                         Diese neuerliche Verschmutzung – die für alle gefährlich werden kann, da das schmierige Oel mit den Pneus auch auf die Zufahrt und in die Garage gelangt – wird durch ein Reinigungsinstitut gereinigt und die Kosten allen Eigentümern belaste. Dies gilt auch für allfällige weitere Wandalenakte. Deshalb bitten wir alle Eigentümer, in Zukunft Augen und Ohren offen zu halten und Hinweise, die zur Überführung dieser ungezogenen und boshaften Person führen, sofort dem Technischen Ausschuss zu melden. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde bereits eingereicht.

                                        DER TECHNISCHE AUSSCHUSS”.

 

                                        Il magistrato inquirente ha proposto una condanna nei confronti di IM 1 ad una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere, di complessivi fr. 1'800.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, a una multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese, rinviando l’accusatore privato al competente foro per le pretese di natura civile.

 

                                 6.     Giusta l’art. 173 cifra 1 CP si rende colpevole di diffamazione chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei come pure chiunque divulga una tale incolpazione o tale sospetto. La diffamazione può essere commessa mediante dichiarazioni orali, scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo (art. 176 CP).

                              6.1.     L'art. 173 cifra 1 CP tutela l'onore, che è uno dei diritti della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo – ossia pregiudizio alla considerazione sociale – per comportamenti o particolarità individuali moralmente riprovevoli (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume. I, Berna 2002, n. 2 a 8 ad art. 173 CP con numerosi richiami di giurisprudenza).

                                        Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione che va valutata non secondo il senso che possono averle dato coloro che l’hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 128 IV 53, 119 IV 44, 6B_356/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9; Riklin, Basler Kommentar, Strafrecht II, ad. art. 173 CP, n. 23 ss.; Rehberg / Schmid / Donatsch, op. cit., p. 356 s.).

 

                                        Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono dunque essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (DTF 6S.664/2001; DTF 128 IV 53, 60; DTF 124 IV 162, 167; DTF 117 IV 27, 30; DTF 115 IV 42, CCRP 2.10.2009, inc. n. 17.2008.62, consid. 3b), ritenuto che la vittima dell’oltraggio non necessariamente deve essere nominata nell’allegazione, essendo sufficiente che essa sia riconoscibile (Dupuis et al., PC CP, Basilea 2012, n. 14 ad art. 173 CP).

 

                                        La norma presuppone che l’autore si rivolga, direttamente o indirettamente, ad un terzo, che è di principio qualsiasi persona che non coincide con l’autore o con la vittima (Riklin, op. cit., n. 6 ad art. 173 CP; CP; Corboz, op. cit., n. 32 ad art. 173 CP, CCRP 6.08.2010, inc. 17.2010.5, consid. 1.2.).

 

                              6.2.     Per quanto attiene all’aspetto soggettivo del reato, si rileva che l’autore deve aver agito con intenzionalità, la quale si deve riferire all’affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare “animus iniuriandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che, ciò nonostante, le abbia proferite, (cfr. Riklin, op. cit., ad art. 173, n. 7-8; Corboz, op. cit., n. 48 segg., ad art. 173 CP, CCRP 2.10.2009, inc. n. 17.2008.62, consid. 3c).

 

                                 7.     In concreto, dal testo in questione emerge, anzitutto, il carattere attentatore dell’onore, e in quanto tale diffamatorio, delle espressioni utilizzate, nella misura in cui viene rinfacciato ad una persona di avere commesso atti di vandalismo, descrivendola come maligna e maleducata, ciò che risulta espressamente dalle parole utilizzate in entrambi i testi, la versione italiana indicando il colpevole degli atti vandalici rimproverati come una “persona maleducata e maligna”, mentre il testo tedesco contiene l’espressione “ungezogenen und boshaften Person”, che significa appunto persona maleducata e maligna.

 

                                        Nella valutazione, mediante un’interpretazione oggettiva, circa l’identità della persona presa di mira, la presenza di due scritti in due lingue diverse rende più agevole desumere il senso voluto dall’autore; i giuristi, del resto, fanno comunemente capo all’interpretazione letterale, paragonando il contenuto di una norma nelle diverse lingue, cercando di trovare, così facendo, l’interpretazione più corretta possibile.

 

                                        Di conseguenza, il vero senso che può essere attribuito al comunicato, analizzandolo non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dai due testi nel loro insieme, è che la malignità (Wandalenakt) non è da attribuire a un condomino (nicht das Werk eines Eigentümers ist) ma piuttosto ad una persona che abita nella residenza __________ (hier wohnhaften Person), che non ha nessun interesse a tenere il condominio in uno stato pulito e ordinato e che non deve assumersi personalmente i costi per le riparazioni e la pulizia (sondern vielmehr einer hier wohnhaften Person, die keinerlei Interesse an einem ordentlichen und gepflegten Condominio hat und auch nicht persönlich für angerichtete Schäden aufzukommen hat), intendendo chiaramente l’inquilino (locatario, conduttore) di un appartamento del condominio, che in quanto tale non deve assumersi le spese condominiali; tenuto conto del fatto che il condominio ospita unicamente due famiglie d’inquilini, e che solo una di queste ha notoriamente problemi con l’accusato (cfr. dichiarazioni teste __________, consid. 4.3.), la persona destinataria delle affermazioni oltraggiose risulta facilmente determinabile nel querelante ACPR 1, che si è del resto subito sentito preso di mira (cfr. consid. 4.1), conclusione che è pure stata espressamente confermata dalla teste __________ (cfr. consid. 4.4), nonché seppur non chiaramente dal collega del comitato tecnico __________, il quale si è limitato a definire tale conclusione un’”ipotesi”, ritenuto che “sarebbe una falsa testimonianza se io affermassi che era indirizzata a loro” ma che sul rapporto tra ACPR 1 e IM 1 ha laconicamente chiosato che “non vorrei esprimermi di più” (act. 3, verbale __________, pag. 2).

 

                                         Se IM 1 non avesse voluto colpire nessuno, come da lui sostenuto, avrebbe potuto tranquillamente limitarsi a segnalare l’accaduto, con l’invito a stare vigili. Agendo in questo modo, è andato oltre e diffondendo le suddette circolari, egli ha intenzionalmente, o perlomeno nella forma del dolo eventuale, prodotto delle affermazioni diffamanti, ben consapevole di nuocere alla reputazione di ACPR 1.

                                     

                                 8.     In base a quanto precede, essendo realizzate le condizioni oggettive e soggettive del reato, IM 1 va dunque dichiarato autore colpevole del reato di diffamazione.

 

                                 9.     In merito alla commisurazione della pena, giusta l’art. 34 cpv. 1 CP il giudice stabilisce il numero delle aliquote giornaliere commisurandolo alla colpevolezza dell’autore; l’art. 47 CP precisa poi che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1), ritenuto che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

 

                              9.1.     Secondo la giurisprudenza, il criterio essenziale per la commisurazione della pena è quello della gravità della colpa, per la cui valutazione entrano in considerazione diversi fattori. Da una parte quelli relativi al fatto incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno ad una banda e la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21, consid. 6.1; DTF 124 IV 44, 47 consid. 2d, cfr. pure CCRP 28.04.2005, inc. n. 17.2002.58/66, consid. 5b e c, giurisprudenza emessa in relazione all’art. 63 vCP, pacificamente applicabile anche sotto l’egida del nuovo diritto, non avendo la novella legislativa nella sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione della pena previsti dalla previgente normativa, cfr. FF 1999, pag. 1704, cfr. pure Stratenwerth/ Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a ed. 2009, ad art. 47 CP, n. 4 e Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2012, ad. art. 47 CP, n. 1), non potendo trascurare, inoltre, la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, ai rischi di recidiva, ecc (DTF 102 IV 231, STF 19.04.2007, inc. n. 6B.14/2007).

                                        Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CO diano luogo ad un obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreto suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, DTF 116 IV 292 e DTF 124 IV 44).

 

                                        Il giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la reprensibilità dell’offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l’espressione di “risultato dell’attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai momenti e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto, nonché la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione riferendosi in quest’ultimo caso alla libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro la legalità (DTF 127 IV 101). In relazione a quest’ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell’autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell’art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell’atto. Le circostanze esterne si riferiscono per esempio a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena (FF 1999 1745, cfr. pure STF 12.03.2008, inc. n. 6B_370/2007, consid. 2.2).

 

                                        Nella commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP del 13.05.2010, inc. 17.2009.50, consid. 3.3a e 4.2b).

 

                                        Per quanto attiene all’ammontare dell’aliquota, va detto che ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF 11.01.2010, inc. n. 6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).

 

                              9.2.     Ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP, oltre alla pena condizionalmente sospesa, il giudice può infliggere una pena pecuniaria o una multa ai sensi dell’art. 106 CP, ritenuto che il giudice commisura la multa alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3 CP).

 

          Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il giudice può decidere di pronunciare, in aggiunta ad una pena sospesa condizionalmente, una pena pecuniaria effettiva o una multa ai sensi dell’art. 106 CP sia per infliggere una sanzione rappresentativa, sia per accrescere il potenziale coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria sospesa condizionalmente, in un’ottica di prevenzione generale e speciale, quale monito indirizzato al condannato per renderlo attento alla serietà della situazione e alle conseguenze future nel caso non modificasse i suoi comportamenti (STF 13.05.2008, inc. n. 6B_152/2007, consid. 7.1.1; STF 17.03.2008, inc. n. 6B_366/2007, consid. 7.3).

 

          Dato che la pena va commisurata alla colpa del reo il Tribunale federale ha precisato che la combinazione delle due pene permette soltanto di stabilire una pena adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità dell’autore.

          L’applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP non può in quest’ottica, condurre ad un aggravamento della pena complessiva né permettere una pena supplementare; le pene combinate devono pertanto, prese complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 134 IV 1; STF 13.05.2008, inc. n. 6B_152/2007, consid. 7.1.2).

 

          Sempre secondo il Tribunale federale, per tener conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si giustifica in linea di principio di fissare il loro limite superiore a un quinto delle pene di base (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4., CARP 26.10.2011, inc. n. 17.2011.81, consid. 9.2); il tasso di conversione per la trasformazione della multa in pena privativa della libertà di sostituzione, è, infine, l’importo dell’aliquota giornaliera (STF 13.05.2008, inc. n. 6B_152/2007, consid. 7.1.3; cfr. pure CCRP 16.09.2008 e PP 31.05.2007, inc. n. 10.06.448).

 

                              9.3.     Tutto ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali (cfr. in particolare la situazione patrimoniale dell’accusato agli atti), si ritiene che una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 170.- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 200.-, sia confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa e rettamente commisurata al grado di colpa di IM 1.

 

 

richiamati                          gli art. 42 cpv. 1 e 4, 173 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

 

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

 

pronuncia                 1.     IM 1 è autore colpevole di diffamazione, per avere, a Losone il 30.09.2010, comunicando con terzi, segnatamente affiggendo delle circolari bilingue sulle porte d’entrata dei diversi stabili condominiali siti in Via __________ (Via __________), incolpato o reso perlomeno sospetto ACPR 1, identificabile in quanto unico residente nel condominio senza essere proprietario di un’unità abitativa, di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare rinfacciandogli di aver nuovamente commesso atti di vandalismo, come segue :

 

                                        “COMUNICATO IMPORTANTE

 

                                                      Mercoledì, il 29 settembre, di mattina presto, la piazza di giro ed il posteggio esterno del signor IM 1 è stato sporcato per l’ennesima volta con dell’olio vegetale usato. Siamo dell’avviso che questa malignità non sia da attribuire ad un condomino ma piuttosto ad una persona che non ha nessun interesse di tenere il Condominio in uno stato pulito e ordinato e che non deve assumersi personalmente i costi per le riparazioni/pulizie.

                                                      Questa sporcizia – che può diventare pericolosa per tutti – sarà pulita da un’impresa a spese di tutti i condomini. Questo provvedimento vale anche per eventuali altri atti di vandalismo. Perciò preghiamo tutti i condomini di prestare la massima attenzione e di fornire al Comitato Tecnico eventuali informazioni utili a provare la colpevolezza di questa persona maleducata e maligna. Una denuncia contro ignoti è già stata inoltrata. IL COMITATO TECNICO

 

                                                      WICHTIGE MITTEILUNG

 

                                                      Am Mittwoch, den 29.09.10 früh morgens, wurde der Wendeplatz und Geschäftsparkplatz IM 1 zum x-ten Male mit altem Fritteröl verschmiert. Wir gehen davon aus, dass dieser Wandalenakt nicht das Werk eines Eigentümers ist, sondern vielmehr einer hier wohnhaften Person, die keinerlei Interesse an einem ordentlichen und gepflegten Condominio hat und auch nicht persönlich für angerichtete Schäden aufzukommen hat.

                                                      Diese neuerliche Verschmutzung – die für alle gefährlich werden kann, da das schmierige Oel mit den Pneus auch auf die Zufahrt und in die Garage gelangt – wird durch ein Reinigungsinstitut gereinigt und die Kosten allen Eigentümern belaste. Dies gilt auch für allfällige weitere Wandalenakte. Deshalb bitten wir alle Eigentümer, in Zukunft Augen und Ohren offen zu halten und Hinweise, die zur Überführung dieser ungezogenen und boshaften Person führen, sofort dem Technischen Ausschuss zu melden. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde bereits eingereicht.

                                                     DER TECHNISCHE AUSSCHUSS”

 

 

                                 2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

 

                                        2.1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 170.- (centosettanta), per un totale di fr. 1’700.- (millesettecento).

                                               2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                         2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento);

                                               2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.

 

 

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

 

                                 4.     Intimazione a:

 

    

    

    

   

 

 

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               La segretaria:

 

 

 

 

 

 

Distinta spese               a carico di  IM 1

 

                                    fr.                            200.00       multa

                                    fr.                           700.00       tassa di giustizia

                                    fr.                            150.00       spese giudiziarie

                                    fr.                         1'050.00       totale

 

 

 

 

 

 

Avvertenza:                      la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione  scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.