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Incarto
n. DA 2033/2011 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Flavio Biaggi |
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sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
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IM 1IM 1 ; |
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici
per avere, a __________, il __________, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di ACPR 1, e meglio per averla colpita con un calcio all’arto inferiore sinistro inferendole le lesioni menzionate nel certificato medico del __________ dei Dr.med. __________, __________ e __________, agli atti;
2. furto
per avere, nel mese di dicembre __________, a __________ presso l’DANN 1 sita nel Parco di “__________”, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene 2 rotoli di rame (fili elettrici) del valore di CHF 700.- ai danni del Comune di __________ (refurtiva non recuperata);
3. infrazione alla LF sugli agenti terapeutici
per avere, a __________, __________ e __________, nel periodo gennaio __________/maggio __________, importato dalla Thailandia 100 dosi di “Kamagra”, medicamento soggetto a prescrizione medica (principio attivo Sildenafil citrato), benché sprovvisto della necessaria autorizzazione, nonché per avere, in correità con ACPR 1, dispensato a __________ 66 dosi di “Kamagra” al prezzo di CHF 660.-, benché sprovvisto della necessaria autorizzazione;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dagli artt. 123 cifra 1, 139 cifra 1 CP; 86 cpv. 1 LATer, richiamati gli artt. 42 segg. e 333 cpv. 2 lett. b) CP;
perseguito con decreto d’accusa del 23 maggio 2011 n. 2033/2011 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento) cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 4'500.- (quattromilacinquecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 250.- (duecentocinquanta).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che l’imputato, con scritto pervenuto al Ministero pubblico il 20 febbraio 2013 (e da questi trasmesso per competenza alla Pretura penale) ha preannunciato la sua intenzione di non presenziare al dibattimento, sostanzialmente per motivi economici;
ritenuto che i presupposti fissati al riguardo dall’art. 336 cpv. 3 CPP risultano adempiuti - segnatamente il grave motivo e la presenza non necessaria dell’imputato (stante quanto già risulta dagli atti e i motivi, già preannunciati, dell’opposizione al decreto d’accusa da parte dell’accusatrice privata ACPR 1) - il Giudice dispensa IM 1 dal comparire personalmente a questo dibattimento;
prospettato il reato di contravvenzione alla LF sugli agenti terapeutici (art. 87 LATer), per i fatti descritti nel decreto d’accusa a carico di IM 1;
esaminata la questione a sapere se i fatti imputati a IM 1 relativamente a quanto avvenuto il 25.06.2010 presso il proprio domicilio possano adempiere i presupposti di cui ai reati di lesione grave (art. 122 CP), rispettivamente di omissione di soccorso (art. 128 CP), il Giudice risponde negativamente;
richiamati gli artt. 1, 34, 42, 47, 69, 106, 123 cifra 1, 139 cifra 1 CP; 87 cpv. 1 lett. f) LATer; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG,
al termine dell’odierno dibattimento,
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP), furto (art. 139 cifra 1 CP) e contravvenzione contro la LF sugli agenti terapeutici (art. 87 cpv. 1 lett. f) LATer) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. Alla pena pecuniaria di 35 (trentacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un totale di CHF 4'500.- (quattromilacinquecento).
2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. Alla multa di CHF 1'000.- (mille).
2.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 400.- (quattrocento).
2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. IM 1 è assolto dall’imputazione di delitto contro la LF sugli agenti terapeutici (art. 86 cpv. 1 LATer) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
4. La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
5. È ordinata la confisca e la distruzione di una lampada alogena per la coltivazione indoor di piante e di 27 (ventisette) buste di Kamagra sequestrati in data 14 luglio 2010.
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
7. Intimazione a:
- per raccomandata
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IM 1 ) ); per sé e per ACPR 1, __________) ,
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- alla crescita in giudicato
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Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona Polizia scientifica, Bellinzona Ufficio del farmacista cantonale, Mendrisio Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella. |
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
CHF 1'000.- multa
CHF 125.- tassa di giustizia
CHF 275- tassa di giustizia
CHF 1'400.- totale