Incarto n.
81.2011.231

81.2011.235

DA 2571/2011

DA 2577/2011

Bellinzona

31 gennaio 2013

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

 

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

 

 

 

 

 

 

e

IM 1IM 1         

(difensore: DI 1, __________)

 

IM 2IM 2        

(difensore: DI 2, __________)

 

 

prevenuti colpevoli di:

 

 

IM 1:                                 incendio colposo

                                        per avere, a __________, in data __________, in qualità di operaio della ditta __________ SA, in correità con il capocantiere IM 2, provocato, per negligenza,  un incendio ai danni di due immobili di proprietà di terzi, causando danni materiali per un importo complessivo di CHF 215'000.- e meglio, per avere, in correità con IM 2, durante lo svolgimento dei lavori di isolazione del tetto della casa di abitazione di proprietà di ACPR 1, sita a __________, in Via __________, provocato, negligentemente, durante la fase di riscaldamento, mediante fiamma ossidrica, della carta catramata da posare sulle modine del tetto, l’incendio di quest’ultimo, con conseguente distruzione dell’immobile e danni all’immobile contiguo, parimenti di proprietà di ACPR 1, causando danni materiali per CHF 190'000.- ai due stabili e, rispettivamente, per CHF 25'000.- ai mobili;

 

                                        fatti avvenuti a __________, in data __________;

 

                                        reato previsto dall'art. 222 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 42 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 1. luglio 2011 n. 2571/2011 del AINQ 1  che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) cadauna (art. 34 segg. CP) corrispondenti a complessivi CHF 1'800.- (milleottocento).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).

                                    2.  Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                   

                                    3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

                                    5.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di CHF 2'400.- (duemilaquattrocento) - 30 (trenta) aliquote da CHF 80.- (ottanta) cadauna - decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino, Bellinzona, il 2.12.2010, ma lo ammonisce formalmente.

                                    6.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

 

 

IM 2:                                 incendio colposo

                                        per avere, a __________, in data __________, in qualità di capocantiere della ditta __________ SA, in correità con l’operaio IM 1, provocato, per negligenza, un incendio ai danni di due immobili di proprietà di terzi, causando danni materiali per un importo complessivo di CHF 215'000.- e meglio, per avere, durante lo svolgimento dei lavori di isolazione del tetto della casa di abitazione di proprietà di ACPR 1, ubicata a __________, in Via __________, provocato, negligentemente, durante la fase di riscaldamento, mediante fiamma ossidrica, della carta catramata da posare sulle modine (operata materialmente dall’operaio IM 1), l’incendio del tetto, con conseguente distruzione dell’immobile e danni all’immobile contiguo, parimenti di proprietà di ACPR 1, causando danni materiali per CHF 190'000.- ai due stabili e, rispettivamente, per CHF 25'000.- ai mobili;

 

                                        fatti avvenuti a __________, in data __________;

 

                                        reato previsto dall’art. 222 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 42 CP;

 

perseguito                         con decreto d’accusa del 1. luglio 2011 n. 2577/2011 del AINQ 1 __________, che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) cadauna (art. 34 segg. CP) corrispondenti a complessivi CHF 1’800.- (milleottocento).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).

                                    2.  Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.  Si rinvia l’accusatore privato ACPR 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

                                    4.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

                                    5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

 

richiamato                         il decreto di riunione dei procedimenti 18 settembre 2012;

 

rilevato                              che il difensore di IM 1 chiede l’assoluione del suo assistito, con protesta di un’indennità pari ad almeno CHF 1'500.-;

 

                                        che il difensore di IM 2 chiede l’assoluzione del suo assistito, con protesta di un’indennità pari a CHF 3'898.- come da nota professionale da lui prodotta;

 

sentiti                                per ultimi gli imputati, i quali dichiarano:

                                   -     che il lavoro non poteva essere svolto meglio di quanto fatto, non avendo avuto lui e il collega accesso al sottotetto (IM 1)

                                   -     di non avere nulla da aggiungere (IM 2);

 

visti                                  gli artt. 34, 42, 46, 47, 222 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

 

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione;

 

 

pronuncia           I.     1.    IM 1 è autore colpevole di incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP) per avere, a __________, in data __________, in qualità di operaio della ditta __________ SA, in correità con il capocantiere IM 2, provocato, per negligenza, un incendio ai danni di due immobili di proprietà di terzi, e meglio, per avere, in correità con IM 2, durante lo svolgimento dei lavori di isolazione del tetto della casa di abitazione di proprietà di ACPR 1, sita a __________, in Via __________, provocato, negligentemente, durante la fase di riscaldamento, mediante fiamma ossidrica, della carta catramata da posare sulle modine del tetto, l’incendio di quest’ultimo, con conseguente distruzione dell’immobile e danni all’immobile contiguo, parimenti di proprietà di ACPR 1, causando danni materiali ai due stabili e al mobilio;

 

 

                                    2.  Di conseguenza IM 1 è condannato:

 

                                        2.1.  Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 60.- (sessanta), per un totale di CHF 900.- (novecento).

                                               2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                        2.2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta).

 

 

                                    3.  Non è revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta), decretata il 2 dicembre 2010 dalla Pretura penale del Cantone Ticino nei confronti di IM 1, il quale viene tuttavia ammonito formalmente.

 

 

                                    4.  La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

                          II.     1.    IM 2 è autore colpevole di incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP) per avere, a __________, in data __________, in qualità di capocantiere della ditta __________ SA, in correità con l’operaio IM 1, provocato, per negligenza, un incendio ai danni di due immobili di proprietà di terzi, e meglio, per avere, durante lo svolgimento dei lavori di isolazione del tetto della casa di abitazione di proprietà di ACPR 1, ubicata a __________, in Via __________, provocato, negligentemente, durante la fase di riscaldamento, mediante fiamma ossidrica, della carta catramata da posare sulle modine (operata materialmente dall’operaio IM 1), l’incendio del tetto, con conseguente distruzione dell’immobile e danni all’immobile contiguo, parimenti di proprietà di ACPR 1 causando danni materiali ai due stabili e al mobilio;

 

 

                                    2.  Di conseguenza IM 2 è condannato:

 

                                        2.1.  Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un totale di CHF 1'500.- (millecinquecento).

                                               2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                        2.2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta).

 

 

                                 3.    La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

 

 

                         III.     1.    L’accusatore privato ACPR 1 è rinviato al foro civile per le sue pretese di corrispondente natura.

 

 

                                 2.    La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

 

 

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

 

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

 

IM 1

IM 2  (I)

 

 

 

                                        -    per raccomandata

 

 

ACPR 1   

 

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

                                             Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

                                             Sezione della popolazione, Bellinzona

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

 

 

 

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

 

                                    CHF                        300.-          tassa di giustizia

                                    CHF                        150.-          spese giudiziarie           

                                    CHF                        450.-          totale

 

 

Distinta spese               a carico di IM 2,

 

                                    CHF                        300.-          tassa di giustizia

                                    CHF                        150.-          spese giudiziarie           

                                    CHF                        450.-          totale