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Incarto
n. DA 2145/2011 |
Bellinzona 25 febbraio 2013
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Stefania Marino in qualità di Segretaria per giudicare
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IM 1IM 1 difeso da: DI 1
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visto il decreto d’accusa n. 2145/2011 del 30 maggio 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
furto di lieve entità
per avere, fra il __________ ed il __________, nel __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto dall’automobile __________ targata (I) __________, ai danni di ACPR 1, i di lei libretti di risparmio postali italiani nominali n. __________ e n. __________ (refurtiva non recuperata);
e propone la condanna
1. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese giudiziarie di fr. 50.-.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il patrocinatore dell’accusatore privato postula la condanna del prevenuto e il risarcimento dei danni;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito;
richiamati gli art. 139 cifra 1 CP, richiamato l’art. 172ter CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di furto di lieve entità, art. 172ter CP, per avere fra il __________ ed il __________, nel __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto dall’automobile __________ targata (I) __________, ai danni di ACPR 1, i di lei libretti di risparmio postali italiani nominali n. __________ e n. __________ (refurtiva non recuperata).
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatrice privata la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3. L’accusatrice privata ACPR 1 è rinviata al competente foro per le sue pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP). Non si assegnano ripetibili.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
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IM 1
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- per raccomandata
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ACPR 1
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 200.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 600.- totale senza motivazione scritta