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Incarto
n. DA 2882/2011 |
Bellinzona 18 febbraio 2013
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare
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IM 1 disoccupato difeso da: DI 1
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visto il decreto d’accusa n. 2882/2011 del 2 agosto 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
1. furto d'uso
per aver sottratto il motoveicolo __________ targato (I) __________ di __________, per farne uso;
fatti avvenuti a __________ il __________;
2. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver condotto il motoveicolo surriferito senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti a __________ il __________;
e propone la condanna a
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 100.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. (art. 42 e segg. CPS).
2. alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle sepse giudiziarie di fr. 140.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento dall’ipotesi accusatoria n. 1 e per quanto concerne l’ipotesi accusatoria n. 2 chiede che la multa e le spese vengano ridotte considerata l’attuale situazione finanziaria precaria del prevenuto;
richiamati gli art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr e 95 cifra 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1.
2. IM 1IM 1 è autore colpevole del reato di circolazione senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr, per avere, in data 19 maggio 2011 a __________, condotto il motoveicolo surriferito senza essere titolare della licenza di condurre richiesta in Svizzera.
3. Di conseguenza IM 1 è condannato:
3.1. alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 10.- (dieci), per un totale di fr. 70.- (settanta).
3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
3.2. alla multa di fr. 100.- (cento);
3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.3 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.
Carica allo Stato fr. 150.- (centocinquanta) a titolo di tassa di giustizia.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
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IM 1
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 100.- multa
fr. 75.- tassa di giustizia
fr. 75.- spese giudiziarie
fr. 250.- totale
- 440.- cauzione versata
fr. - 190.- ristorno
a carico dello Stato,
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 150.- totale