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Incarto
n. DA 3400/2011 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Sonia Giamboni Tommasini |
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sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
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IM 1IM 1 - (difensore: DI 1, __________)
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visto il decreto d’accusa n. 3400/2011 del 5 settembre 2011;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole diinfrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) cadauna, (art. 34
e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2'700.- (millecinquecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizinalmente per un periodo di prova 3
(tre) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 2'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20
(venti) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 300.- (trecento).
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito dai capi di imputazione n. 1, 2.2. e 3, postulando una massiccia attenuazione della pena protestando tasse, spese e ripetibili;
richiamati gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr., art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
1.1. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando l’__________ con il veicolo __________ targato TI __________
a __________, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza
dall'antistante vettura __________ targata TI __________ condotta da __________
che si era regolarmente fermata, urtandola così da tergo;
1.2. inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio
per avere a __________ l’__________ abbandonato i luoghi dell’incidente
surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza
fornire immediatamente le proprie generalità alla danneggiata o avvertire senza
indugio la polizia;
2. Di conseguenzaIM 1IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 800.- (ottocento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’230.- (milleduecentotrenta) con motivazione scritta e di fr. 830.- (ottocentotrenta) senza motivazione scritta.
3. Non viene riconosciuta nessuna indennità ai sensi dell’art. 429 CPP.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
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IM 1
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (1427168).
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 800.00 multa
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 80.00 testi
fr. 1630.00 totale
fr. 2500.00 cauzione già versata
fr. -870.00 a saldo