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Incarto
n. DA 4011/2011 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Flavio Biaggi |
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sedente con Simona Bombana in qualità di Segretaria, per giudicare
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IM 1, __________;
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prevenuto colpevole di circolazione senza assicurazione RC
per avere condotto il motoveicolo __________ senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 vLCStr;
visto il decreto d’accusa del 10 ottobre 2011 n. 4011/2011 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 60.- (sessanta) ciascuna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'200.- (milleduecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che l’imputato chiede gli venga diminuita la pena;
richiamati gli artt. 34, 42, 47, 106 CP; 96 vLCStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di condotta senza licenza di circolazione o targhe di controllo e assicurazione RC (art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 vLCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di CHF 40.- (quaranta), per un totale di CHF 800.- (ottocento).
2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. Alla multa di CHF 150.- (centocinquanta);
2.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 200.- (duecento).
2.3.1. La motivazione scritta comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
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IM 1
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Sezione della popolazione, Bellinzona
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il Giudice: La Segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
CHF 150.- multa
CHF 100.- tassa di giustizia
CHF 100.- spese giudiziarie
CHF 350.- totale