|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. DA 4421/2011 DA 4422/2011 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Presidente della Pretura penale |
|||||
|
Marco Kraushaar |
|||||
|
|
|||||
sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare
|
|
IM 1
e
IM 2IM 2
|
visti i decreti d’accusa n. 4421/2011 e 4422/2011 del 27 ottobre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato IM 1 autore colpevole di
1. vie di fatto
per avere, a __________ in data __________, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 1, colpendolo con una sberla;
2. ingiuria
per avere, a __________ in data __________, offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo con gli epiteti di “stronzo” e “bastardo”;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 130.- (centotrenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 650.- (seicientocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno).
3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
preso atto che il Procuratore pubblico , Lugano, ritiene l’imputata IM 2 autrice colpevole di
1. vie di fatto
per avere, a __________ in data __________, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 1, colpendolo con uno schiaffo;
2. ingiuria
per avere, a __________ in data __________, offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo con gli epiteti di “stronzo” e “bastardo”;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 150.- (centocinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3. Si rinvia l'accusatore privato ACPR 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
rilevato che l’accusatore privato postula la conferma dei decreti di accusa;
rilevato che IM 1 chiede di essere prosciolto;
che IM 2 chiede di essere prosciolta dall’imputazione di ingiuria e che di conseguenza la pena venga adeguata;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 106, 126 cpv. 1, 177 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4421/2011 del 27 ottobre 2011.
2. IM 1 è autore colpevole di ingiuria per avere, a __________ in data __________, offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo con gli epiteti di “drogato” e “cretino”.
3. Di conseguenza IM 1 è condannato:
3.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 130.- (centotrenta), per un totale di fr. 650.- (seicentocinquanta).
3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 585.- (cinquecentottantacinque) con motivazione scritta e di fr. 385.- (trecentottantacinque) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 200.- (duecento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
4. IM 2 è autrice colpevole di
4.1. vie di fatto
per avere, a __________ in data __________, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 1, colpendolo con uno schiaffo.
4.2. ingiuria
per avere, a __________ in data __________, offeso l’onore di ACPR 1, tacciandolo con gli epiteti di “rimbambito” e “bambo”.
5. Di conseguenza IM 2 è condannata:
5.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 150.- (centocinquanta).
5.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
5.2. alla multa di fr. 100.- (cento);
5.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
5.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 585.- (cinquecentottantacinque) con motivazione scritta e di fr. 385.- (trecentottantacinque) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 200.- (duecento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
7. Intimazione a:
- seduta stante
|
|
IM 1 IM 2 ACPR 1
|
- per raccomandata
|
|
|
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
|
terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 35.- testi
fr. 385.- totale
Distinta spese a carico di IM 2,
fr. 100.- multa
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 35.- testi
fr. 485.- totale