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Incarto
n. DA 4476/2011 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
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IM 1IM 1 polimeccanico difeso da: DI 1
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visto il decreto d’accusa n. 4476/2011 del 14 novembre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione
per aver ripetutamente violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________:
1.1. a __________, entrata autostradale A2, effettuato una negligente manovra di sorpasso invadendo così una corsia vietata;
1.2 a __________, autostrada A2, omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall’antistante autocarro, effettuando nel contempo una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di tre antistanti vetture;
fatti avvenuti il __________ nelle località indicate;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 900.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede in via principale il proscioglimento dai fatti di cui al punto 1.1 del decreto d'accusa con derubrica a infrazione semplice per i fatti rimanenti e in via subordinata la derubrica a violazione semplice alle norme della circolazione per entrambi gli episodi, con conseguente riduzione della pena pecuniaria e della multa;
richiamati gli art. 90 cifra 1 e 2 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 4, 35 cpv. 2 LCStr, art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere il __________, a __________, autostrada A2, circolando con la vettura __________ targata TI __________, superato sulla destra tre vetture che viaggiavano sulla sinistra accanto a lui per poter superare un antistante autocarro.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 645.- (seicentoquarantacinque) con motivazione scritta e di fr. 245.- (duecentoquarantacinque) senza motivazione scritta.
3. Tasse e spese rimanenti di complessivi fr. 245.- (duecentoquarantacinque) sono a carico dello Stato.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
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IM 1
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 250.- multa
fr. 550.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 45.- testi
fr. 895.- totale
fr. 495.- totale senza motivazione scritta
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 45.- testi
fr. 245.- totale