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Incarto
n. DA 4672/2011 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Cancelliera per giudicare
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IM 1IM 1 difeso da: DI 1
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visto il decreto d’accusa n. 4672/2011 del 21 novembre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, effettuato tre pericolose manovre di sorpasso sulla destra di antistanti vetture;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 150.- (centocinquanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 9'000.- (novemila). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. dall’art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 35 cpv. 2 LCStr., 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________ targata TI __________, effettuato tre pericolose manovre di sorpasso sulla destra di antistanti vetture.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 150.- (centocinquanta), per un totale di fr. 7'500.- (settemilacinquecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. alla multa di fr. 800.- (ottocento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- per raccomandata
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IM 1
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La Cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 7'500.- pena pecuniaria
fr. 800.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 8'700.- totale