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Incarto
n. DA 4656/2011 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Sonia Giamboni Tommasini |
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sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
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IM 1 (difensore: . DI 1, )
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visto il decreto d’accusa n. 4656/2011 del 21 novembre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di guida in stato di inattitudine
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 80 (ottanta)
aliquote giornaliere da fr. 70.- (settanta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 5'600.- (cinquemilaseicento). L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10
(dieci).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie
di fr. 300.-.
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condionale concesso alla pena
pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna per
complessivi fr. 600.- decretata nei suoi confronti dalla Staatsanwltschaft di
Zürich-Sihl il 17.03.2010, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento,
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.
rilevato che il difensore chiede una diminuzione del numero di aliquote e dell’ammontare delle stesse, con una multa ridotta, come pure la non revoca della pena precedente;
richiamati gli art. 91 cpv. 1 LCStr.; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.94 - max. 1.34 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2003 per analogo reato (alcolemia: min. 1.14 grammi per mille)
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 1’600.- (milleseicento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. Il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna per complessivi fr. 600.- decretata nei confronti di IM 1 dalla Staatsanwaltschaft di __________ il 17.03.2010 (art. 46 cpv. 1 CPS) non viene revocato; lo stesso è ammonito formalmente, con la proroga del periodo di prova di 1 (un) anno.
2.4. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'150.- (millecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 750.- (settecentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, Stauffacherstrasse 55, 8004 Zürich.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 300.00 multa
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1050.00 totale