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Incarto
n. DA 5170/2011 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
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IM 1IM 1
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visto il decreto d’accusa n. 5170/2011 del 12 dicembre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione
per avere, il __________ sulla strada cantonale fra __________ e __________, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, circolando con la vettura __________ targata LU __________, tenuto su tutto il tratto percorso una velocità nettamente al di sopra dei limiti vigenti, così come lui stesso ha ammesso a verbale, effettuando nel contempo una pericolosa manovra di sorpasso in una curva con scarsa visibilità;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 2'700.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 700.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in rel. con l’art. 35 cpv. 4 LCStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, il __________ sulla strada cantonale fra __________ e __________, circolando con la vettura __________ targata LU __________, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso in una curva con scarsa visibilità.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 900.- (novecento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
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IM 1
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
__________.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 900.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 1'250.- totale