|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto
n. DA 876/2011 |
Bellinzona
|
Sentenza In nome |
|
||
|
Il Giudice della Pretura penale |
|||||
|
Siro Quadri |
|||||
|
|
|||||
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
|
|
IM 1IM 1
|
visto il decreto d’accusa n. DA 876/2011 del 4 marzo 2011;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole dilesioni semplici, danneggiamento, falsità in documenti
e propone la condanna a:
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. L'accusatore privato ACPR 1 è rinviato al competente foro per le pretse di parte civile ritenuto che l'imputato non ha riconosciuto le pretese civili.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
che l’accusatore privato postula la condanna del prevenuto;
rilevato che l’accusatore privato ACPR 1 ha ritirato la propria querela per lesioni semplici e danneggiamento e che lo stralcio verrà decretato separatamente;
che l’imputato ammette i fatti di causa concernenti la falsificazione di documenti e chiede una riduzione della pena in considerazione dello stralcio degli altri due reati contemplati nel decreto d’accusa;
visti gli artt. 251 cifra 1 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CP per avere, tra il __________ ed il __________ a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, alterato un documento vero, e meglio,
per avere, nell’ambito della sua attività di consulente indipendente per le assicurazioni sociali, allo scopo di celare a ACPR 2 l’avvenuta perdita (a seguito di trasloco del proprio ufficio) del suo incarto e la mancata presentazione entro il termine di 30 giorni di un ricorso al Tribunale Federale contro la decisione del 6 agosto 2008 (notificata il 18 agosto 2008) del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, nonché di sottrarsi in tal modo ad un’eventuale rimprovero o azione in responsabilità per la propria inadempienza, alterato tale sentenza, modificandone la data stampata sulla prima pagina da 6 agosto 2008 a 15 ottobre 2008, consegnandola poi all’interessata e sconsigliando quest’ultima di presentare ricorso.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta).
§. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
§. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione scritta e di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
|
|
IM 1 ACPR 2
|
- per raccomandata
|
|
|
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
|
terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 200.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale