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Incarto
n. DA 899/2012 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di cancelliera per giudicare
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IM 1IM 1 difesa da: DI 1
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visto il decreto d’accusa n. 899/2012 del 27 febbraio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di
attività lucrativa senza autorizzazione
per avere, dal 20 al 21 agosto 2011, per complessivi 2 giorni, a __________ presso il __________, gestito dalla società __________, esercitato l’attività lucrativa di barista in prova, per almeno 16 ore in totale e per un compenso complessivo di CHF 320.00, nonostante non fosse a beneficio del necessario permesso di polizia;
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 210.- (duecentodieci).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 115 cpv. 1 c) LStr; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di attività lucrativa senza autorizzazione, art. 115 cpv. 1 lett c LStr per avere, dal 20 al 21 agosto 2011, per complessivi 2 giorni a __________ presso il __________, gestito dalla società IGL Sagl, esercitato l’attività lucrativa di barista in prova, per almeno 16 ore in totale e per un compenso complessivo di CHF 320.00, nonostante non fosse a beneficio del necessario permesso di polizia.
2. Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1. alla pena pecuniaria di 7 aliquote (sette) aliquote giornaliere di fr.30.- (trenta), per un totale di fr. 210.- (duecentodieci).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due (2) anni.
2.2. alla multa di fr. 100.--(cento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1:
fr. 100.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 400.- totale