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Incarto
n. DA 1815/2012 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Flavio Biaggi |
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sedente con Riccardo Viganò in qualità di Segretario, per giudicare
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IM 1
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prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere circolato con la vettura il motoveicolo (recte: con l’autoveicolo__________ alla velocità di 118 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90 cpv. 2 LCStr, in rel. con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC; 22 cpv. 1 OSStr;
visto il decreto d’accusa del 16 aprile 2012 n. 1815/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 190.- (centonovanta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 8550.- (ottomilacinquecentocinquanta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (artt. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 700.- (settecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 120.- (centoventi) ciascuna, per complessivi CHF 2’400.- (duemilaquattrocento), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 16 marzo 2009 (art. 46 cpv. 1 CP), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CP).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
sentito l’imputato, il quale chiede che la pena venga sensibilmente ridotta, anche in considerazione del calcolo dell’aliquota in base alla situazione attuale, e che si soprassieda dal revocare la sospensione condizionale alla pena erogata a seguito dei fatti del dicembre 2008;
richiamati gli artt. artt. 34, 42, 46 cpv. 2, 47, 106 CP: 90 cpv. 2 LCStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr) per avere__________, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere circolato con l’autoveicolo __________ alla velocità di 118 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un totale di CHF 4'500.- (quattromilacinquecento).
2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2.2. Alla multa di CHF 500.- (cinquecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta).
2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
4. Non è revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 120.- (centoventi), per complessivi CHF 2’400.- (duemilaquattrocento), decretata nei confronti di IM 1 dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 16 marzo 2009. Il periodo di prova è prorogato di 18 (diciotto) mesi.
5.Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. Intimazione a:
- seduta stante
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1,
CHF 500.- multa
CHF 300.- tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 950.- totale