Incarto n.
81.2012.179

DA 1761/2012

Bellinzona

18 giugno 2013

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

 

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

 

 

 IM 1        

(difensore: . DI 1, )

 

visto                                  il decreto d’accusa n. 1761/2012 del 16 aprile 2012;

 

preso atto                          che il   AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di

                                        lesioni semplici

                                        per avere, a __________, il 6 ottobre 2011, intenzionalmente cagionato un danno al corpo ed alla salute di __________, segnatamente per avere, a seguito di una discussione verbale, colpito la mano dell’accusatrice privata con l’intento di non farsi riprendere in volto dal telefono portatile di quest’ultima, provocandole così le lesioni menzionate nel certificato medico di data 7 ottobre 2011 del dr. __________, già gli atti;

 

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CPS, richiamati gli artt. 42 e segg. CPS;

 

                                        e propone la condanna a

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'100.- (millecento).
     L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.  Alla multa di fr. 100.- (cento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno).
3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

 

                                        che l’accusatore privato postula la conferma del DA in questione, dal video si evincerebbe che l’imputato avrebbe voluto a tutti i costi eliminare il telefonino e così facendo l’avrebbe colpita, sbattendola contro il cassonetto dei rifiuti e lanciandola in strada;

 

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito in applicazione del principio in dubio pro reo, eventualmente in applicazione dell’art. 52 CPS, non sussistendo gli elementi oggettivi e soggettivi del reato;

 

richiamati                          gli art. 42 e segg., 123 cifra 1 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

 

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

 

pronuncia                 1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1761/2012 del 16 aprile 2012.

 

 

2.         Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi 450.- sono a carico dello Stato.

                                        Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

 

 

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

 

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

 

   

    

   

 

                                        -    per raccomandata

 

    

 

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato

 

                                    fr.                           300.00       tassa di giustizia

                                    fr.                            150.00       spese giudiziarie

                                    fr.                            450.00       totale