Incarto n.
81.2012.181

DA 2052/2012

Bellinzona

3 settembre 2013

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

 

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

 

 

IM 1IM 1         

(difensore: DI 1 )

 

 

visto                                  il decreto d’accusa n. 2052/2012 del 30 aprile 2012;

 

preso atto                          che il AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di

                                        grave infrazione alle norme della circolazione

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 75 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.;

 

                                        fatti avvenuti a __________ il __________;

 

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

 

                                        e propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 170.- (centosettanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'700.-                              (millesettecento).
     L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.  Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.
3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;

 

rilevato                              che il difensore chiede in via principale che il decreto d’accusa venga annullato in assenza di segnaletica delimitante la velocità a 50 km/h, subordinatamente che venga applicato un limite della velocità di 60 km/h se non di 80 km/h;

 

preso atto                          che con scritto 12 settembre 2013, per il tramite del proprio difensore, IM 1 ha annunciato appello;

 

letti ed esaminati                gli atti;

 

considerato                        in fatto e in diritto

 

                                 1.     IM 1 è nato a __________ l’__________ ed è attualmente domiciliato a __________. Di professione è consulente di vendita per __________ SA e percepisce un reddito mensile netto di fr. 7'000.- compresa la tredicesima mensilità. Non è coniugato e non ha figli (verbale di interrogatorio dell’imputato del 3 settembre 2013, pag. 1 seg.).

 

                                 2.     Il __________, al volante della vettura __________ targata TI __________, IM 1 è incorso in un controllo della velocità effettuato a __________ in via __________, mentre transitava verso sud per procedere con il suo programma di visite in vari esercizi pubblici. La velocità, costatata mediante apparecchio Multaradar C su una strada dove vige il limite di 50 Km/h, è stata di 75 Km/h (dedotto il margine di tolleranza; cfr. doc. 1, rapporto di costatazione per eccesso di velocità; verbale di interrogatorio dell’imputato del 3 settembre 2013, pag. 1). Convocato negli uffici della Polizia l’8 marzo 2012, l’imputato ha riconosciuto di essere il conducente fotografato dall’apparecchio ed ha affermato che proveniva dal territorio di __________ con l’intenzione di prendere l’autostrada in direzione di __________, aggiungendo che era convinto che il limite, su quel tratto di strada, fosse di fosse di 80 Km/h (act 1, pag. 1 seg.).

 

                                 3.     Con decreto di accusa del 30 aprile 2012, il Procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, proponendo una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 170.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 500.- e al pagamento degli oneri processuali (doc. 3).

                                        Contro questo decreto di accusa, l’imputato ha sollevato opposizione in data 8 maggio 2012 (doc. 5).

 

                                 4.     Durante il dibattimento del 3 settembre 2013, l’imputato ha dichiarato di essere partito dal __________ in via __________ a __________ e di essersi immesso su via __________ – dove era presente l’apparecchio radar –, per poi proseguire su via __________ e svoltare su via __________ in direzione dell’autostrada; IM 1 ha inoltre escluso di aver raggiunto via __________ giungendo dalle due rotonde di Largo __________ e – fondandosi su una registrazione video da lui effettuata ripercorrendo il medesimo tratto del giorno del rilevamento – ha affermato che tra via __________ e via __________ non è presente un segnale indicante il limite di 50 Km/h (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato del 3 settembre 2013 e mappa n. 1 allegata; CD prodotto dall’imputato).

 

                                        Il suo difensore ha pertanto postulato, in via principale, l’annullamento del decreto d’accusa in questione, in via subordinata ha chiesto che venga considerato, quale limite massimo di velocità, 60 Km/h, rispettivamente 80 Km/h.

 

                                 5.     L’art. 90 cifra 2 LCStr, in vigore all’epoca dei fatti, punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.

 

                              5.1.     L’art. 90 cifra 2 LCStr descrive una forma qualificata di infrazione alle norme della circolazione stradale che presuppone, per la sua realizzazione, che l’autore abbia creato una serio pericolo alla sicurezza altrui o si sia assunto il rischio della creazione di un tale pericolo. Devono, pertanto, essere dati due elementi oggettivi costitutivi e cumulativi: il primo consistente nella violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione, il secondo consistente nella creazione di un serio pericolo per gli altri utenti della strada (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR), Stämpfli Editions, Berne, 2007, pag. 43 ss).

 

                              5.2.     Nell’ambito del superamento dei limiti di velocità, con una giurisprudenza costante, il TF ha stabilito - in particolare con l’obiettivo di assicurare la parità di trattamento - che, indipendentemente dalle circostanze particolari del caso concreto, segnatamente, indipendentemente dalle buone condizioni di circolazione o dall’eccellente reputazione di conducente dell’automobilista trasgressore, vi è un caso grave di violazione delle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr quando il superamento del limite di velocità raggiunge, all’interno dell’abitato, i 25 km/h e, fuori da località abitate e sulle autostrade, rispettivamente i 30 e i 35 km/h (STF del 16 aprile 2009 6B_1028/2008 consid. 2; DTF 132 II 234 consid. 3.1; 128 II 86 consid. 2b p. 88, 126 II 202 consid. 1a, 124 II 475 consid. 2a).

 

                              5.3.     L’imputato non ha contestato di aver circolato ad una velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza), in un tratto sul quale il limite di velocità era di 50 km/h, potendo ammettere la sussistenza del reato, dal profilo oggettivo.

                                 6.     Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso di infrazione commessa per negligenza, deve avere assunto un comportamento crassamente negligente (STF 8.1.2008, inc. 6B_718/2007; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, n. 4.3. e 4.4 ad. art. 90).

                              6.1.     IM 1 contesta la sussistenza degli estremi soggettivi del reato, sostenendo di non aver visto alcun cartello indicante la velocità massima consentita; di conseguenza, pensava che poteva circolare, su quel tratto di strada, ad una velocità di 60 km/h, se non di 80 km/h (cfr. verbale interrogatorio imputato allegato al verbale del dibattimento, pag. 1). 

 

                              6.2.     Per l’art. 22 cpv. 3 OSStr. l’inizio della limitazione generale di velocità a 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC) è indicato dal segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) appena esiste una zona molto fabbricata da una delle parti della strada. La fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1); questo segnale è collocato nel punto a partire dal quale né l’uno né l’altro dei lati della strada è molto fabbricato.

                                       

                              6.3.     In concreto, va anzitutto osservato che l’apparecchio radar era situato subito dopo l’incrocio tra via __________ e via __________ (cfr. triopan della polizia nella documentazione fotografica prodotta dalla Polizia comunale di __________, pag. 2), e non più avanti su quest’ultima – sul cavalcavia – come invece presunto dall’imputato e affermato nella sua registrazione video (cfr. rapporto di complemento, planimetria e foto postazione n. 4; documentazione fotografica, pag. 2; CD prodotto dall’imputato).

 

                                        Ciò posto, risulta poco credibile la versione fornita dall’imputato riguardo al percorso da lui effettuato: se egli fosse effettivamente giunto da via __________, infatti, si sarebbe fermato alla linea di arresto con indicazione “stop” prima dell’incrocio (cfr. documentazione fotografica  prodotta dalla Polizia comunale di __________, pag. 3) e, svoltando in seguito su via __________, non avrebbe avuto modo di raggiungere la velocità di 75 Km/h nello spazio di pochi metri e transitare quindi davanti all’apparecchio radar posizionato subito dopo.  Piuttosto, dalle indicazioni della Polizia e dalla fotografia dell’apparecchio radar, appare più probabile che l’imputato sia transitato su Largo __________ e abbia percorso interamente via __________ in direzione sud, riuscendo così a raggiungere i 75 Km/h all’altezza del rilevamento radar (cfr. rapporto di complemento, documentazione fotografica, pag. 2; doc. 1, protocollo radar); sul tragitto da lui verosimilmente percorso, provenendo da __________ e giungendo su Largo __________ sono presenti diversi segnali limitanti la velocità a 50 Km/h (rapporto di complemento, planimetria e foto postazione n. 1-3 e 6), che l’accusato non poteva non scorgere.

                              6.3.     Anche qualora si volesse considerare la versione dell’imputato e quindi la possibilità che questo si sia immesso su via __________ provenendo da via __________ – su un tratto di strada in cui è effettivamente assente una segnaletica riguardante il limite di velocità (cfr. video prodotto dall’imputato) – va detto che, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli nelle località può raggiungere i 50 Km/h (art. 4a cpv. 1 let. a ONC; rispettivamente gli 80 Km/h fuori della località 80 Km/h, let. b).

 

                                        Ai sensi dell’art. 4a cpv. 2 ONC, la limitazione generale della velocità a 50 km/h si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno della località; questa limitazione incomincia al segnale “Velocità massima 50, Limite generale” e termina al segnale “Fine della velocità massima 50, Limite generale”, atteso che per i conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano direttamente tra loro località o quartieri, strade agricole di accesso, strade forestali ecc.), la limitazione è valevole, anche se manca la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata.

 

                                        La limitazione generale della velocità a 80 km/h, per contro, vale a partire dal segnale “Fine della velocità massima 50, Limite generale” o “Fine della velocità massima” e, lasciando una semiautostrada o un’autostrada, a partire dal segnale “Fine della semiautostrada” o dal segnale “Fine dell’autostrada” (art. 4a cpv. 3 ONC).

 

                              6.4.     Ora, dalle fotografie agli atti e dalla registrazione video (cfr. CD prodotto dall’imputato; rapporto di complemento, documentazione fotografica, pag. 3), si evince che lungo il primo tratto di strada asseritamente percorso da IM 1, fino all’incrocio tra via __________ e via __________, sorgono diverse abitazioni e vige quindi senza dubbio, a prescindere dalla sussistenza della segnaletica, il limite di velocità di 50 Km/h. Parimenti, nell’ultimo tratto di via __________ che porta su via__________, è possibile notare la presenza di almeno due grandi stabilimenti (all’incrocio con via __________ e prima dell’incrocio con via __________), la zona in questione potendo essere considerata densamente fabbricata, con la conseguente esistenza del limite massimo di velocità pari a 50 km/h, valido anche in assenza di cartelli delimitanti tale velocità.

 

                                        IM 1, circolando su quel tratto di strada e non avendo incontrato alcun cartello che indicasse la fine di tale limitazione, doveva pertanto presumere che la circolazione non fosse soggetta a nessuna regolamentazione speciale e che valevano pertanto le regole generali, quali il limite di velocità massima generale i 50 km/h all’interno delle località (cfr. CARP 13.08.2012, inc. n. 17.2013.59, consid. 3.3.).

 

                                 7.     Ricapitolando, se l’imputato proveniva da Largo __________ – come le circostanze sopraesposte sembrano confermare (consid. 6.3.) –, lo stesso doveva essere cosciente del fatto che sul tratto percorso vigeva il limite di velocità di 50 Km/h, indicato da diversi segnali. Se invece egli giungeva effettivamente da via __________ – come da lui affermato (consid. 4 e registrazione video) – era in ogni caso valevole la medesima limitazione, dovuta alla presenza di fabbriche e all’assenza di un cartello indicante la fine del limite di velocità.

 

                                        IM 1 va pertanto riconosciuto autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa in oggetto.

 

                                 8.     Vista quanto appena esposto, occorre ora procedere con la commisurazione della pena.

 

                              8.1.     Giusta l’art. 34 cpv. 1 CP il giudice stabilisce il numero delle aliquote giornaliere commisurandolo alla colpevolezza dell’autore; l’art. 47 CP precisa poi che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1), ritenuto che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

 

                                        Secondo la giurisprudenza, il criterio essenziale per la commisurazione della pena è quello della gravità della colpa, per la cui valutazione entrano in considerazione diversi fattori. Da una parte quelli relativi al fatto incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno ad una banda e la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21, consid. 6.1; DTF 124 IV 44, 47 consid. 2d; cfr. pure CCRP 28.04.2005, inc. n. 17.2002.58/66, consid. 5b e c, giurisprudenza emessa in relazione all’art. 63 vCP, pacificamente applicabile anche sotto l’egida del nuovo diritto, non avendo la novella legislativa nella sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione della pena previsti dalla previgente normativa, cfr. FF 1999, pag. 1704, cfr. pure Stratenwerth/ Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a ed. 2009, ad art. 47 CP, n. 4 e Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2012, ad. art. 47 CP, n. 1), non potendo trascurare, inoltre, la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231; STF 19.04.2007, inc. n. 6B.14/2007).

 

                                        Il giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la reprensibilità dell’offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l’espressione di “risultato dell’attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto, nonché la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione riferendosi in quest’ultimo caso alla libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro la legalità (DTF 127 IV 101). In relazione a quest’ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell’autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico nel senso dell’art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell’atto. Le circostanze esterne si riferiscono per esempio a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena (FF 1999 1745; cfr. pure STF 12.03.2008, inc. n. 6B_370/2007, consid. 2.2).

                                        Nella commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP del 13.05.2010, inc. 17.2009.50, consid. 3.3a e 4.2b).

 

                                        Per quanto attiene all’ammontare dell’aliquota, va detto che giusta l’art. 34
cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF 11.01.2010, inc. n. 6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).

 

                              8.2.     In base all’art. 42 cpv. 4 CP, oltre alla pena condizionalmente sospesa, il giudice può infliggere una pena pecuniaria o una multa ai sensi dell’art. 106 CP, ritenuto che il giudice commisura la multa alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3 CP).

 

          Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il giudice può decidere di pronunciare, in aggiunta ad una pena sospesa condizionalmente, una pena pecuniaria effettiva o una multa ai sensi dell’art. 106 CP sia per infliggere una sanzione rappresentativa, sia per accrescere il potenziale coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria sospesa condizionalmente, in un’ottica di prevenzione generale e speciale, quale monito indirizzato al condannato per renderlo attento alla serietà della situazione e alle conseguenze future nel caso non modificasse i suoi comportamenti (STF 13.05.2008, inc. n. 6B_152/2007, consid. 7.1.1; STF 17.03.2008, inc. n. 6B_366/2007, consid. 7.3).

          Dato che la pena va commisurata alla colpa del reo, il Tribunale federale ha precisato che la combinazione delle due pene permette soltanto di stabilire una pena adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità dell’autore.

          L’applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP non può, in quest’ottica, condurre ad un aggravamento della pena complessiva né permettere una pena supplementare; le pene combinate devono pertanto, prese complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 134 IV 1; STF 13.05.2008, inc. n. 6B_152/2007, consid. 7.1.2).

 

          Sempre secondo il Tribunale federale, per tener conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si giustifica in linea di principio di fissare il loro limite superiore a un quinto delle pene di base (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4.; CARP 26.10.2011, inc. n. 17.2011.81, consid. 9.2); il tasso di conversione per la trasformazione della multa in pena privativa della libertà di sostituzione, è, infine, l’importo dell’aliquota giornaliera (STF 13.05.2008, inc. n. 6B_152/2007, consid. 7.1.3; cfr. pure CCRP 16.09.2008 e PP 31.05.2007, inc. n. 10.06.448).

 

                              8.3.     Tutto ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali (cfr. in particolare la situazione patrimoniale dell’accusato agli atti), si ritiene che una pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 170.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni – in assenza di elementi tali da far ritenere un rischio di recidiva particolare (cfr. CARP 25.07.2013, inc. n. 17.2013.89, consid. 11) – oltre alla multa aggiuntiva di fr. 340.-, sia confacentemente proporzionata alla gravità del reato commesso e rettamente commisurata al grado di colpa.

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati                          gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr.; 4a cpv. 1 lett. a, cpv. 2 e 3 ONC; art. 22 cpv. 1 OSS; 34, 42, 47, 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

 

pronuncia                 1.     IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 75 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.

 

                                 2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

 

                                        2.1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 170.- (centosettanta), per un totale di fr. 1'700.- (millesettecento).

                                               2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                         2.2. alla multa di fr. 340.- (trecentoquaranta);

                                               2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.

 

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

                                 4.     Intimazione a:

 

  

IM 1  

  .

 

 

 

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               La segretaria:

 

 

 

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

 

                                    fr.                            340.-          multa

                                    fr.                           700.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            150.-          spese giudiziarie

                                    fr.                         1'190.-          totale

 

 

Avvertenza:                      la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione  scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.