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Incarto
n. DA 2278/2012 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Anna Röthlisberger in qualità di segretaria per giudicare
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IM 1
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visto il decreto d’accusa n. 2278/2012 del 7 maggio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
furto
per avere, a Lugano, in data 12 aprile 2012, verso le ore 15:30, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto all’emporio __________, una giacca da uomo marca __________ del valore di fr. 99.-, una borsa sintetica marca __________ del valore di fr. 109.-, sei ganci vite per legno bianco marca __________ per un valore complessivo di fr. 2.80, un orologio da uomo in acciaio marca __________ del valore di fr. 89.90, per un valore totale di fr. 300.70 (refurtiva totalmente recuperata e riconsegnata all’accusatore privato);
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4. Si rinvia l’accusatore privato __________, Basilea, al competente foro per le eventuali pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).
5. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale di 2 (due) anni concesso alla pena pecuniaria di 5 (aliquote) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta), decretata nei suoi confronti da questo Ministero Pubblico in data 20 settembre 2010 (DA 4102.2010), ma lo ammonisce formalmente.
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 53, 139 cifra 1 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di furto per avere, a Lugano, in data 12 aprile 2012, verso le ore 15:30, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto ed al fine di appropriarsene, sottratto all’emporio __________ una giacca da uomo marca __________ del valore di fr. 99.-, una borsa sintetica marca __________ del valore di fr. 109.-, sei ganci vite per legno bianco marca __________ per un valore complessivo di fr. 2.80, un orologio da uomo in acciaio marca __________ del valore di fr. 89.90, per un valore totale di fr. 300.70 (refurtiva totalmente recuperata e riconsegnata all’accusatore privato e in seguito regolarmente acquistata, pagando inoltre un risarcimento di fr. 150.-).
2. IM 1 è mandato esente da pena.
3. La tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e le spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta) sono a carico di IM 1
In caso di motivazione scritta la tassa di giustizia è di fr. 450.- (quattrocentocinquanta).
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 100.- totale