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Incarto
n. DA 198/2012 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Patrizia Gianelli |
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sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
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IM 1IM 1
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visto il decreto d’accusa n. DA 198/2012 del 16 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
abuso della licenza di condurre
per avere compiuto senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, in particolare per avere presentato, in data __________, alla competente Sezione della Circolazione, Camorino, l’istanza di conversione in licenza di condurre svizzera della patente __________ che in sede d’inchiesta è poi risultata essere falsa;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30.- (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e seg. CP) corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. Ordina la confisca della licenza di condurre __________ (n° __________) (art. 69 CP).
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 22 cpv. 1, 34, 42, 47 CP, 97 cifra 1 cpv. 4 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di abuso della licenza di condurre per i fatti descritti nel decreto d’accusa nr. 198/2012 del 16 gennaio 2012.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di fr. 450.- sono a carico dello Stato.
3. A IM 1 non viene assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP non richiesta.
4. È ordinata la confisca della licenza di condurre __________ (n. __________) (art. 69 CP).
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. Intimazione a:
- seduta stante
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IM 1
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Polizia scientifica, Bellinzona,
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 450.- totale