Incarto n.
81.2012.213

DA 4805/2011

Bellinzona

28 giugno 2013

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

 

 

 IM 1        

(difensore:   DI 1, )

 

 

visto                                  il decreto d’accusa n. 4805/2011 del 28 novembre 2011;

 

preso atto                          che il   AINQ 1  ritiene l’imputata autrice colpevole di

 

                                        truffa

                                        per avere, a __________ ed in altre località, nel giugno 2009, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia i collaboratori della cassa malati __________ (__________) di __________, affermando cose false o dissimulando cose vere o confermandone subdolamente l’errore, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio della cassa malati, e meglio per avere fatturato a quest’ultima, tramite la Farmacia __________ di __________, almeno CHF 399.30 per medicamenti a lei prescritti ma in realtà non ritirati, sottacendo che al posto di tali medicamenti le è stato rilasciato dalla Farmacia un buono per l’importo di almeno CHF 399.30, utilizzato per acquistare prodotti non prescritti e/o non coperti dalla cassa malati, inducendo in tal modo quest’ultima a pagare la fattura del giugno 2009;

                                       

                                        e propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere da fr. 340.- (trecentoquaranta) cadauna corrispondenti a complessivi fr. 1'020.- (milleventi).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

 

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento;

 

richiamati                          gli art. 34, 42, 47, 106, 146 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

 

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

 

pronuncia                 1.       IM 1 è autrice colpevole di truffa per avere a __________ ed in altre località, nel giugno 2009, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia i collaboratori della cassa malati __________ (__________) di __________, affermando cose false o dissimulando cose vere o confermandone subdolamente l’errore, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio della cassa malati, e meglio per avere fatturato a quest’ultima, tramite la Farmacia __________ di __________, almeno CHF 399.30 per medicamenti a lei prescritti ma in realtà non ritirati, sottacendo che al posto di tali medicamenti le è stato rilasciato dalla Farmacia un buono per l’importo di almeno CHF 399.30, utilizzato per acquistare prodotti non prescritti e/o non coperti dalla cassa malati, inducendo in tal modo quest’ultima a pagare la fattura del giugno 2009.

 

                                 2.     Di conseguenza  IM 1 è condannata:

 

                                        2.1.  alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 130.- (centotrenta), per un totale di fr. 390.- (trecentonovanta).

                                               2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                         2.2. alla multa di fr. 100.- (cento);

                                               2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’050.- (millecinquanta) con motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta.

 

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

 

   

    

 

                                        -    per raccomandata

 

    

 

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinta spese               a carico di  IM 1

 

                                    fr.                            100.-          multa

                                    fr.                           400.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            150.-          spese giudiziarie                  

                                    fr.                            650.-          totale