Incarto n.
81.2012.220

DA 2398/2012

Bellinzona

2 luglio 2013

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

 

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

 

 

 IM 1         

(difensore:   DI 1, )

 

visto                                  il decreto d’accusa n. 2398/2012 del 21 maggio 2012;

 

preso atto                          che il   AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di
lesioni semplici

                                        per avere, il 1. ottobre 2011, ad __________, presso l’esercizio pubblico “__________”, intenzionalmente cagionato un danno al corpo e alla salute di __________, sua ex dipendente, segnatamente per averla afferrata al collo, a seguito di un diverbio, procurandole le lesioni menzionate nel certificato medico di data 1. ottobre 2011 del dr. __________, già agli atti;

 

                                        e propone la condanna a

                                        1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 160.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'600.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

 

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del suo patrocinato, non sussistendo gli elementi oggettivi del reato imputatogli, vista l’inattendibilità del teste così come l’inconsistenza del certificato medico;

 

richiamati                          gli art. 42 e segg., 123 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

 

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

 

pronuncia                 1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici per quanto descritto nel decreto d’accusa n. 2398/2012 del 21 maggio 2012;

 

2.         La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- sono a carico dello Stato.

Qualora l’accusatrice privata dovesse chiedere la motivazione scritta, la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPC).

 

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

 

   

   

 

                                        -    per raccomandata

 

    

   

    

 

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                              La segretaria:

 

 

 

Distinta spese               a carico dello Stato,

 

                                    fr.                           200.00       tassa di giustizia

                                    fr.                            150.00       spese giudiziarie

                                    fr.                            350.00       totale