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Incarto
n. DA 2540/2012 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Flavio Biaggi |
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sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
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IM 1 (difensore: . DI 1, )
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prevenuto colpevole di 1. ingiuria
per avere, a __________ in data 21 marzo 2012, a seguito di una discussione per futili motivi, offeso mediante parole, l’onore di __________, tacciandolo con vari epiteti fra i quali “portoghese di merda”;
2. vie di fatto
per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di fatto di cui sub. 1, commesso vie di fatto nei confronti di __________ senza cagionargli un danno al corpo o alla salute, segnatamente, essendo venuti reciprocamente alle mani, per avere colpito __________ allo zigomo con un pugno ed alla gamba sinistra con due calci;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1 e 177 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 25 maggio 2012 n. 2540/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 800.- (ottocento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
che il difensore chiede l’assoluzione di IM 1, subordinatamente l’esenzione da ogni pena;
sentito per ultimo l’imputato, il quale conferma quanto detto dal difensore;
richiamati gli artt. 1, 34, 42, 47, 106, 126 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. Di conseguenza, IM 1 è condannato:
2.1. Alla multa di CHF 200.- (duecento).
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 300.- (trecento).
2.2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. IM 1 è assolto dall’imputazione di ingiuria (art. 177 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico
4. A IM 1 non viene assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. Intimazione a:
- seduta stante
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(Vira Gambarogno)
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- per raccomandata
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, (),
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Sezione della popolazione, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
CHF 200.- multa
CHF 150.- tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 500.- totale