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Incarto
n. DA 2789/2012 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Flavio Biaggi |
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sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
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IM 1 ,
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prevenuta colpevole di incendio colposo
per avere, ad __________ in data 16 aprile 2012, dimenticando una pentola contenente dell'olio sulla piastra elettrica accesa al massimo, cagionato per negligenza l'incendio della cucina e il danneggiamento da fumo degli altri locali dell'appartamento da lei occupato nello stabile in Via __________, amministrato dalla __________ SA, __________;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 222 cpv. 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
visto il decreto d’accusa dell’11 giugno 2012 n. 2789/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 6 (sei) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 480.- (quattrocentoottanta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).
Riservate le disposizioni di cui all’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura.
2. Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che l’imputata chiede la propria assoluzione, contestando in particolare che quanto le può essere ascritto costituisca una dimenticanza, essendo sempre stata nelle vicinanze del pentolino senza scordarsi dell’olio;
richiamati gli artt. 1 CP; 9, 80 segg., 84 segg., 348 segg., 350 cpv. 1, 422 segg., 430 CPP; 22 LTG;
pronuncia 1. IM 1 è assolta dall’imputazione di incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta) sono poste a carico dello Stato.
2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. A IM 1 non viene assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP (art. 430 CPP).
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
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- per raccomandata
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, c/o , ,
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio della difesa contro gli incendi, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 300.- tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 450.- totale