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Incarto
n. DA 1779/2012 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Flavio Biaggi |
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sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario per giudicare
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IM 1 ;
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prevenuto colpevole di 1. minaccia
per avere, a __________, il 20 febbraio 2012, incusso spavento o timore alla moglie __________, usando minacce del seguente tenore: “ti spacco/spezzo il collo” e “stasera finisce male”;
2. ripetute vie di fatto
per avere, a__________, il 20.02.2012, commesso vie di fatto contro la moglie __________, colpendola con un calcio alla gamba sinistra e con uno schiaffo, nonché strattonandola tirandole i capelli;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dagli artt. 180 cpv. 2 lett. a CP e 126 cpv. 2 lett. b CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 aprile 2012 n. 1779/2012 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 2'000.- (duemila)
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
rilevato che l’imputato chiede che venga assolto in relazione al presunto schiaffo che avrebbe tirato alla ex moglie e che la pena venga ridotta di conseguenza;
visti gli artt. 1, 30, 34, 42, 47, 180 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di minaccia (art. 180 cpv. 2 lett. a) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 40.- (quaranta), per un totale di CHF 800.- (ottocento).
2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
4. Le tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 300.- (trecento) sono poste per 2/3 a carico del condannato e per 1/3 a carico dello Stato.
4.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
5. IM 1 è assolto dall’imputazione di ripetute vie di fatto (art. 126 cpv. 2 lett. b) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
7. Intimazione a:
- seduta stante
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- per raccomandata
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, ,
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1,
CHF 100.- tassa di giustizia
CHF 100.- spese giudiziarie
CHF 200.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 50.- tassa di giustizia
CHF 50.- spese giudiziarie
CHF 100.- totale