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Incarto
n. DA 131/2012 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Presidente della Pretura penale |
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Marco Kraushaar |
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sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
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IM 1
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visto il decreto d’accusa n. 131/2012 del 16 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
ripetuta contravvenzione alla LF sulle ferrovie
per avere ripetutamente violato le prescrizioni sull’utilizzo dell’area della stazione e meglio per avere, con il motoveicolo Kawasaki targato GR __________
a Bellinzona il 18 aprile 2011, parcheggiato fuori dagli appositi spazi di parcheggio, nella fattispecie sul marciapiede a lato della strada ferrata;
a Bellinzona il 19 aprile 2011, parcheggiato fuori dagli appositi spazi di parcheggio, nella fattispecie sul marciapiede a lato della strada ferrata;
a Bellinzona il 20 aprile 2011, parcheggiato fuori dagli appositi spazi di parcheggio, nella fattispecie sul marciapiede a lato della strada ferrata;
e propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-;
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 86 LFerr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sulle ferrovie per avere ripetutamente violato le prescrizioni sull’utilizzo dell’area della stazione e meglio per avere, con il motoveicolo Kawasaki targato GR __________ a Bellinzona il 18, 19 e 20 aprile 2011, parcheggiato fuori dagli appositi spazi di parcheggio, nella fattispecie sul marciapiede a lato della strada ferrata.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
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- per raccomandata
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di AINQ 1
fr. 200.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 650.- totale