Incarto n.
81.2012.273

DA 2010/2012

Bellinzona

9 dicembre 2013

 

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

 

sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare

 

 

IM 1IM 1         

(difensore: DI 1, __________)

 

 

visto                                  il decreto d’accusa n. 2010/2012 del 24 aprile 2012;

 

preso atto                          che il AINQ 1, __________, ritiene l’imputato autore colpevole di

 

                                 1.    Infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

                                        per avere, a __________,nel periodo compreso tra il __________ ed il 1__________, nella sua qualità di gerente dell’Affittacamere __________, facilitato il soggiorno illegale della cittadina straniera __________, mettendole a disposizione una camera, sapendo o dovendo sapere che vi avrebbe esercitato la prostituzione benché sprovvista del necessario permesso;

 

                                 2.    Infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale)

                                        per avere, nel periodo compreso tra il __________ ed il __________, a __________, presso l’Affittacamere __________, nella sua qualità di gerente responsabile, mettendo loro a disposizione le camere, sapendo o dovendo presumere che vi avrebbero esercitato la prostituzione, benché sprovviste del necessario permesso, facilitato il soggiorno illegale di cittadine straniere, fra queste le cittadine rumene __________, __________, __________ e le cittadine brasiliane __________ e __________;

 

                                        fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

 

                                        reati previsti dall'art. 23 cpv. 1 LDDS, art. 116 cpv. 1 a LStr, richiamati gli art. 42 cpv. 1 CP, art. 42 cpv. 4 CP;

 

                                        e propone la condanna a

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        Pena parzialmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.- decretata nei suoi confronti dalla Corte di cassazione di Lugano il 15.09.2010.

2.Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'400.- decretata nei suoi confronti dalla Corte di cassazione di Lugano il 15.09.2010, ma prolunga il periodo di prova 1 anno.

5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

 

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento e un indennità;

 

richiamati                          gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 23 cpv. 1 LDDS, art. 116 cpv. 1 lett. a LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

 

 

pronuncia                 1.     IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 1 LDDS) e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri (art. 116 cpv.1 lett a LStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa no 2010/2012 del 24 aprile 2012

 

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.     Assegna un’indennità a IM 1 di fr. 1’700.- ex art. 429 CPP.

 

                                 4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

                                 5.     Intimazione a:

                                        -    per raccomandata

 

IM 1, __________, __________,

DI 1, __________, __________

AINQ 1, __________, __________,

 

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona

                                             Divisione della giustizia, Bellinzona.

 

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               Il segretario:

 

 

 

 

Distinta spese               a carico dello Stato,

 

                                    fr.                           300.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            150.-          spese giudiziarie

                                    fr.                            450.-          totale