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Incarto
n. DA 3239/2012 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Patrizia Gianelli |
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sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
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IM 1IM 1 difeso da: DI 1
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visto il decreto d’accusa n. 3239/2012 del 10 luglio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
tentata estorsione
per avere, nel corso del dicembre __________ e nel corso del mese di aprile __________, a __________ ed a __________, per procacciare a sé un indebito profitto, minacciandoli di un grave danno, tentato di indurre __________ e __________ ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, e meglio, minacciato __________ e __________ di non riconsegnare loro il mobilio precedentemente depositato presso di lui a partire dal 2007 rispettivamente dal 2008 se non avessero dato seguito al pagamento di una non meglio sostanziata fattura per “disdetta trasporto deposito” rispettivamente per “disdetta trasloco” dapprima di un importo pari a CHF 2'376.00 come da fattura del 16.12.2011 poi aumentata a CHF 3'850.00 con scritto raccomandato di data 11 aprile 2012, importi che __________ e __________ si sono comunque rifiutati di versare, impedendo inoltre l’accusato in data __________ ad un ausiliario dei danneggiati di ispezionare un pianoforte facente parte del mobilio tenuto in deposito;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 156 cifra 1 CP, richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4 CP e 22 CP;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30
aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a
complessivi fr. 2'700.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'350.- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 22.03.2010, ma prolunga il periodo di prova 1 anno.
5. Per ogni pretesa gli accusatori privati __________ e __________ sono rinviati al competente foro civile.
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che il procuratore pubblico chiede la conferma del decreto d’accusa;
rilevato che il difensore postula l’assoluzione dell’imputato ed in via subordinata un’attenuazione della pena;
visti gli art. 22, 34, 42, 46, 47, 52, 53, 106 e 156 cpv. 1, 181 CP; 8, 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1:
1.1 è prosciolto dall’imputazione di tentata estorsione (art. 156 cpv. 1 in relazione con l’art. 22 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3239/2012 del 10 luglio 2012;
1.2 è prosciolto dall’imputazione di tentata coazione (art. 181 CP in relazione con l’art. 22 CP) per avere, nel corso del dicembre __________ e nel corso del mese di aprile __________, a __________ ed a __________, minacciandoli di un grave danno, tentato di indurre __________ e __________ ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, e meglio, minacciato __________ e __________ di non riconsegnare loro il mobilio precedentemente depositato presso di lui a partire dal 2007 rispettivamente dal 2008 se non avessero dato seguito al pagamento di una non meglio sostanziata fattura per “disdetta trasporto deposito” rispettivamente per “disdetta trasloco” dapprima di un importo pari a CHF 2’376.00 come da fattura del 16.12.2011 poi aumentata a CHF 3’850.00 con scritto raccomandato di data 11 aprile 2012, importi che __________ e __________ si sono comunque rifiutati di versare, impedendo inoltre l’accusato in data __________ ad un ausiliario dei danneggiati di ispezionare un pianoforte facente parte del mobilio tenuto in deposito; fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- sono a carico dello Sato.
3. Viene assegnata a IM 1 un’indennità, ex art. 429 CPP, di fr. 1'500.-.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- per raccomandata
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IM 1
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Divisione della Giustizia, Bellinzona.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di dello Stato:
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 550.- totale