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Incarto
n. DA 242/2012 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Patrizia Gianelli |
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sedente con Jyothish George in qualità di segretario per giudicare
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IM 1 difeso da: DI 1
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visto il decreto d’accusa n. 242/2012 del 23 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione per negligenza
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Volvo targata TI __________ alla velocità di 112 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80Km/h.;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 40 (quaranta)
aliquote giornaliere da fr. 330.- (trecentotrenta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 13'200.- (tredicimiladuecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4. Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote
giornaliere da fr. 290.- (duecentonovanta) ciascuna per complessivi fr.
14'500.- (quattordicimilacinquecento) decretata nei suoi confronti da questo
stesso Ministero pubblico il 28.05.2010, con l'avvertenza che in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
50 (cinquanta).
rilevato che il difensore chiede di non revocare la sospensione condizionale della precedente condanna e una riduzione del periodo di prova;
visti gli art. 34, 42, 46, 47, 106 CP; 90 cifra 2 in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC; 22 cpv. 1 OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per negligenza, per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Volvo targata TI __________ alla velocità di 112 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80Km/h.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 330.- (trecentotrenta), per un totale di fr. 13'200.- (tredicimiladuecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere da fr. 290.- (duecentonovanta) ciascuna per complessivi fr. 14'500.- (quattordicimilacinquecento) decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 28.05.2010, ma lo ammonisce formalmente.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
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- per raccomandata
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Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale Stefano Franscini 3, Bellinzona,
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 1'500.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 1'950.- totale