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Incarto
n. DA 199/2012 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Patrizia Gianelli |
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sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
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IM 1
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visto il decreto d’accusa n. DA 199/2012 del 16 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
tentato abuso di licenza di condurre
per avere compiuto senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, in particolare per aver presentato, in data 4 ottobre 2011, alla competente Sezione della Circolazione, Camorino, l’istanza di conversione in licenza di condurre svizzera della patente di guida __________ che in sede d’inchiesta è poi risultata essere falsa;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e seg. CP) corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4. Ordina la confisca della licenza di condurre __________ (n° __________) (art. 69 CP).
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 22 cpv. 1, 34, 42 e 47 CP, 97 cifra 1 cpv. 4 LCStr, 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di tentato abuso della licenza di condurre per avere compiuto senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, in particolare per aver presentato, in data 4 ottobre 2011, alla competente Sezione della Circolazione, Camorino, l’istanza di conversione in licenza di condurre svizzera della patente di guida __________ che in sede d’inchiesta è poi risultata essere falsa
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.- (novecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 180.- (centottanta);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- (ottocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 450.- (quattrocentocinquanta) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona
Sezione della circolazione, Camorino,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Polizia scientifica, Giubiasco,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 180.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 630.- totale