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Incarto
n. DA 182/2012 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Patrizia Gianelli |
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sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
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IM 1, difeso da: DI 1
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visto il decreto d’accusa n. DA 182/2012 del 16 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
infrazione alla legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio
1 per avere,nella sua veste di direttore della ditta __________ SA di __________ nonché presidente del consiglio di amministrazione della medesima società, violato negligentemente le prescrizioni che regolano la durata del lavoro e del riposo dei propri dipendenti prescritte dalla LL, omettendo in particolare di organizzare l’attività dei propri dipendenti in modo tale da preservarli dai pericoli per la salute e dagli spossamenti, e meglio per avere:
1.1. nel contesto del permesso di lavoro notturno temporaneo n° 18 del 27.01.2009 concesso per l’esecuzione di lavori sul tratto ferroviario Tenero – Locarno, impiegato i lavoratori __________ e __________ in doppi turni di lavoro, ossia durante la normale giornata lavorativa del 04.02.2009 dalle ore 07.30 alle ore 17.00, per poi nuovamente impiegarli il 05.02.2009 dalle ore 00.30 alle ore 06.30;
1.2. nel contesto del permesso di lavoro notturno temporaneo n° 154 del 04.05.2009, concesso per l’esecuzione di protezioni foniche sul tratto ferroviario di Via __________ - Via __________ a __________, impiegato i lavoratori __________, __________ e __________ in doppi turni di lavoro, ossia durante la normale giornata lavorativa del 07.05.2009 dalle ore 07.30 alle ore 17.00, per poi nuovamente impiegarli lo stesso giorno dalle ore 21.30 alle ore 05.30 del giorno successivo; inoltre, sempre nel contesto del medesimo permesso di lavoro temporaneo, impiegando i medesimi lavoratori durante la normale giornata lavorativa dell’11.05.2009 per ore 05.30 per poi nuovamente impiegarli lo stesso giorno dalle ore 21.30 fino alle ore 05.30 del giorno successivo;
1.3. nel contesto dei permessi di lavoro notturno temporaneo n° 204 del 25.05.2009 e n° 213 del 23.05.2009 concesso per l’esecuzione di lavori straordinari presso il cantiere __________ di __________, impiegato i lavoratori __________, __________ e __________ in doppi turni di lavoro, ossia durante la normale giornata lavorativa del 26.05.2009 dalle ore 07.30 alle ore 17.00, per poi nuovamente impiegarli lo stesso giorno dalle ore 19.00 fino alle ore 05.30 del giorno successivo; inoltre per aver impiegato il lavoratore Daniele Gorni durante la normale giornata lavorativa del 26.05.2009 per 05.00 ore, per poi nuovamente impiegarlo lo stesso giorno dalle ore 19.00 fino alle ore 05.30 del giorno successivo;
1.4. nel contesto del permesso di lavoro notturno temporaneo n° 351 del 01.09.2009 concesso per il montaggio di una traversa per la segnaletica sull’autostrada A2 in territorio di __________, impiegato i lavoratori __________, __________ e __________ in doppi turni di lavoro, ossia durante la normale giornata lavorativa del 07.09.2009 dalle ore 07.30 alle ore 17.00, per poi nuovamente impiegarli lo stesso giorno dalle ore 18.30 fino alle ore 01.30 del giorno successivo;
1.5. nel contesto del permesso di lavoro notturno temporaneo n° 352 del 01.09.2009 concesso per l’esecuzione di lavori straordinari sul tratto ferroviario __________, impiegato i lavoratori __________, __________ e __________ in doppi turni di lavoro, ossia durante la normale giornata lavorativa del 08.09.2009 per ore 07.45, per poi nuovamente impiegarli lo stesso giorno dalle ore 21.00 fino alle ore 05.00 del giorno successivo;
1.6. nel contesto del permesso di lavoro notturno temporaneo n° 387 del 10.09.2009 concesso per l’esecuzione di lavori straordinari sull’autostrada A2 in territorio di __________, nelle notti tra il 14 ed il 16.09.2009 impiegato i lavoratori __________, __________, __________ e __________ per 13 giorni consecutivi, ossia dal 07.09.2009 al 19.09.2009, senza farli beneficiare del riposo settimanale di 35 ore previsto dalla Legge sul lavoro;
1.7. nel contesto del permesso di lavoro notturno temporaneo n° 471 del 27.10.2009 concesso per il montaggio di protezioni foniche sul tratto ferroviario in zona __________, impiegato i lavoratori __________, __________ e __________ in doppi turni di lavoro, ossia durante la normale giornata lavorativa del 10.11.2009 dalle 07.30 alle 12.30, per poi nuovamente impiegarli lo stesso giorno dalle ore 20.30 fino alle ore 05.30 del giorno successivo;
1.8. nel contesto del permesso di lavoro notturno temporaneo n° 475 del 29.10.2009 concesso per il montaggio di barriere di protezione sul tratto __________ dell’autostrada A2, impiegato i lavoratori __________, __________ e __________ in doppi turni di lavoro, ossia durante la normale giornata lavorativa del 04.11.2009 dalle ore 07.30 alle ore 17.00, per poi nuovamente impiegarli lo stesso giorno dalle ore 21.00 fino alle ore 03.00 del giorno successivo;
1.9. nel contesto del permesso di lavoro domenicale e notturno temporaneo n° 375 del 07.09.2009 concesso per il montaggio di elementi per la manutenzione sul tratto __________ dell’autostrada A2, impiegato i lavoratori __________, __________, __________ e __________ la notte del 12/13.09.2009 dalle ore 18.00 fino alle 04.00 del giorno successivo senza la relativa autorizzazione, inoltre per aver impiegato i medesimi lavoratori per 13 giorni complessivi, dal 07 al 19.09.2009, senza farli beneficiare della compensazione delle ore prestate la domenica e del riposo settimanale di 35 ore previste dalla LL.
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 4'500.-;
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 52 CP; 59 cpv. 1 lett. a, 61 cpv. 1 LL; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’infrazione alla Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. DA 182/2012 del 16 gennaio 2012, di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 (limitatamente all’impiego del lavoratore __________ durante la normale giornata lavorativa del 26 maggio 2009), 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.
2. È decretato l’abbandono del procedimento penale a carico di __________ per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. DA 182/2012 del 16 gennaio 2012, di cui ai punti 1.3 (limitatamente all’impiego dei lavoratori __________, __________ e __________ in doppi turni di lavoro, ossia durante la normale giornata lavorativa del 26.05.2009 dalle ore 07.30 alle ore 17.00, per poi nuovamente impiegarli lo stesso giorno dalle ore 19.00 fino alle ore 05.30 del giorno successivo) e 1.4 (art. 52 CP).
3. È riconosciuta un’indennità ex art. 429 cpv. 1 CPP di fr. 2'000.- a favore di IM 1.
4. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 910.- (novecentodieci) senza motivazione scritta sono a carico dello Stato.
In caso di richiesta di motivazione scritta, la relativa tassa di fr. 600.- sarebbe a carico della parte richiedente.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. Intimazione a:
- seduta stante
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Divisione della Giustizia, Bellinzona
Segretariato di stato dell’economia/Ufficio dell’ispettorato del lavoro, Bellinzona
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 500.- tassa di giustizia
fr. 350.- spese giudiziarie
fr. 60.- testi
fr. 910.- totale