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Incarto
n. DA 3374/2012 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare
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IM 1 difeso da: DI 1
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visto il decreto d’accusa n. 3374/2012 del 26 luglio 2012;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di
1. truffa (tentata)
per avere, a __________, nel corso del mese di maggio 2011, per procacciarsi un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia “ACPR 2”, affermando cose false, segnatamente per avere, a seguito di un furto avvenuto il __________, costatato con l’intervento di Polizia durante il quale indicò agli agenti che nulla mancava se non un computer portatile, annunciato il furto di svariati oggetti alla propria assicurazione, tramite i formulari “descrizione oggetti” allegati alla querela denuncia di furto relativa ai fatti del 01 maggio 2011, per un valore complessivo di CHF 22'288.00 e danni materiali all’arredo per un importo di CHF 11'300.00, oggetti di cui non è stato in grado di comprovare l’acquisto ed incompatibili con il suo reddito e le sue disponibilità finanziarie;
2. truffa
per avere, a __________, nel periodo compreso fra il mese di febbraio 2006 e l’agosto 2011, per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia lo Stato del Canton Ticino e meglio ACPR 1, affermando cose false,
segnatamente per aver compilato, i questionari “richiesta di rinnovo/revisione delle prestazioni assistenziali”, indicando, contrariamente al vero, che la sua situazione non era cambiata, ovvero che era senza occupazione quando in realtà durante alcuni periodi aveva lavorato, ingannando il citato Ufficio e facendosi così indebitamente versare delle prestazioni assistenziali pari a CHF 43'148.00;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti
a complessivi CHF 2'700.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 14.
3. Si rinviano gli accusatori privati ACPR 2 e ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.00 e delle spese giudiziarie di CHF 50.00.
5. L'incarto originale ACPR 2, relativo all'evento del 01 maggio 2011 (n°: EDF 18.346.456/6), verrà restituito alla crescita in giudicato della presente decisione.
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che il Procuratore pubblico chiede la conferma integrale del decreto d’accusa di cui sopra;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento dell’imputato dall’imputazione di tentata truffa di cui all’ipotesi accusatoria n. 1 del decreto d’accusa nonché il risarcimento di CHF 4'383.88 a titolo di ripetibili. Per quanto concerne l’ipotesi accusatoria n. 2 di cui al decreto d’accusa, tale reato non è contestato. L’opposizione del 2 agosto 2012 si limita unicamente al reato di tentata truffa di cui al punto 1 di cui al decreto d’accusa;
richiamati gli art. 146 cpv. 1, richiamati gli artt. 22 e 42 cpv. 1 e 4 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di
1.1 truffa (tentata)
per avere, a Chiasso, nel corso del mese di maggio 2011, per procacciarsi un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia “ACPR 2”, affermando cose false, segnatamente per avere, a seguito di un furto avvenuto il 01 maggio 2011, costatato con l’intervento di Polizia durante il quale indicò agli agenti che nulla mancava se non un computer portatile, annunciato il furto di svariati oggetti alla propria assicurazione, tramite i formulari “descrizione oggetti” allegati alla querela denuncia di furto relativa ai fatti del 01 maggio 2011, per un valore complessivo di CHF 22'288.00 e danni materiali all’arredo per un importo di CHF 11'300.00, oggetti di cui non è stato in grado di comprovare l’acquisto ed incompatibili con il suo reddito e le sue disponibilità finanziarie.
1.2. truffa
per avere, a __________, nel periodo compreso fra il mese di febbraio 2006 e l’agosto 2011, per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia lo Stato del Canton Ticino e meglio il ACPR 1, affermando cose false,
segnatamente per aver compilato, i questionari “richiesta di rinnovo/revisione delle prestazioni assistenziali”, indicando, contrariamente al vero, che la sua situazione non era cambiata, ovvero che era senza occupazione quando in realtà durante alcuni periodi aveva lavorato, ingannando il citato Ufficio e facendosi così indebitamente versare delle prestazioni assistenziali pari a CHF 43'148.00.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 80 (ottanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
3. Gli accusatori privati ACPR 2 e l'ACPR 1 sono rinviati al competente foro civile per le sue pretese.
4. L'incarto originale ACPR 2, relativo all'evento del 01 maggio 2011 (n°: EDF 18.346.456/6), verrà restituito alla crescita in giudicato della presente sentenza.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. Intimazione a:
- seduta stante
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 200.- multa
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 500.- totale