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Incarto
n. DA 5129/2011 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Patrizia Gianelli |
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sedente con l’avv. Jyothish George in qualità di segretario per giudicare
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IM 1 difeso da: DI 1
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visto il decreto d’accusa n. 5129/2011 del 12 dicembre 2011;
preso atto che il ritiene l’imputato autore colpevole di
danneggiamento
per avere, il __________, a __________, presso il giardino del “Condominio __________”, intenzionalmente danneggiato cose altrui, segnatamente per aver tagliato, avvalendosi di un seghetto manuale, alcune piante di proprietà della comunione dei comproprietari del “Condominio __________” (danno non quantificato dagli accusatori privati);
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 400.- (quattrocento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 150.- (centocinquanta), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e alle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta);
rilevato che il rappresentante dell’ l’accusatore privato postula la conferma del decreto d’accusa;
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento, rimettendosi alla decisione del giudice per quanto riguarda l’indennità;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 106, 144 cpv. 1, 172ter CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di danneggiamento di poca entità, per avere, il __________, a __________, presso il giardino del “Condominio __________”, intenzionalmente danneggiato cose altrui, segnatamente per aver tagliato, avvalendosi di un seghetto manuale, alcune piante di proprietà della comunione dei comproprietari del “Condominio __________” (danno di almeno fr. 50.-).
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 100.- (cento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- (quattrocento) sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
2.3 Respinge la richiesta d’indennità giusta l’art. 429 CPP.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
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IM 1
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- per raccomandata
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RA 1 .
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 100.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr.
fr. 500.- totale