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Incarto
n. DA 4234/2012 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Sonia Giamboni Tommasini |
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sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di Segretaria per giudicare
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IM 1
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visto il decreto d’accusa n. 4234/2012 del 1. ottobre 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 15 aliquote
giornaliere da CHF 100.00 cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a
complessivi CHF 1'500.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di CHF 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art.
106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese
giudiziarie di CHF 100.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che l’imputato chiede il suo proscioglimento, in quanto il limite vigente non era di 80 Km/h bensì di 100 Km/h;
richiamati gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC; 22 cpv. 1 OSS; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura VW __________ alla velocità di 117 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 600.- (seicento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 120.- (centoventi);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (81921).
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 120.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 320.00 totale
- fr. 700.00 cauzione già versata
fr. 380.00 totale da restituire