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Incarto
n. DA 187/2012 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Patrizia Gianelli |
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sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare
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IM 1 ,
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visto il decreto d’accusa n. 187/2012 del 16 gennaio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
diffamazione
per avere, a __________ in data 28.09.2011, comunicando con terzi, segnatamente durante un’udienza dinnanzi al Giudice di Pace, incolpato o reso perlomeno sospetto __________ di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare per aver sostenuto che consumasse cocaina;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 140.- (centoquaranta) cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 700.- (settecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
rilevato che l’accusatore privato chiede la conferma del decreto d’accusa ed un indennizzo per danni morali di fr. 1'000.-;
rilevato che l’imputato chiede il proscioglimento e si oppone al pagamento di un indennizzo all’accusatore privato;
richiamati gli art. 34, 42, 47, 173 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autrice colpevole di diffamazione, art. 173 CP per avere a __________ in data 28.09.2011, comunicando con terzi, segnatamente durante un’udienza dinnanzi al Giudice di Pace, incolpato o reso perlomeno sospetto ACPR 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare per aver sostenuto che consumasse cocaina.
2. Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 140.- (centoquaranta), per un totale di fr. 700.- (settecento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. alla multa di fr. 140.- (centoquaranta);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 550.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta.
Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3. Rinvia l’accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le
pretese di natura civile.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 140.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 690.- totale