Incarto n.
81.2012.459, 81.2013.414

DA 4927/2012

DA 3853/2013

Bellinzona

18 dicembre 2013

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

 

 

 IM 1       

(difensore: Avv. DI 1, )

 

 

visti                                   i decreti d’accusa n. 4927/2012 del 8 novembre 2012 e n. 3853/2013 del 12 settembre 2013;

 

preso atto                          che il   AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di

 

                                        maltrattamento di animali

                                        per avere, ad __________ e all’__________, nel periodo __________ ripetutamente trascurato capre di sua proprietà e di proprietà di terzi, omettendo di prestare loro le cure veterinarie richieste dalle circostanze;

                                        in specie, per avere omesso di prestare adeguate cure veterinarie:

                                        - ad __________, nel periodo __________ (recte: 2011), alla capra con la marca auricolare nr. 1264596, la quale presentava una frattura esposta alla tibia; animale, questo, che in seguito ha dovuto essere abbattuto;

                                        - ad __________, nel periodo 01.01.2012-04.01.2012, alle capre con la marca auricolare nr. 1507039 e 1506883, che presentavano evidenti segni di malessere (tipo ubriacatura) dovuti, verosimilmente, ad un’intossicazione alimentare;

                                        - ad __________, in data 03.01.2012, alla capra con la marca auricolare nr. 1506991, gravida, la quale ha poi partorito un capretto morto;

                                        - ad __________, in data 06.01.2012, alla capra con la marca auricolare nr. 1506883, gravida, la quale ha poi partorito un capretto morto;

                                        - ad __________, in data 13.01.2012, alla capra con la marca auricolare nr. 1506873, gravida e ferita ad una zampa, la quale ha poi partorito un capretto morto;

                                        - all’alpe di __________, nel corso del mese di luglio 2012, ad una capra di proprietà di terzi a lui data in custodia, la quale presentava difficoltà di deambulazione; l’animale è poi stato preso in cura da terzi, con il consenso della di lui proprietaria;

 

                                       e propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna corrispondenti a complessivi fr. 3'900.-.

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

 

 

e inoltre di                  1.     guida in stato di inattitudine

                                        per avere, l’8 marzo 2013 a __________, condotto l’autovettura __________, targata TI __________, essendo in grave stato di ubriachezza (alcolemia: min. 2,64-max 3.25 grammi per mille);

 

                                 2.     infrazione alle norme della circolazione

                                        per avere, circolando nello stato psicofisico surriferito, alla guida del veicolo __________, targato TI __________, invaso dapprima la corsia di contromano e, in seguito, sterzando violentemente sulla destra per rientrare sulla sua corsia di marcia, perso negligentemente la padronanza di guida, effettuando un testacoda, uscendo fuori strada e terminando la sua corsa in un fossato ubicato sulla destra della carreggiata;

 

                                 3.     vie di fatto

                                         per avere, a __________/__________, in data 2 aprile 2013, commesso vie di fatto nei confronti di ACPR 1, colpendola con una sberla e con dei pugni sulla mano senza tuttavia cagionarle delle lesioni personali;

 

                                 4.     maltrattamento di animali

                                         per avere, ad __________ e all’__________, nel periodo __________, ripetutamente trascurato capre di sua proprietà, omettendo di dare loro il necessario foraggio e di prestare loro le cure richieste; in particolare, per avere:

                                        - omesso, nel periodo __________, di foraggiare adeguatamente le capre di sua proprietà, dando loro quantitativi di fieno inferiori a quelli dovuti, rispettivamente, incatenandole nella stalla, senza cibo, nella notte fra l’8 e il __________;

                                        - omesso, nel periodo __________, di prestare le necessarie cure alla capra con il marchio nr. 15069999 (che presentava difficoltà respiratorie e febbre), omettendo di chiedere l’intervento di un veterinario, di somministrarle i necessari medicamenti e lasciandola vagare all’esterno invece di ricoverarla in stalla, rispettivamente, alle capre con il marchio nr. 1506877, nr. 1264616 e nr. 1505078 (anziane, magre, con pochi denti e claudicanti), lasciandole vagare incustodite nonostante le loro manifeste difficoltà a nutrirsi;

                                        - lasciato incustoditi, nella stalla, nel periodo __________ (data in cui sono stati macellati), 5 capretti unicamente con un secchio d’acqua (peraltro nemmeno assicurato, ragion per cui se lo stesso si fosse capovolto gli animali non avrebbero avuto nemmeno acqua da bere);

                                        - lasciato incustodite una ventina di capre, nel periodo __________, senza provvedere alla loro regolare mungitura;

 

                                        e propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 150.- cadauna corrispondenti a complessivi fr. 9’000.-.

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 1'800.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 18 (diciotto) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Si rinvia l’accusatore privato ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.

                                 4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

 

                                         che la patrocinatrice dell’accusatrice privata postula la conferma del decreto d'accusa per quanto attiene al reato di vie di fatto;

 

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento dai reati di vie di fatto e maltrattamento di animali; per quanto attiene ai reati di circolazione stradale chiede che la pena sia fissata in 15 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, sospesa condizionalmente;

 

 

considerato                        in fatto e in diritto

 

 

                                 1.     IM 1 è nato il 24 aprile 1967. Egli abita a __________ ed è titolare di un’azienda agricola che si occupa prevalentemente dell’allevamento di capre. L’azienda conta 70 capi di capre, 1 cavallo, 2 maiali lanuti e un asino (cfr. verbale d'interrogatorio di IM 1 del 15 ottobre 2012, pag. 1/8). Nonostante la passione per le capre, coltivata già dalla tenera età, l’imputato ha svolto la formazione di bancario, lavorando in tale settore sino al 2001, anno in cui ha rilevato l’azienda agricola degli zii.

 

                                        Durante i mesi invernali le bestie sono accudite in una stalla ubicata nel nucleo di __________, mentre da primavera a tardo autunno sono condotte dapprima sui monti di __________, dove l’imputato possiede una stalla e quindi all’alpe __________ per poi far ritorno ad __________ (cfr. verbale ibidem, pag. 2/8).

                                        Nell’azienda dell’imputato collabora da tre anni l’attuale compagna, __________, la quale risiede nel Canton Basilea ed è presente in Ticino di regola ogni quindici giorni per 4/5 giorni, come pure durante le vacanze scolastiche, essendo maestra di professione.

                                        Nel 2011 e 2012 ella è rimasta ininterrottamente per quattro mesi sull’alpe __________ e nel 2013 per un mese e mezzo. Il suo lavoro consisteva nell’accudire le capre, ossia “farle entrare in stalla quando necessario e nel liberarle quando il tempo lo permetteva, nel pulire la stalla e nel condurre i capretti dalle loro madri. Inoltre occorreva foraggiarle e dare loro da bere. Il foraggiamento e l’abbeveramento come pure la riunione dei capretti con le madri venivano effettuati il mattino e la sera, ossia due volte al giorno” (cfr. verbale di audizione di __________ del 18 dicembre 2013, pag. 1). La teste si è poi presa cura degli animali anche durante il periodo di ospedalizzazione dell’imputato e successiva convalescenza dovute all’infortunio della circolazione occorsogli in data 8 marzo 2013 e oggetto del decreto d'accusa n. 3853/2013 del 12 settembre 2013; durante il suddetto periodo ella è stata aiutata dall’ex amica dell’imputato __________ e, all’occorrenza, da __________ (cfr. verbale ibidem, pag. 1).

 

                                 2.     In data 14 agosto 2012 l’Ufficio del veterinario cantonale ha denunciato al Ministero pubblico una serie di presunti maltrattamenti riscontrati nell’azienda agricola dell’imputato (AI 1 inc. 2012/7724).

                                        La denuncia si fonda sull’esposto 31 gennaio 2012 presentato dalla cugina germana dell’imputato, __________, e corredata da documentazione fotografica e filmati da lei personalmente raccolti (cfr. AI 1 inc. 2012/7724).

                                        Sentita dalla polizia, la denunciante, a sua volta titolare di un’azienda agricola situata sui monti di Archeggio, sopra l’abitato di __________, dove possiede una stalla sita a circa 80 metri da quella dell’imputato, ha così riassunto la situazione denunciata con il suo esposto:

 

                                        “In base a quanto ho potuto osservare, almeno negli ultimi 4-5 anni, vi è un problema generale di gestione delle capre. Gli animali sono magri, i parti non vengono gestiti e neppure i capretti. Il fieno falciato con il decespugliatore, viene lasciato sui prati in mucchi a marcire e solo in minima parte è messo in stalla per il foraggiamento durante il periodo autunnale in quel di __________. Voglio comunque precisare che alla fine non è più fieno ma strame.

 

                                        Anche in inverno gli animali che rimangono ad __________, all’esterno della stalla, non vengono mai foraggiati. Alcuni anni fa vi erano stati problemi sanitari con aborti ripetuti nelle sue capre ed il problema si è poi presentato anche nel mio gregge.

 

                                        Nella mia lettera del 31.01.2012 indirizzata all’Ufficio del veterinario cantonale, ho elencato numerosi casi di animali feriti o malati ai quali non sono state prestate subito ed in modo corretto, le cure necessarie. A prova di ciò ho pure scattato diverse fotografie e filmati che ho pure consegnato all’Autorità citata”

                                        (cfr. verbale d'interrogatorio di ACPR 1 del 5 settembre 2012, pag. 3/5).

 

                                 3.     In data 10 aprile 2013, sulla scorta di una nuova segnalazione da parte di ACPR 1, l’Ufficio del veterinario cantonale ha sporto una seconda denuncia per maltrattamento di animali nei confronti dell’imputato, stavolta in relazione a presunte manchevolezze nella gestione delle capre gravide nel periodo dei parti e nel successivo periodo di lattazione, come pure dei capretti (cfr. AI 6 inc. 2013.3130).

 

                                 4.     Il 2 aprile 2013 l’imputato e la cugina hanno avuto un acceso diverbio. All’origine dello stesso vi sarebbe il cane da protezione dell’imputato che girovagava libero e incustodito sui monti di Archeggio, dove pascolava il gregge della cugina. Dopo uno scambio iniziale di insulti, ACPR 1 ha tirato una sberla al cugino, il quale, a suo dire, ha “restituito il colpo dosando comunque la forza” (cfr. verbale d'interrogatorio di IM 1 del 25 luglio 2013, pag. 2; verbale di ACPR 1 del 18 luglio 2013, pag. 2/3). La discussione è proseguita finché ACPR 1, nel tentativo di impossessarsi del mazzuolo che l’imputato teneva in mano, giacché precedentemente intento a posare dei cartelli, si è ritrovata a terra con il medesimo seduto sopra di lei a cavalcioni (cfr. verbale IM 1 pag. 3 e ACPR 1 pag. 3).

                                        Nel trambusto per contendersi il mazzuolo è poi intervenuta la compagna dell’imputato, la quale è riuscita a farsi consegnare l’oggetto ponendo così fine alla baruffa (cfr. verbale di audizione __________ del 18 dicembre 2013, pag. 2). I due contendenti si sono quindi rialzati, allontanandosi l’uno dall’altra dopo un ultimo scambio di insulti.

 

                                 5.     L’imputato è stato oggetto di un procedimento penale anche in relazione all’infortunio della circolazione stradale avvenuto l’8 marzo 2013 sulla strada cantonale in territorio di __________, in cui, circolando in grave stato di ubriachezza (min 2,64 – max 3,25 grammi per mille), ha perso la padronanza di guida del suo veicolo, finendo la sua corsa in un fossato.

 

                                 6.     Con decreto d'accusa dell’8 novembre 2012 l’imputato è stato ritenuto autore colpevole di maltrattamento di animali in relazione alla prima segnalazione della cugina e conseguente denuncia penale dell’Ufficio del veterinario cantonale. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 130.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre alla multa di fr. 300.- e al pagamento degli oneri processuali.

 

 

                                        In data 12 settembre 2013, a seguito della seconda denuncia inoltrata dal Sostituto veterinario cantonale al Ministero pubblico, il Procuratore pubblico ha emanato nei confronti dell’imputato un nuovo decreto d'accusa per l’imputazione di maltrattamento di animali, alla quale si sono aggiunte la guida in stato di inattitudine, l’infrazione alle norme della circolazione e le vie di fatto. Per questi fatti l’accusa ha proposto la sua condanna alla pena di 60 aliquote giornaliere di fr. 150.-, sospesa per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1'800.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie.

 

                                 7.     Giuda in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione.

 

                                        Detti reati non sono stati contestati dall’imputato, di modo che la presente motivazione si limiterà a una loro valutazione nell’ambito della commisurazione della pena.

 

                                 8.     Maltrattamento di animali

 

                              8.1.     Scopo della Legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455, in vigore dal 1° settembre 2008) è di tutelare la dignità e il benessere degli animali, concetti definiti all’art. 3 LPAn.

                                        L’art. 4 cpv. 1 LPAn sancisce che chi si occupa di animali deve tener conto adeguatamente dei loro bisogni (lett. a) e nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere (lett. b). Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È inoltre vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente (cpv. 2).

                                        In generale, chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero (art. 6 cpv. 1 LPAn).

                                        Dopo aver consultato le cerchie interessate, il Consiglio federale emana prescrizioni sulla detenzione di animali, segnatamente sotto forma di requisiti minimi, tenendo conto delle conoscenze scientifiche, delle esperienze pratiche e dell'evoluzione delle tecniche. Esso vieta i metodi di detenzione contrari ai principi della protezione degli animali (cpv. 2).

                                        In tal senso, l’OPAn contempla le disposizioni generali relative alla detenzione e al trattamento, come pure i requisiti specifici relative alle varie specie di animali domestici (cfr. art. 55 e seg. per i caprini).

                                        Per quanto attiene alle disposizioni generali, l’art. 4 cpv. 1 OPAn dispone che gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati. Relativamente alla cura l’art. 5 OPAn sancisce che il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi (cpv. 1). La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro (cpv. 2). Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche (art. 6 OPAn).

 

                                        A norma dell’art. 26 cpv. 1 LPAn (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013 che non muta rispetto a quella precedente, salvo per l’adeguamento alla parte generale del CP) chiunque intenzionalmente maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità (lett. a) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere (cpv. 2).

 

                              8.1.     Nella concreta fattispecie, tutte gli addebiti mossi all’imputato si fondano sulle segnalazioni di ACPR 1, la quale è stata successivamente interrogata dal Sostituto veterinario cantonale ripercorrendo le situazioni da lei denunciate. Le segnalazioni sono state corredate da fotografie e filmati realizzati dalla denunciante sui monti di __________ in prossimità e all’interno della stalla del cugino, ciò che le è tra l’altro valso una condanna per violazione di domicilio.

                                        L’imputato, prendendo posizione su ciascuna situazione descritta dalla cugina, ha dal canto suo contestato ogni addebito. Egli sostiene che si tratterebbe di situazioni che rientrano nella normalità e afferma di aver sempre richiesto il pronto intervento del veterinario laddove necessario, specificando in proposito i vari interventi. Egli ha inoltre evocato l’esistenza di un rapporto di estrema conflittualità con la cugina __________ (cfr. verbale d'interrogatorio di IM 1 del 15 ottobre 2012, AI 3 inc. 2012.7724 e del 25 luglio 2013, AI 11 inc. 2013.3130).

 

                              8.2.     Ora, nonostante la manifesta inimicizia che caratterizza i rapporti tra i due cugini e che dovrebbe pertanto indurre a una certa cautela, l’Ufficio del veterinario cantonale, senza ulteriori verifiche, ha ritenuto senz’altro fondate le segnalazioni di ACPR 1, denunciando il tutto al Ministero pubblico una prima volta 14 agosto 2012 e una seconda il 10 aprile 2013.

                                        A fronte dell’ondata di nuove segnalazioni, il 16 aprile 2013 l’Ufficio del veterinario cantonale ha predisposto un controllo non annunciato presso l’azienda dell’imputato sui monti di Archeggio per costatare principalmente lo stato di salute degli animali. In occasione di detto controllo, il veterinario incaricato ha constatato “unicamente la presenza di capre magre e di due animali (una capra e un capretto) affetti da diarrea” (cfr. scritto 4 settembre 2013 dell’Ufficio del veterinario cantonale al Ministero pubblico; AI 14 inc. 2013.3130). In particolare, dal rapporto di ispezione interno datato 26 aprile 2013, è emerso un quadro sostanzialmente positivo dello stato di salute degli animali:

                                        “Stalla monti __________:

                                        (…) Al monte di __________ ci sono due stalle: la stalla superiore ha posto per 34 capre e dispone di due box per i capretti; la stalla inferiore ha posto per 10 capre ed ha tre box per capretti.

                                        Ai monti ci sono 44 capre e venti/trenta capretti. Al momento della visita tutti gli animali ad eccezione di tre capretti (all’interno di un box) si trovavano liberi all’esterno delle stalle. All’esterno delle stalle c’è una fontana con acqua fresca. Nelle mangiatoie è presente fieno di buona qualità.

                                        Al piano superiore c’è il fienile diviso in due zone: da una parte c’è il fieno, l’altra parte è a disposizione delle capre che possono entrare ed uscire quando vogliono (non c’è una porta), il suolo è coperto di paglia/fieno asciutto.

                                        Lo stato di salute degli animali è generalmente buono, una capra e due capretti mostrano segni di diarrea, probabilmente a causa della prima erba della stagione. Due capre sono magre.

                                        Tutte le capre adulte hanno la marca auricolare, i capretti hanno una marca auricolare non ufficiale:

                                        (…)

                                       

                                        Stalla a __________, __________:

                                        Sono presenti 10 capre, 3 capretti, un asino, un cavallo, due maiali lanuti ed un pastore maremmano. Lo stato di salute generale è buono, tutte le capre adulte ed suini hanno la marca auricolare, i capretti hanno una marca auricolare non ufficiale.

                                        Non è stato possibile entrare in stalla, all’esterno della stalla c’è acqua corrente, il suolo è di terra, è presente una mangiatoia ma al momento della visita non conteneva fieno. Tracce di fieno al suolo. Non è stato possibile capire se all’interno ci fosse fieno a disposizioni degli animali o meno.

                                        All’esterno presenza di una lamiera, ev fonte di pericolo per gli animali.

                                        I maiali dispongono di una zona protetta con paglia asciutta al suolo”.

 

                              8.3.     Se da un lato è vero che il predetto controllo è avvenuto successivamente alle varie segnalazioni di ACPR 1, dall’altro lato non può essere ignorata la testimonianza del Dr. __________, veterinario di lunga data dell’imputato e fino a due/tre anni prima dei fatti anche della cugina, il quale ha fra l’altro dichiarato quanto segue:

 

                                        “(…) Saranno circa una decina d’anni che mi reco nell’azienda dell’imputato, che prima era gestita dallo zio. In tutti questi anni non ho mai potuto constatare situazioni di maltrattamento o di trascuratezza verso gli animali, o perlomeno non situazioni significative. Io stesso ho un centinaio di capre e quindi parlo con cognizione di causa. Devo dire che se vi fossero state situazioni anomale me ne sarei sicuramente accorto. È chiaro che piccoli problemi sussistono sempre, ma situazioni gravi non le ho mai constatate”.

                                       

                                        Riguardo agli addebiti mossi all’imputato e alle fotografie scattate dalla denunciante, il veterinario ha affermato che:

                                        “Non ho mai visto capre di __________ denutrite per negligenza.

                                        Le capre partoriscono di regola a partire da metà gennaio, è possibile che un qualche parto avvenga già in precedenza. Un allevatore scrupoloso quando si accorge che una capra è gravida deve stimare secondo la sua esperienza il periodo del parto e a dipendenza anche della situazione meteo foraggiarla almeno due o tre settimane prima. Inoltre nel periodo del parto deve esserci una persona che almeno una o due volte al giorno verifichi lo stato della bestia.

                                        La morte di un capretto può essere dovuta a una miriade di motivi. Per esempio la bestia può morire già durante la gravidanza e viene poi espulsa prematuramente o può morire per asfissia durante il parto. Vi sono poi molti altri motivi.

                                        Come detto può essere ritenuto sufficiente verificare un paio di volte al giorno lo stato della capra; quindi se un contadino va in stalla il mattino alle 7 e poi vi ritorna solo nel pomeriggio alle 5 non fa nulla di sbagliato. Se nel frattempo la bestia ha partorito un capretto morto non gli si può imputare una negligenza. Ribadisco che normalmente le capre partoriscono da sole. È chiaro che se si vuole si può assisterle in continuazione, ma questo non è la regola.

                                        Presso l’azienda del signor __________ sono intervenuto poche volte per parti, più frequentemente il mio intervento era a causa di malattia o altri motivi.

                                        Osservo che la possibilità di lasciare la capra in libertà è ideale, perché la bestia si trova nel suo habitat naturale. Questo evidentemente a dipendenza delle condizioni meteo. Per una capra gravida è importante, ribadisco, foraggiarla due tre settimane prima del parto o in stalla o anche all’esterno. Non è strettamente indispensabile che sia loro messo a disposizione un ricovero se le condizioni meteo sono favorevoli perché le capre si arrangiano da sole.

                                        Normalmente quando una capra ha una ferita o un problema locomotorio o di salute tende a isolarsi dal gregge. Più avanti, magari due o tre settimane dopo, ritorna. Non si sa bene il motivo per il quale ritorni, probabilmente perché si è rinforzata a sufficienza per rientrare nel gregge.

                                        Quando l’allevatore si accorge dell’assenza di una capra, non può fare altro che andare a cercarla seguendo il giro che usualmente fa il gregge nella speranza di ritrovarla. Non vi è comunque alcuna sicurezza che un tale modo di procedere abbia successo. Vi sarebbero maggiori possibilità di successo se si compisse tutti i giorni il giro delle capre, cosa che però pochi fanno. Quanto ho appena detto è riferito al periodo metà settembre - fine dicembre, che corrisponde al periodo nel quale sono asciutte.

                                        Quando una capra dà l’impressione di essere ubriaca significa che ha un problema al sistema nervoso centrale o di avvelenamento ecc. . In questi casi un allevatore dovrebbe appena possibile contattare il veterinario, il quale deciderà se intervenire o se consigliare la soppressione. Rilevo che in certi casi, a dipendenza della causa e dell’intensità, un’ubriacatura può anche passare da sola.

 

                                        Difficoltà respiratorie e febbre sono fenomeni frequenti nelle capre. Anche qui, a dipendenza sempre anche dall’esperienza dell’allevatore, che deve valutare la gravità del malessere, va interpellato se possibile il veterinario. Anche quando si manifestano questi fenomeni le capre possono essere lasciate all’esterno, basta curarle.

                                        (…)

                                        Quando una capra non ha più gli incisivi ha grossi problemi a nutrirsi perché non riesce più a scortecciare le piante, in particolare castagni e frassini. Per questo motivo quando un agricoltore si accorge che una bestia si trova in tale stato deve correre ai ripari se non vuole che muoia di inedia. Di regola queste capre in autunno vengono soppresse. Ciò avviene di regola in autunno perché durante il periodo estivo la capra può anche nutrirsi di erba e foglie”

                                         (cfr. verbale di audizione 18 dicembre 2013, pag. 1 e 2).

 

                              8.4.     Ora, sebbene le crude immagini agli atti potrebbero a prima vista far concludere per l’esistenza di seri problemi nella gestione degli animali da parte dell’imputato, il quale non ha contestato trattarsi di capi appartenenti al suo gregge e finanche identificati per nome, le spiegazioni fornite dal veterinario Ernst in merito alle singole situazioni illustrate nelle fotografie non permettono in realtà di determinarsi a favore di un maltrattamento degli animali.

                                        Dalle dichiarazioni del teste, veterinario di lunga esperienza e allevatore di capre, si evince come siffatte situazioni non siano del tutto inusuali e quindi incompatibili con una corretta gestione del bestiame; si pensi ad esempio alla nascita di un capretto morto, circostanza che può essere dovuta a diverse ragioni, che nel caso di specie non sono peraltro state appurate. Come del resto non è inusuale che le capre partoriscano da sole, senza l’assistenza dell’allevatore, soprattutto se lasciate in libertà. Dalla testimonianza risulta inoltre che malesseri passeggeri quali l’ubriacatura (che potrebbero essere dovuti, ad esempio, all’assunzione di piante o fogliame particolarmente nocivi per le capre, come il rododendro) non richiedono un intervento immediato, ritenuto che possono guarire da soli. A detta del medico, spesso le capre sofferenti hanno pure tendenza a isolarsi dal resto del gregge, sfuggendo al controllo diretto dell’allevatore per giorni o settimane intere.

                                        Determinante ai fini del presente giudizio è il fatto che il veterinario non abbia mai riscontrato situazioni gravi di maltrattamento o di trascuratezza verso gli animali; certo da un raffronto tra i metodi gestionali dei due cugini, egli ha dichiarato che: “__________ può essere definita più meticolosa, mentre __________ è forse meno presente, ma come detto, non si può per questo dire che non si occupasse correttamente delle bestie” (cfr. verbale di audizione 18 dicembre 2013, pag. 1). Dal fascicolo processuale e dalle stesse dichiarazioni della denunciante, emerge dipoi che di regola l’imputato, laddove non è in grado di intervenire personalmente, si rivolge senza indugio al veterinario al fine di fornire le dovute cure agli animali malati o sofferenti (cfr. inoltre certificato del Dr. __________ dell’11 novembre 2011).

 

                                        Se così non fosse, difficilmente un macellaio della valle si sarebbe rivolto all’imputato per l’acquisto dei suoi capi; in tal senso, la dichiarazione 13 ottobre 2011 prodotta al dibattimento conforta nella conclusione che non si è in presenza di maltrattamenti, bensì di casi isolati, ritenuto che le foto agli atti vanno prese singolarmente e contestualizzate, ovvero non possono essere considerate nell’insieme quali indicatori decisivi di una cattiva gestione delle numerose capre dell’imputato, generalmente in buono stato di salute, come si evince dagli stessi filmati agli atti.

                                        In altri termini, in difetto di ulteriori elementi, non è possibile concludere per la visione unilaterale proposta dalla denunciante e fatta sua, senza riserve, dall’Ufficio del veterinario cantonale. A mente di questo giudice difettano quindi riscontri oggettivi che suffragano le dichiarazioni della cugina dell’imputato e attestano in qualche modo una lesione della dignità o del benessere delle capre.

 

                              8.5.     A tale conclusione fa eccezione unicamente l’episodio legato al ferimento della capra con marca auricolare n. CH 1264596, di cui alla denuncia del 14 agosto 2012.

 

                                        Con riferimento a tale episodio, il teste __________ ha dichiarato quanto segue:

 

                                        “Ricordo di essere intervenuto tempo fa per curare una capra che aveva una gamba spezzata. Ero stato chiamato da ACPR 1 la quale solo in un secondo tempo mi disse che la capra non era sua ma di __________. Mi disse che aveva dovuto nascondere la proprietà perché riteneva che altrimenti non sarei intervenuto. Questo è corretto perché io per principio non intervengo se non è il proprietario a interpellarmi.

                                        Il fatto è successo nel periodo in cui le capre sono asciutte e quindi si autogestiscono. Per questo motivo può succedere che ci si accorga di un problema anche dopo due o tre settimane. Ricordo di avere consigliato all’imputato di sopprimere la bestia”.

                                        (cfr. verbale di audizione 18 dicembre 2013, pag. 3).

 

                                        Dalla documentazione fotografica e dai filmati agli atti (salvati su supporto informatico, AI 1 inc. 2012.7724), risalenti al periodo 15 novembre 2011 - 23 dicembre 2011 (data in cui la signora ACPR 1 si è finalmente decisa a interpellare lo stesso veterinario __________), è riconoscibile la capra, visibilmente ferita, mentre pascola con le altre e si nota pure con il trascorrere dei giorni vi è un progressivo peggioramento che ha condotto alla sua soppressione.

                                        Ora, a mente di questo giudice, non si può accettare che per oltre un mese se non di più (ritenuto che non è stato possibile risalire alla data del ferimento) le capre, presenti sui monti di __________, e non isolate dal gregge chissà dove, non siano state controllate dall’imputato. Un simile lasso di tempo senza che l’allevatore si interessi dello stato delle sue bestie non risulta accettabile.

 

                                        A prescindere dall’inspiegabile inattività della cugina, se durante questo intervallo egli si fosse recato sui monti non avrebbe potuto non scorgere la capra ferita in mezzo alle altre, poiché fortemente claudicante e impedita nei movimenti. L’avere omesso di verificare per così lungo tempo il benessere delle sue capre con le note conseguenze che ne sono derivate, viola l’art. 5 OPAn e costituisce senza dubbio una crassa negligenza da parte di un allevatore esperto; l’inutile sofferenza fisica inflitta alla capra configura pertanto gli estremi di un maltrattamento, seppur per negligenza, nel senso dei combinati art. 26 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2 LPAn.

 

                                 9.     Vie di fatto

 

                                        In merito ai fatti successi sui monti di __________ il 2 aprile 2013 le parti hanno fornito versioni contrastanti.

                                        ACPR 1 ha così esposto l’accaduto:

 

                                        “(…) Per quanto riguarda i fatti successi in data 2 aprile 2013, il tutto è successo poiché il cane di protezione di __________, di tanto in tanto gira libero ed incustodito, anche quando non lavora, mettendo a repentaglio la sicurezza delle mie capre.

                                        Quel giorno, notando per l’ennesima volta il cane di __________ girovagare liberamente mi sono decisa di andare da __________ per discutere di questa situazione. Mi sono quindi incamminata verso il suo cascinale incontrando sul sentiero la sua amica alla quale, siccome lei parla unicamente tedesco ed io questa lingua non la conosco, a gesti le ho fatto capire di attaccare il cane al guinzaglio perché in zona vi erano le mie capre al pascolo. A questo momento ho fatto rientro alla mia proprietà e qui ho incontrato __________.

                                        Alla mia vista lui subito mi ha attaccata dicendomi testuali parole: “cosa ti ghè da rompom i ball”. Allora io mi sono avvicinata a lui e subito ne è nata un’animata discussione. Infatti ci sono stati insulti da entramb[e] le parti fino a quando da parte mia, ho colpito __________ con una sberla sulla guancia sinistra.

                                        Da parte sua,__________ mi rifilava due pugni sulla testa. __________ ha poi proseguito minacciandomi per ben tre volte con il mazzuolo che aveva in mano facendo il gesto di tirarmelo in testa.

                                        Volendo continuare la discussione senza la presenza di un’arma, ho cercato di togliergli dalle mani il martello con l’intenzione di poi gettarlo lontano da dove eravamo noi due. Quando però avevo tra le mie due mani l’oggetto, __________ è riuscito a buttarmi a terra, ero sulla schiena e lui si è seduto a cavalcioni sopra di me. In questa circostanza ha poi cercato di spingere il mazzuolo sulla mia gola. Lui, siccome non mollavo la presa del martello mi ha colpita più volte con dei pugni sia sulla mano sinistra che in altre parti del corpo.

                                        Fortunatamente è intervenuta la sua amica __________ e così, dopo esserci scambiati ancora diversi insulti, ognuno se ne è andato per la propria strada”

                                        (cfr. verbale d'interrogatorio del 18 luglio 2013, pag. 2 e 3, AI 18 inc. 2013.3234).

 

                              9.2.     IM 1, dal canto suo, ha narrato la vicenda come segue:

 

                                        “(…) Il giorno 2 aprile 2013, stavo posando dei cartelli che mi sono stato dati dall’Associazione svizzera dei cani per la protezione dei greggi (pr Agridea a Losanna), cartelli indicanti la presenza nella zona di un cane di protezione. Questi segnali vogliono rendere attente le persone che nel caso dovessero notare il cane, questo non è assolutamente pericoloso e che devono rispettare le regole indicate sui cartelli.

                                        Nel mentre ero in opera, mi si è avvicinata la nominata ACPR 1 La stessa con fare minaccioso, mi ha subito aggredito con epiteti vari quali “scemo, cretino va föora di ball”. Praticamente mi voleva impedire la posa dei cartelli.

                                        A questo punto io le ho ribadito le mie ragioni per poter fissare detti segnali avendo la legge dalla mia parte. Lei si è però ulteriormente avvicinata a me [e] dopo avermi spintonato più volte mi ha dato una sberla.

                                        La mia reazione è stata quella di restituirgli il colpo dosando comunque la forza. L’alterco è poi continuato verbalmente e da parte mia mi sono comunque allontanato scendendo verso __________.

                                        ACPR 1, continuando ad inveire verso di me mi ha inseguito, mi ha ripetutamente spintonato e preso a calci in culo. Dopo l’ennesimo calcio, mi sono semplicemente girato per non continuare a prenderle. Lei a quel punto mi ha aggredito volendomi strappare il martello che tenevo tra le mani e iniziando a gridare frasi fuori luogo quali “vuole colpirmi con il martello”. Nello stesso tempo gridava e tirava pedate verso il mio cane per farsi aggredire dallo stesso dicendo che era quello che voleva per poter così denunciare l’animale.

                                        La mia amica __________ di Basilea a quel punto è intervenuta volendo sedare il litigio e con l’accordo di entrambi ha potuto impadronirsi del martello. Tengo a precisare che durante il litigio siamo caduti a terra ed io mi trovavo sopra di lei. Se avessi voluto farle del male avrei potuto colpirla in qualsiasi momento. Cosa che non ho assolutamente fatto.

                                        Quando poi il mazzuolo era in possesso della mia amica ci siamo rialzati, lei minacciando di farmi denuncia ed io ribadendo che al massimo la denuncia avrei dovuto fargliela io. Ho poi continuato ad allontanarmi verso __________”

                                        (cfr. verbale d'interrogatorio 25 luglio 2013, pag. 2 e 3, AI 18 inc. 2013.3234).

 

                              9.3.     Sebbene le versioni delle parti non siano concordanti e la testimonianza di __________ non sia di grande ausilio per capire cosa sia realmente accaduto, le loro dichiarazioni convergono sul fatto che ACPR 1 era perlomeno adirata con l’imputato ed è andata a cercarlo per reclamare della situazione; ne è quindi nata una discussione, con insulti reciproci, sfociata in una colluttazione fra i due, in occasione della quale entrambi hanno dato dei colpi; a colpire per prima il cugino con una sberla è stata proprio ACPR 1.

                                        È quindi pacifico che le parti sono passate a vie di fatto.

                                        Date le circostanze, si può nondimeno concludere che a provocare la reazione dell’imputato sia stato il comportamento della cugina, ragion per cui può qui trovare applicazione l’art. 177 cpv. 3 CP.

                                        In effetti, per costante giurisprudenza l’ingiuria e le vie di fatto sono poste sullo stesso piano, ragion per cui detta disposizione è ugualmente applicabile laddove il primo atto consiste in vie di fatto (cfr. Riklin, Commentario basilese, 2a ed., n. 31 ad art. 177 e i riferimenti ivi citati). La vicenda, come detto, si inserisce peraltro in un rapporto già teso e conflittuale, in cui la pace regna solo laddove le parti si ignorano, ciò che non è stato il caso in concreto.

                                        Così stando le cose l’imputato, seppur autore colpevole del reato di vie di fatto, può essere mandato esente da pena limitatamente a tale fattispecie.

 

                               10.     Commisurazione della pena

 

                                        Vista la dichiarazione di colpevolezza per quanto attiene ai reati di guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e maltrattamento di animali, occorre ora procedere con la commisurazione della pena.

 

                            10.1.     Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

                                        Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

 

                                        Come già l’art 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4; CCRP del 21 maggio 2012, inc. 17.2011.129, consid 8.3.2).

                                        In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

                                        Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

                                        Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

                                        Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (presenza di antecedenti giudiziari), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

                                        Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

                                        Nella commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP del 13.05.2010, inc. 17.2009.50, consid. 3.3a e 4.2b).

 

                                        Per quanto attiene all’ammontare dell’aliquota, va detto che giusta l’art. 34
cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF 11.01.2010, inc. n. 6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).

 

                            10.2.     In base all’art. 42 cpv. 4 CP, oltre alla pena condizionalmente sospesa, il giudice può infliggere una pena pecuniaria o una multa ai sensi dell’art. 106 CP, ritenuto che il giudice commisura la multa alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3 CP). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il giudice può decidere di pronunciare, in aggiunta ad una pena sospesa condizionalmente, una pena pecuniaria effettiva o una multa ai sensi dell’art. 106 CP sia per infliggere una sanzione rappresentativa, sia per accrescere il potenziale coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria sospesa condizionalmente, in un’ottica di prevenzione generale e speciale, quale monito indirizzato al condannato per renderlo attento alla serietà della situazione e alle conseguenze future nel caso non modificasse i suoi comportamenti (STF 13.05.2008, inc. n. 6B_152/2007, consid. 7.1.1; STF 17.03.2008, inc. n. 6B_366/2007, consid. 7.3).

                                        Dato che la pena va commisurata alla colpa del reo, il Tribunale federale ha precisato che la combinazione delle due pene permette soltanto di stabilire una pena adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità dell’autore.

                                        L’applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP non può, in quest’ottica, condurre a un aggravamento della pena complessiva né permettere una pena supplementare; le pene combinate devono pertanto, prese complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 134 IV 1; STF 13.05.2008, inc. n. 6B_152/2007, consid. 7.1.2).

 

                                        Oltre alla multa aggiuntiva di cui si è appena detto, occorre considerare la multa relativa alle contravvenzioni nel senso dell’art. 103 CP, ovvero le vie di fatto e l’infrazione alle norme della circolazione. In quanto pena di genere diverso, non trova applicazione il principio dell’aggravamento (“Asperationsprinzip”) di cui all’art. 49 cpv. 1 CP, che concede la facoltà al giudice di aumentare in misura adeguata la pena prevista per il reato più grave, ma va inflitta separatamente (Trechesel/ Affolter-Eijsten, StGB PK, ad art. 49, n. 7); le due pene possono tuttavia essere cumulate, ritenuto che la pena complessiva deve comunque sempre rispettare il criterio della colpa dell’autore (Ackermann, Commentario basilese, ed. 2007, ad art. 49, n. 38).

 

                            10.3.     Nella fattispecie, considerata da un lato l’esenzione da pena per le vie di fatto e dall’altro lato il proscioglimento dalla maggior parte dei maltrattamenti che gli sono stati rimproverati, la parte principale della pena si riferisce al reato di guida in stato di inattitudine, caratterizzato da una concentrazione importante di alcool (min. 2.64 grammi per mille). Occorre inoltre tenere in considerazione la violazione per negligenza della Legge sulla protezione degli animali, che seppur circoscritta, sulla base degli elementi agli atti, a un solo caso, denota una certa gravità alla luce della lunga esperienza dell’imputato in qualità di allevatore. A tali reati, si aggiunge infine la contravvenzione alla legislazione federale sulla circolazione stradale commessa nel grave stato di inattitudine, fortunatamente senza conseguenze tragiche, e passibile di multa.

                                        Nel caso di specie, come detto al considerando precedente, la multa si giustifica sia in quanto sanzione cumulativa rispetto alla pena pecuniaria condizionalmente sospesa, sia come pena unica in ragione della contravvenzione.

                                        Tutto ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali svolti (cfr. in particolare la situazione patrimoniale agli atti), questo giudice ritiene che la pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 70.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1’200.-, sia confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse e rettamente commisurata al grado di colpa.

 

                               11.     La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

 

 

richiamati                          gli art. 26 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2 LPAn; 91 cpv. 1 LCStr; 90 cpv. 1 LCStr, in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr e art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 1 ONC; 34, 42, 47, 106, 126 cpv. 1 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

 

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

 

 

pronuncia                 1.     IM 1 è autore colpevole di:

 

                                        1.1.  maltrattamento di animali

                                               per avere, ad __________, nel periodo __________, negligentemente trascurato di controllare le capre di sua proprietà, omettendo di conseguenza di far prestare adeguate cure veterinarie alla capra con la marca auricolare n. 1264596, la quale presentava una frattura esposta alla tibia; animale, questo, che in seguito ha dovuto essere abbattuto;

 

                                        1.2.  guida in stato di inattitudine

                                               per aver condotto, l’8 marzo 2013 a __________, l’autovettura __________, targata TI __________, essendo in grave stato di ubriachezza (alcolemia: min. 2,64-max 3.25 grammi per mille);

 

                                        1.3.  infrazione alle norme della circolazione

                                               per avere, circolando nello stato psicofisico e nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.2, alla guida del veicolo __________, targato TI __________, invaso dapprima la corsia di contromano e, in seguito, sterzando violentemente sulla destra per rientrare sulla sua corsia di marcia, perso negligentemente la padronanza di guida, effettuando un testacoda, uscendo fuori strada e terminando la sua corsa in un fossato ubicato sulla destra della carreggiata;

                                        1.4.  vie di fatto

                                               per avere, a __________/__________, in data 2 aprile 2013, commesso vie di fatto nei confronti di __________, colpendola, nel corso di una colluttazione, con una sberla e dei pugni sulla mano senza tuttavia cagionarle lesioni personali.

 

                                 2.     IM 1 è mandato esente da pena per il reato di vie di fatto.

 

                                 3.     IM 1 è condannato:

 

                                        3.1.  alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta), per un totale di fr. 4'200.- (quattromiladuecento).

                                               3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                         3.2. alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento);

                                               3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 18 (diciotto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        3.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'580.- (millecinquecentottanta) con motivazione scritta e di fr. 980.- (novecentottanta) senza motivazione scritta.

                                               Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatrice privata sarebbe prelevata a suo carico una tassa di giustizia di fr. 300.- (art. 427 cpv. 2 CPP).

 

                                 4.     L’accusatrice privata ACPR 1 è rinviata al compente foro civile per le pretese di corrispondente natura.

 

                                 5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

                                 6.     Intimazione a:

 

    

  

    

   

    

 

 

Il presidente:                                                                            La segretaria:

 

 

 

 

Distinta spese                    a carico di  IM 1

 

                                        fr.                     1'200.-          multa

                                        fr.                     1'100.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       300.-          spese giudiziarie

                                        fr.                       180.-          testi                             

                                        fr.                    2'780.-          totale

 

 

 

Avvertenza:                      la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione  scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.