Incarto n.
81.2012.48

DA 501/2012

Bellinzona

5 marzo 2013

 

Sentenza con motivazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

 

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

 

 

IM 1IM 1         

(difensore: DI 1, __________)

 

 

visto                                  il decreto d’accusa n. 501/2012 del 30 gennaio 2012;

 

preso atto                          che il AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di

                                 1.     infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, a __________ il __________, circolando con la vettura __________ targata TI __________, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano provocando in tal modo la collisione con la vettura __________ targata TI __________ condotta da __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

 

                                 2.     elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,

                                        per essersi, a __________ il __________, intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

 

                                 3.     inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

                                        per avere, a __________ il __________, abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità alla danneggiata o avvertire senza indugio la polizia;

                                        e propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 7'500.-(settemilacinquecento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.-.

 

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del suo assistito da tutti i capi d’imputazione e l’assegnazione di un indennizzo ex art. 429 CPP;

 

preso atto                          che con scritto 6 marzo 2013 il difensore DI 1 ha chiesto, richiamando l’art. 82 cpv. 2 lett. a) CPP, la motivazione della sentenza;

 

letti ed esaminati                gli atti

 

considerato                        in fatto e in diritto

 

                                 1.     IM 1, nato nel __________, coniugato, è attualmente pensionato, e percepisce un reddito di fr. 1'700.-. Egli aiuta nondimeno i figli nella ditta di famiglia da lui avviata nel campo della lavorazione del granito a __________ (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 1 e 2).

 

                                 2.     Il __________ alle ore 18:25 IM 1 alla guida della vettura __________ targata TI __________ e __________, alla guida della sua auto __________ targata TI __________ si sono urtati in località di __________ e più precisamente su Via __________. A seguito dell’incidente __________ ha chiamato la polizia.

 

                                 3.     Giunti sul luogo dell’incidente gli agenti di polizia hanno constatato che __________ aveva provveduto a spostare il proprio veicolo dal luogo della collisione, mentre non vi era traccia della seconda vettura coinvolta.

 

                                 4.     Nel corso del suo verbale d’interrogatorio __________ ha dichiarato che proveniva dal centro di __________ e che era diretta, assieme all’amico __________ (__________), all’Ospedale __________ di __________. Giunta in territorio di __________, mentre percorreva la Via __________, notava che un’automobile bianca sopraggiungeva in senso opposto invadendo la sua corsia. Ella riferisce inoltre che dal momento in cui ha realizzato il fatto, non le è più stato possibile effettuare una manovra per evitare la collisione e che, di conseguenza, le vetture si sono urtate entrambe sulla fiancata sinistra (cfr. verbale __________, 5.11.2011, pag. 2).

                                        A seguito dell’accaduto, __________ ha dichiarato di essersi fermata al fine di valutare quale fosse l’entità del danno subito alla sua vettura e decideva in seguito di telefonare alla polizia riferendo dell’accaduto. Contestualmente, __________ si sarebbe recato sul luogo dell’impatto dove avrebbe constatato che l’autovettura bianca non si era fermata (cfr. verbale __________, 5.11.2011, pag. 2). Il 14 novembre 2011, __________ ha notato per caso, presso la carrozzeria __________, un’auto simile a quella con cui aveva colliso, in riparazione, ciò che ha permesso di risalire a IM 1 (cfr. rapporto di polizia 14.12.2011, pag. 2).

 

                                 5.     Durante il suo verbale d’interrogatorio l’imputato ha riconosciuto di essere rimasto coinvolto in un incidente della circolazione nella località e all’ora descritta da __________, non ricordando tuttavia nessun dettaglio del veicolo urtato (cfr. verbale IM 1, 15.11.2011, pag. 2).

                                        IM 1 ha dichiarato di essersi fermato poco più distante in una piazzetta dove avrebbe aspettato per circa 20 minuti l’arrivo dell’altra persona coinvolta. Siccome non giungeva nessuno, avrebbe deciso di ritornare presso il suo domicilio e dallo spavento non si sarebbe ricordato di avvisare la polizia dell’accaduto (cfr. verbale IM 1, 15.11.2011, pag. 2 e 3). A domanda del poliziotto interrogante l’imputato ha ricordato di essere tornato sul luogo della collisione, dove tuttavia non avrebbe visto nessuno ed è per questo motivo che egli decideva di tornare presso la sua abitazione (cfr. verbale IM 1, 15.11.2011, pag. 3).

                                        Nel corso del suo interrogatorio l’imputato ha altresì dichiarato che prima del sinistro aveva sorbito 2 birre da 2 decilitri (cfr. verbale IM 1, 15.11.2011, pag. 3).

 

                                 6.     Preso atto di ciò il Procuratore Pubblico, con il decreto d’accusa impugnato ha ritenuto IM 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione “per avere, a __________ il __________, circolando con la vettura __________ targata TI __________, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano provocando in tal modo la collisione con la vettura __________ targata TI __________ condotta da __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso”, di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida “per essersi, a __________ il __________, intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue” e di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio “per avere, a __________ il __________, abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità alla danneggiata o avvertire senza indugio la polizia”.

 

                                 7.     Giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr è punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella Legge federale sulla circolazione stradale o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale. Tale disposto, di natura astratta e generale, deve essere completato con l’indicazione delle norme della circolazione in concreto violate (STF del 24.11.2003 inc. n. 6S.392/2003, consid. 2.1, DTF 100 IV 71, consid. 1; cfr. CARP 18.04.2011, inc. n. 17.2010.14, consid. 2.3.a e referenze citate).

 

                              7.1.     Secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. La norma è poi completata dall’art. 3 cpv. 1 ONC secondo il quale lo stesso deve rivolgere la propria attenzione alla strada e alla circolazione, non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre, la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).

 

                                        Giusta l’art. 34 cpv. 1 LCStr, i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale. L’art. 7 cpv. 1 ONC precisa inoltre che il conducente deve circolare a destra. Egli non vi è tenuto sulle strade convesse o comunque difficili da percorrere e nelle curve a sinistra, se il percorso è ben visibile e la manovra non ostacola il traffico inverso né i veicoli che seguono.

 

                              7.2.     Dal punto di vista soggettivo, l’infrazione di cui all’art. 90 cpv. 1 LCStr obbedisce alla regola generale di cui all’art. 100 cifra 1 prima frase LCStr – secondo cui salvo disposizione espressa e contraria della legge, anche la negligenza è punibile – per modo che sia l’intenzione, compreso il dolo eventuale, sia la negligenza, sono punibili (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, ed. 2007, ad art. 90, n. 31).

 

                              7.3.     Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova. Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva, valutata in modo approfondito e oggettivo, di un determinato mezzo di prova (cfr. CARP 27.06.2012, inc. n. 17.2001.67, consid. 4).

 

                              7.4.     Il principio della presunzione d’innocenza, sancito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP, disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio (DTF 120 Ia 3, consid. 2c). Riferito al riparto dell’onere probatorio, il principio in dubio pro reo comporta l’attribuzione dell’onere probatorio a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche all’art. 6 CPP.

                                        È compito dell’autorità inquirente provare la colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Di riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (STF del 12.08.2005, inc. n. 1P.57/2005, consid. 3.5; DTF 127 I 38, consid. 2a).

 

Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo afferma che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore intesa come persuasione schiacciante costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio (cfr. CARP 27.06.2012, inc.n. 17.2001.67, consid. 5).

 

                              7.5.     Le difficoltà probatorie generalmente riscontrabili nell'ambito di reati stradali rendono sovente decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte, cosicché, trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell'altra, la credibilità dell'imputato e degli altri protagonisti assurge a punto centrale della valutazione delle prove.

Secondo una prassi costante, l’esame dell’attendibilità delle dichiarazioni è innanzitutto compito e dovere del giudice che deve procedere a tale analisi con estremo rigore sulla base di convincenti basi metodologiche (STF 30.03.2007, inc. n. 6P.218/2006, consid. 3.4.3).

 

Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca e la loro verosimiglianza. A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d’animo in cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando, in particolare, di estrapolare dal loro contesto singole parole od espressioni e di dare loro semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci. La credibilità di una dichiarazione va, inoltre, valutata sulla base della sua univocità, costanza, linearità e coerenza interna. Importante e rivelatrice, di principio, di un racconto veritiero è, anche, la presenza di dettagli che inseriscono i fatti denunciati in situazioni in sé verosimili. Da considerare nell’esame di credibilità sono anche le modalità in cui i fatti sono venuti alla luce e l’assenza di motivi per denunciare falsamente l’imputato (cfr. CARP 06.06.2012, inc.n. 17.2012.2, consid. 4).

 

7.6.    In concreto, per quanto concerne la collisione, le versioni dei due protagonisti sono discordanti. Durante l’odierno dibattimento l’imputato ha affermato di aver sentito un colpo e ha indicato che a seguito dell’incidente la sua vettura ha subito danni alla ruota sinistra anteriore, e allo specchietto e che il finestrino della portiera sinistra si era rotto. Inoltre l’imputato ha contestato di aver invaso la corsia di contromano, asserendo che se così fosse stato anche il fanale della sua vettura avrebbe subito un danno (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 1).

 

Dal canto suo, __________ ha dichiarato che nel momento in cui la vettura di IM 1 giungeva alla sua altezza, notava che circolava con parte del veicolo nella sua corsia e che quando ha realizzato quello che stava succedendo non poteva fare nulla al fine di evitare la collisione (cfr. consid. 4).

 

7.7.    Sebbene la versione dell’imputato non appaia d’acchito inverosimile, la stessa risulta tuttavia vaga e in parte contraddittoria a differenza di quella di __________, della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, la quale ha fornito una versione più lineare e convergente della dinamica dell’incidente stesso, così come del proseguo dei fatti, come si vedrà.

 

Infatti ella spiegando la dinamica dell’incidente ha fornito agli agenti di polizia intervenuti in loco le caratteristiche della vettura dell’imputato e come è avvenuta la collisione segnatamente ha indicato che “Mentre percorrevo la Via __________ in territorio di __________ […] notavo un’autovettura bianca che giungeva in direzione opposta. Posso affermare che nel momento in cui questa autovettura giungeva alla mia altezza, notavo che circolava con parte del veicolo nella mia corsia. Nel momento in cui ho realizzato di quello che stava accadendo, non potevo più fare nulla. Di conseguenza, avveniva la collisione tra la mia fiancata sinistra e la fiancata sinistra dell’autovettura bianca (cfr. verbale di interrogatorio __________ 5.11.2011, pag. 2).

 

Nelle dichiarazioni dell’imputato, si evincono invece delle contraddizioni sullo svolgimento dei fatti anteriori all’incidente: anzitutto egli ha raccontato nel suo primo verbale svoltosi dinnanzi alla polizia cantonale che “In data __________ verso le 17:00 mi mettevo alla guida dell’autovettura sopraccitata. Affermo di essere partito dal mio domicilio in direzione del barbiere “__________” di __________, situato in centro paese. […] Verso le ore 18:15 partivo dal barbiere, sempre alla guida dell’autovettura sopraccitata, in direzione del mio domicilio. (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 2). A domanda dell’agente interrogante, a sapere se “Durante la serata del __________ aveva bevuto sostanze alcoliche?” (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 3), egli per tutta risposta ha indicato che “Come di routine, a fine giornata lavorativa, bevo 2 birre da 2 dl.” (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 3).

 

Durante l’odierno dibattimento l’imputato ha per contro affermato che “Il __________, […] Durante il giorno ero in ditta. Alle 17 ho deciso di andare dal barbiere a __________.” (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 1), negando di essersi fermato al bar mentre si recava dal barbiere e nemmeno dopo esserne uscito (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato, pag. 1), in contraddizione con quanto precedentemente dichiarato.

 

Non può del resto essere disatteso che tra il momento in cui si è recato dal parrucchiere (17:00) – che dista 5 minuti dal suo domicilio – e l’orario dell’incidente (18:30) intercorre un lasso di tempo assai lungo, che ben difficilmente si concilia con il solo taglio dei capelli.

 

Oltre a ciò, l’imputato non è stato in grado di fornire dettagli sull’accaduto, segnatamente in che modo è avvenuta la collisione e neppure ha indicato le caratteristiche della vettura con la quale era entrato in collisione: “Mentre percorrevo la Via __________ in territorio di __________ […] notavo un’autovettura che giungeva in direzione opposta. Affermo di non ricordarmi alcun dettaglio in merito questo veicolo. Nel momento in cui i due veicoli erano alla stessa altezza, sentivo come un forte colpo. Essendomi spaventato mi fermavo nella piazzetta a destra subito dopo il ponticello situato nel luogo. In questo momento realizzavo che vi era stata una collisione fra le due fiancate sinistre delle vetture” (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 2).

 

7.8.    In siffatte evenienze questa giudice, dopo aver vagliato attentamente gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio sul fatto che l’imputato abbia effettivamente perso la padronanza di guida, invaso la corsia di contromano e provocato la collisione – del resto, per stessa ammissione dell’accusato, la sua assicurazione responsabilità civile risulta aver liquidato il danno della coprotagonista (cfr. verbale di interrogatorio dell’imputato 5.03.2013, pag. 2) – non potendo dunque trovare applicazione nel caso concreto il principio “in dubio pro reo”.

 

                                 8.     Chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla LCStr è punito con la multa (art. 92 cpv. 1 LCStr).

 

8.1.    Premessa per l’applicazione dell’art. 92 cpv. 1 LCStr relativo all’inosservanza dei doveri imposti dalla legge, è l’esistenza di un incidente, la cui definizione presuppone che vi sia un danno corporale o materiale: un evento che ingenera una semplice messa in pericolo ad esclusione di un danno di qualsiasi natura non è quindi considerato incidente (cfr. Jeanneret, op. cit., pag. 154, n. 12, ad art. 92 LCStr).

 

         Ai fini dell’insorgere dei doveri in caso d’infortunio della circolazione stradale con soli danni materiali il valore e la natura dei danni causati non entrano in considerazione (ritenuto che secondo la giurisprudenza anche danni per un valore di fr. 100.- sono sufficienti; cfr. Schultz, Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1983-1987, 220 e 221, Berna 1990). Per principio i doveri specifici previsti dall’art. 51 cpv. 3 LCStr incombono all’autore del danno (“Schädiger”) e non alle persone implicate; autore del danno è colui che con il suo comportamento è all’origine, anche solo parzialmente, di una delle cause dell’incidente, indipendentemente da ogni colpa e quand’anche abbia subito personalmente un danno nel sinistro stradale. L’autore dovrà attenersi non solo ai doveri specifici dell’art. 51 cpv. 3 LCStr, ma anche a quelli generali derivanti dal cpv. 1 del medesimo articolo, segnatamente all’obbligo di fermarsi (cfr. Jeanneret, op. cit., pag. 175, n. 99 e segg. ad art. 92 LCStr).

 

          Quo all’elemento soggettivo dell’infrazione va detto che, la contravvenzione istituita dall’art. 92 cpv. 1 LCStr è punibile sia se commessa intenzionalmente, sia per negligenza (art. 100 cifra 1 cpv. 1 LCStr).

 

8.2 .    In concreto, l’esistenza della collisione e del danno è pacifica e ammessa dai protagonisti dell’incidente (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 2 e verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 1 e verbale di interrogatorio __________ 5.11.2011, pag. 2), trovando applicazione l’art. 51 LCStr, con i relativi doveri che impone agli utenti della strada rimasti coinvolti in un incidente della circolazione.

 

                                        Secondo l’art. 51 cpv. 1 LCStr in caso d’infortunio nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. L’art. 51 cpv. 3 LCStr impone all’autore dell’infortunio con soli danni materiali di avvisare immediatamente il danneggiato fornendo il suo nome e il suo indirizzo o, nell’impossibilità di procedere in tal modo, di avvisare senza indugio la polizia, avviso che ha lo scopo di garantire la constatazione dei fatti.

 

          L’immediatezza prescritta dalla legge dev’essere interpretata in modo molto restrittivo, ritenuto che l’autore deve avvertire la polizia laddove non può avvisare il danneggiato immediatamente dopo l’incidente (cfr. Jeanneret, op. cit., n. 106 ad art. 92 LCStr).

 

8.3.    A seguito dell’incidente, __________ ha provveduto a spostare il suo veicolo dalla carreggiata, fermandosi poco distante dal luogo della collisione (poco più di 200m. cfr. map.search.ch) e ha avvisato la polizia dell’accaduto, la quale è poi intervenuta (verbale di interrogatorio __________ 5.11.2011, pag. 2 e rapporto di polizia 14.12.2011, pag. 2).

 

          L’imputato ha invece dichiarato che dopo l’impatto si è spaventato e si è fermato su una piazzetta a lato della strada a circa 10 metri dal luogo della collisione (in direzione opposta rispetto al punto in cui si è fermata la coprotagonista) e vi è rimasto per 20 minuti, aspettando che qualcuno ritornasse, tuttavia senza successo (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 2 e verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 1). Dopo un po’ sarebbe tornato a piedi sul luogo dell’incidente ma non avrebbe più visto nessuno. Egli ha altresì indicato che “Nel frattempo sono passate altre auto ma non si è fermato nessuno, nemmeno la polizia. Io non ho chiamato la polizia perché ho pensato subito che l’altro conducente fosse scappato.” (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 1).

 

          In entrambi verbali, l’imputato ha dichiarato di non essersi ricordato di telefonare alla polizia poiché era spaventato a seguito dell’incidente (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 3 e verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 1).

 

8.4.    Ora, la versione addotta dall’imputato appare dubbiosa e non giustificabile con il solo spavento subito. Mal si comprende in effetti perché egli non abbia telefonato alla polizia, a maggior ragione se ha subito pensato che l’altro conduttore fosse scappato; né tantomeno il fatto che non sia tornato subito sul luogo dell’incidente – sito ad una decina di metri dopo lo spiazzo in cui si è fermato – da dove avrebbe potuto scorgere la coprotagonista o eventualmente la polizia, prontamente allarmata da quest’ultima. Dubbi sorgono, inoltre, sul fatto che egli fosse sotto shock ritenuto che ha provveduto alla sostituzione immediata dello pneumatico danneggiato. Aggiungasi poi che rimane altrettanto dubbioso il ruolo svolto da __________ – conoscente dell’imputato – a seguito dell’incidente, la cui auto è stata vista transitare per due volte in maniera sospetta sul luogo della collisione (cfr. verbale di interrogatorio __________ 5.11.2011, pag. 2-3 e rapporto di polizia 14.12.2011, pag. 2).

          Ciò posto, ad ogni buon conto, omettendo di avvisare la polizia, egli ha disatteso agli obblighi imposti dalla legge in caso di infortunio con soli danni materiali, foss’anche solo per negligenza, la stessa è tuttavia punibile.

 

9.       Per l’art. 91a cpv. 1 LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un’analisi dell’alito o a un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o che si doveva supporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo medico completiva, oppure elude lo scopo di tali provvedimenti.

 

9.1.    I presupposti oggettivi del reato di sottrazione alla prova del sangue sono due: (i) il conducente aveva l’obbligo in base all’art. 51 LCStr di avvisare senza indugio la polizia, sempre che l’avvertimento in questione era possibile e, (ii) tenuto conto delle circostanze concrete del caso, la polizia avrebbe molto verosimilmente ordinato una provvedimento per accertare l’incapacità di guida al momento dell’avvertimento (STF 11.05.2010, inc. n. 6B_216/2010, consid. 3; Jeanneret, op. cit., n. 24 ad art. 91a LCStr; cfr. anche STF 27.11.2003, inc. n. 6S.346/2003, consid. 5.3, DTF 126 IV 53, consid. 2a riferite al corrispondente vecchio art. 91 cpv. 3 LCStr in vigore fino al 31 dicembre 2004 e CARP 18.04.2011, inc. n. 17.2010.14, consid. 4.3).

 

         Per determinare se un esame o un’analisi ai sensi dell’art. 91a cpv. 1 LCStr sarebbero stati, con alta verosimiglianza, ordinati dalla polizia, occorre esaminare se l’insieme delle circostanze concrete avrebbe portato un agente di polizia coscienzioso a sospettare che il conducente fosse stato ebbro. Fra le circostanze concrete da esaminare figurano, da un lato, l'incidente in quanto tale e, dall'altro, lo stato ed il comportamento del conducente prima e dopo l'incidente fino al momento entro il quale avrebbe potuto avvertire la polizia. Vanno, in particolare, considerati le modalità generali di guida e le circostanze in cui si è verificato l’incidente (condotta a zigzag, accumulo di errori da parte del conducente o un suo errore grossolano ed inspiegabile), i sintomi caratterizzanti il comportamento del conducente (alito pesante, problemi d’elocuzione, andatura barcollante, propositi incoerenti o agitazione estrema) così come le attività del conducente prima dell’incidente (partecipazione a feste, consumo di alcol). Anche la reputazione del guidatore può costituire un punto di riferimento (STF 11.05.2010, inc. n. 6B_216/2010, consid. 3.1.2.; Jeanneret, op. cit., n. 28 ad art. 91a LCStr; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume 2, 3a edizione, Berna 2010, n. 25 e segg. ad art. 91a cpv. 1 LCStr).
Per l’applicazione dell’art. 91a cpv. 1 LCStr è, invece, ininfluente che l’autore fosse effettivamente in uno stato d’incapacità di guida (DTF 105 IV 64, consid. 2; Corboz, op. cit., n. 37 e segg. ad art. 91a cpv. 1 LCStr).

 

9.2.    Sul piano soggettivo è sufficiente il dolo eventuale, che è da considerarsi dato quando il conducente conosceva i fatti da cui scaturiva l'obbligo di avvertire la polizia nonché l'alta verosimiglianza dell'ordine di un provvedimento ai sensi dell’art. 91a cpv. 1 LCStr (STF 27.11.2003, inc. n. 6S.346/2003, consid. 5.3, Jeanneret, op. cit., n. 41 e segg. ad art. 91a LCStr). Al proposito, il TF ha già avuto modo di osservare che anche chi non ha affatto consumato alcol deve potersi attendere che sia ordinata nei suoi confronti la prova del sangue, non fosse altro che per escludere il sospetto dell’ebrietà (DTF 105 IV 64, consid. 2, cfr. anche DTF 101 IV 332 in cui si è stato ritenuto colpevole del reato un conducente che aveva agito unicamente per timore che un prelievo del sangue potesse causargli dolore).
Richiesto è, altresì, che l'omissione dell'avvertimento prescritto in base all'art. 51 LCStr non possa ragionevolmente spiegarsi se non con il fatto che il conducente abbia preso in considerazione una sottrazione alla prova del sangue (STF 27.11.2003, inc. n. 6S.346/2003, consid. 5.3, DTF 126 IV 53, consid. 2a pag. 55 e segg e CARP 18.04.2011, inc. n. 17.2010.14, consid. 4.3).

 

9.3.    Ora, al fine di determinare se l’imputato si è reso colpevole dell’infrazione di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, è dunque necessario esaminare se l’insieme delle circostanze concrete avrebbe portato un agente di polizia coscienzioso a sospettare che l’imputato fosse stato ebbro (cfr. CARP 18.04 2011, inc. n. 17.2010.14, consid. 4.3 e rinvii giurisprudenziali).

 

         Nel caso concreto, la collisione delle due automobili è avvenuta dopo che l’imputato, come si è detto sopra (cfr. ad. 7.7. e 7.8.), ha perso il controllo della sua vettura, invadendo così la corsia di contromano (cfr. anche verbale di interrogatorio __________ 5.11.2011, pag. 3), ciò che risulta del resto compatibile con i danni riportati dai veicoli.

 

         In seguito alla collisione, __________, una volta constatata l’entità del danno ha subito telefonato alla polizia per riferire di quanto accaduto (cfr. verbale di interrogatorio __________ 5.11.2011, pag. 2), mentre dell’imputato non vi era traccia, né immediatamente dopo l’incidente, né all’arrivo della polizia (cfr. rapporto di polizia 14.12.2011, pag. 2).

 

         Il comportamento dell’imputato dopo l’impatto non risulta chiaro. Al di là dei dubbi già evocati al consid. 7.7. egli non ha infatti avvisato nessuno dell’accaduto e che ha fatto ritorno presso la sua abitazione guidando la vettura, malgrado questa fosse danneggiata ad una ruota ed in particolare allo pneumatico dovendo procedere a passo d’uomo (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 2; verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 1 e rapporto di polizia 14.12.2011, pag. 2). In seguito non appena giunto al suo domicilio, per ragioni poco comprensibili, quali l’eventualità, del resto francamente improbabile, di dover necessitare dell’auto durante la notte nel caso in cui fosse successo qualcosa (cfr. verbale interrogatorio IM 1 15.11.2011, pag. 2) ha provveduto a sostituire immediatamente lo pneumatico, senza avvisare la moglie dell’accaduto, la quale si trovava a casa con la nipotina, che lo aspettava per cena da quasi due ore (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, pag. 2). La versione dell’imputato appare ancora più dubbiosa ritenuto che la di lui moglie, ascoltata in qualità di teste, ha ricordato di aver constatato per contro – diversamente da quanto riferito dal marito – che la vettura aveva la gomma danneggiata:“Ricordo che successivamente mio marito è andato a chiamare il fratello, che per lui in quei casi è un aiuto morale, e assieme sono andati a vedere l’auto, che era posteggiata davanti a casa. Io ero anche presente quando abbiamo visionato l’auto, io ho messo le mani nei capelli perché era la mia auto. […] Ricordo che la gomma dell’auto era schiacciata, lo specchio laterale sinistro spaccato e il finestrino della porta del guidatore era rotto […].”.(cfr. verbale di audizione __________, pag. 1 e 2).

 

         A fronte di quanto sopra e considerando anche che l’imputato era già stato condannato per guida in stato di inattitudine (cfr. inc. __________ del Ministero pubblico del cantone Ticino Bellinzona), si può ragionevolmente ritenere che gli agenti di polizia giunti sul posto avrebbero sospettato uno stato di ebrietà e proceduto, con ogni verosimiglianza, con i relativi controlli, come del resto è stato fatto con la coprotagonista __________, rimasta sul luogo della collisione, e sottoposta dagli agenti di polizia alla prova indicativa dell’alcool con risultato negativo di 0.00 (cfr. verbale di interrogatorio __________ 5.11.2011, pag. 3).

 

          Visto quanto esposto sopra si devono ritenere altresì adempiuti i requisiti soggettivi dell’infrazione. L’imputato era infatti a conoscenza della collisione con un’altra vettura e non poteva ragionevolmente non sapere che sarebbe stato sottoposto alla prova indicativa dell’alcool se avesse avvisato la polizia dell’accaduto (conformemente all’art. 51 LCStr), se non altro per eliminare l’ipotesi secondo la quale la perdita di controllo del veicolo era dovuta ad un suo eventuale stato di ebrietà (cfr. CARP 18.04.2011, inc. n. 17.2010.14, consid. 4.3. e rinvii giurisprudenziali).

 

10.     Così stando le cose, IM 1 va dunque dichiarato autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso di infortunio e di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida.

 

11.     In merito alla commisurazione della pena, giusta l’art. 34 cpv. 1 CP il giudice stabilisce il numero delle aliquote giornaliere commisurandolo alla colpevolezza dell’autore; l’art. 47 CP precisa poi che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1), ritenuto che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

 

11. 1.  Secondo la giurisprudenza, il criterio essenziale per la commisurazione della pena è quello della gravità della colpa, per la cui valutazione entrano in considerazione diversi fattori. Da una parte quelli relativi al fatto incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno ad una banda e la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (cfr. DTF 129 IV 6, 20-21, consid. 6.1; DTF 124 IV 44, 47 consid. 2d, cfr. pure CCRP 28.04.2005, inc. n. 17.2002.58/66, consid. 5b e c, giurisprudenza emessa in relazione all’art. 63 vCP, pacificamente applicabile anche sotto l’egida del nuovo diritto, non avendo la novella legislativa nella sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione della pena previsti dalla previgente normativa, cfr. FF 1999, pag. 1704, cfr. pure Stratenwerth/ Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2a ed. 2009, ad art. 47 CP, n. 4 e Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2012, ad. art. 47 CP, n. 1), non potendo trascurare, inoltre, la sensibilità personale all’espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all’età, ai rischi di recidiva, ecc (DTF 102 IV 231, STF 19.04.2007, inc. n. 6B.14/2007).

          Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CO diano luogo ad un obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreto suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, DTF 116 IV 292 e DTF 124 IV 44).

 

          Il giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la reprensibilità dell’offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l’espressione di “risultato dell’attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai momenti e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto, nonché la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione riferendosi in quest’ultimo caso alla libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro la legalità (DTF 127 IV 101). In relazione a quest’ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell’autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell’art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell’atto. Le circostanze esterne si riferiscono per esempio a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena (FF 1999 1745, cfr. pure STF 12.03.2008, inc. n. 6B_370/2007, consid. 2.2).

 

          Nella commisurazione della pena, così come nella determinazione dell’aliquota giornaliera il giudice del merito fruisce di ampia autonomia (CCRP del 13.05.2010, inc. 17.2009.50, consid. 3.3a e 4.2b).

 

          Per quanto attiene all’ammontare dell’aliquota, va detto che ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a fr. 3'000.- e il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi famigliari e assistenziali e del minimo vitale (DTF 134 IV 60, consid. 6; STF 11.01.2010, inc. n. 6B_867/2010 consid. 3.1, pag. 3).

 

11.2.     Ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP, oltre alla pena condizionalmente sospesa, il giudice può infliggere una pena pecuniaria o una multa ai sensi dell’art. 106 CP, ritenuto che il giudice commisura la multa alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza (art. 106 cpv. 3 CP).

 

          Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il giudice può decidere di pronunciare, in aggiunta ad una pena sospesa condizionalmente, una pena pecuniaria effettiva o una multa ai sensi dell’art. 106 CP sia per infliggere una sanzione rappresentativa, sia per accrescere il potenziale coercitivo relativamente debole della pena pecuniaria sospesa condizionalmente, in un’ottica di prevenzione generale e speciale, quale monito indirizzato al condannato per renderlo attento alla serietà della situazione e alle conseguenze future nel caso non modificasse i suoi comportamenti (STF 13.05.2008, inc. n. 6B_152/2007, consid. 7.1.1; STF 17.03.2008, inc. n. 6B_366/2007, consid. 7.3).

 

          Dato che la pena va commisurata alla colpa del reo il Tribunale federale ha precisato che la combinazione delle due pene permette soltanto di stabilire una pena adeguata alla gravità dei fatti e alla personalità dell’autore.

          L’applicazione dell’art. 42 cpv. 4 CP non può in quest’ottica, condurre ad un aggravamento della pena complessiva né permettere una pena supplementare; le pene combinate devono pertanto, prese complessivamente, essere adeguate alla colpa dell’autore (DTF 134 IV 1; STF 13.05.2008, inc. n. 6B_152/2007, consid. 7.1.2).

 

          Sempre secondo il Tribunale federale, per tener conto del carattere accessorio delle pene cumulate, si giustifica in linea di principio di fissare il loro limite superiore a un quinto delle pene di base (DTF 135 IV 188, consid. 3.4.4., CARP 26.10.2011, inc. n. 17.2011.81, consid. 9.2); il tasso di conversione per la trasformazione della multa in pena privativa della libertà di sostituzione, è, infine, l’importo dell’aliquota giornaliera (STF 13.05.2008, inc. n. 6B_152/2007, consid. 7.1.3; cfr. pure CCRP 16.09.2008 e PP 31.05.2007, inc. n. 10.06.448).

 

                                        Oltre alla multa aggiuntiva di cui si è appena detto, occorre considerare la multa relativa alle contravvenzioni ai sensi dell’art. 103 CP, di cui agli art. 90 cpv. 1 e 92 cpv. 1 LStr. In quanto pena di genere diverso, non trova applicazione il principio dell’aggravamento (“Asperationsprinzip”) di cui all’art. 49 cpv. 1 CP, che concede la facoltà al giudice di aumentare in misura adeguata la pena prevista per il reato più grave, ma va inflitta separatamente (Trechesel/ Affolter-Eijsten, StGB PK, ad art. 49, n. 7); le due pene possono tuttavia essere cumulate, ritenuto che la pena complessiva deve comunque sempre rispettare il criterio della colpa dell’autore (Ackermann, BSK Strafrecht I, ed. 2007, ad art. 49, n. 38).

 

                            11.3.     Tutto ben ponderato, tenuto altresì conto degli accertamenti economici e personali svolti (cfr. in particolare la situazione patrimoniale dell’accusato agli atti), si ritiene che una pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 1'000.-, sia confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa e rettamente commisurata al grado di colpa di IM 1.

 

                            11.4.     La tassa e le spese della presente procedura sono poste a carico dell’imputato.

 

richiamati                          gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 34, 42, 47,106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

 

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

 

 

pronuncia                 1.     IM 1 è autore colpevole di:

 

                                        1.1.  infrazione alle norme della circolazione per avere, a __________ il __________, circolando con la vettura __________ targata TI __________, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano provocando in tal modo la collisione con la vettura __________ targata TI __________ condotta da __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

 

                                        1.2.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida per essersi, a __________ il __________, intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

 

                                        1.3.  inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per avere, a __________ il __________, abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità alla danneggiata o avvertire senza indugio la polizia.

 

                                 2.     Di conseguenza  è condannato:

 

                                        2.1.  alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento).

                                               2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                         2.2. alla multa di fr. 1'000.- (mille);

                                               2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                                        2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.

 

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

 

                                 4.     Intimazione a:

 

  

IM 1  

 

 

 

 

 

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               La segretaria:

 


Distinta spese                    a carico di IM 1IM 1

 

                                    fr.                         1'000.-          multa

                                    fr.                           700.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            300.-          spese giudiziarie                  

                                    fr.                         2'000.-          totale

 

 

Avvertenza:                      la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione  scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.