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Incarto
n. DA 4831/2011 |
Bellinzona 14 giugno 2013
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Sentenza In nome |
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La Giudice della Pretura penale |
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Patrizia Gianelli |
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sedente con Jyothish George in qualità di segretario per giudicare
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IM 1 difesa da: DI 1
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visto il decreto d’accusa n. 4831/2011 del 28 novembre 2011;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole di
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, a __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo febbraio/marzo 2011, procurato a __________ almeno 44,5 grammi netti di eroina, sostanza da quest’ultimo acquistata a __________ grazie alle informazioni ottenute dall’imputata in merito alle modalità per raggiungere telefonicamente uno spacciatore di origine slave di __________, tale __________.
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, a __________ e __________, nel periodo marzo 2011/27 maggio 2011, consumato personalmente almeno 20 grammi di eroina, sostanza previamente acquistata sa __________;
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'100.- (duemilacento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 70 (settanta).
2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese giudiziarie di fr. 50.-
4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento) decretata nei suoi confronti dal MP di __________ il 12.04.2010, ma l'imputata viene ammonita.
5. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.- (mille) decretata nei suoi confronti dal MP di __________ il 15.11.2010, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) visto l'analogia del reato già oggetto di condanna 15.11.2010.
rilevato che il difensore il quale chiede la concessione della sospensione del beneficio della sospensione condizionale, come pure di non revocare le precedenti condizionali;
richiamati gli art. 34, 42, 46, 47 CP; 19 cifra 1 e 19a LStup; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia IM 1 è autrice colpevole di
1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, a __________ e in altre località non meglio indicate, nel periodo febbraio/marzo 2011, procurato a __________ almeno 44,5 grammi netti di eroina, sostanza da quest’ultimo acquistata a __________ grazie alle informazioni ottenute dall’imputata in merito alle modalità per raggiungere telefonicamente uno spacciatore di origine slave di __________, tale __________.
1.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, a __________ e __________, nel periodo marzo 2011/27 maggio 2011, consumato personalmente almeno 20 grammi di eroina, sostanza previamente acquistata sa __________.
2. Di conseguenza IM 1 è condannata:
2.1. alla pena pecuniaria di 80 (ottanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
2.2. alla multa di fr. 480.- (quattrocentottanta);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 16 (sedici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione scritta.
non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 5'400.- (cinquemilaquattrocento) decretata nei suoi confronti dal MP di __________ il 12.04.2010, ma l'imputata viene ammonita;
non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'000.- (mille) decretata nei suoi confronti dal MP di __________ il 15.11.2010, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno;
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
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- per raccomandata
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Lugano |
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 480.- multa
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 830.- totale