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Incarto
n. DA 599/2012 |
Bellinzona
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Sentenza In nome |
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Il Giudice della Pretura penale |
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Siro Quadri |
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sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare
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IM 1IM 1
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visto il decreto d’accusa n. 599/2012 del 6 febbraio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
guida in stato di inattitudine
per avere, a __________, condotto l'autovettura Peugeot targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.89 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2011 per analogo reato (alcolemia: min. 1.19 grammi per mille);
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 60
aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
6'000.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 anni.
2. Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 400.-.
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 900.- decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 04.04.2011, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, l astessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che l’imputato chiede la riduzione della pena pecuniaria e rispettivamente, della multa;
richiamati gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere, a __________, condotto l'autovettura Peugeot targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.47 - max. 1.89 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2011 per analogo reato (alcolemia: min. 1.19 grammi per mille).
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di fr. 4'000.- (quattromila).
2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2.2. alla multa di fr. 1'000.- (mille);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (giorni) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 900.- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 04.04.2011, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30.
2.4 al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 700.- (settecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
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IM 1
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- per raccomandata
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- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
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terzi implicati |
P_GLOSS_TERZI |
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1
fr. 1’000.- multa
fr. 250.- tassa di giustizia
fr. 450.- spese giudiziarie
fr. 1'700.- totale